Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/01/2023, n. 00200
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15987/20 proposto da: -) S P e S U s.r.II. in liquidazione, quest'ultima in persona del legale rappresentante pro tempore, ambedue elettivamente domiciliati a Roma, v. degli Scialoja n. 18, difesi dall'avvocato I B in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
-) Sestino Securitization s.r.I., volontariamente rappresentata nel presente giudizio da Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.le di Villa Grazioli n. 15, difeso dagli avvocati B G e G G in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 10 ottobre 2019 n. 6071;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. M R.
FATTI DI CAUSA
1. La società Monte dei Paschi di Siena s.p.a. concesse alla società S U s.r.l. un mutuo fondiario dell'importo di 350.000.000 di lire. Il debito della società mutuataria venne garantito cori fideiussione da S P.R.G.N. 15987/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 2. Nel 2017 la banca mutuante, allegando l'inadempimento dell'obbligo restitutorio da parte del mutuatario, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della S U s.r.l. e di S P. Quest'ultimo propose opposizione all'esecuzione, sia in proprio che quale rappresentante della S U s.r.I.. A fondamento dell'opposizione, per quanto è dato comprendere dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso, gli opponenti dedussero l'erroneità del calcolo del credito residuo effettuato dalla banca e, con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., l'usurarietà del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.
3. Con sentenza 12 luglio 2018 n. 14400 il Tribunale di Roma accolse in parte l'opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) la domanda di accertamento della usurarietà del tasso di interessi era inammissibile perché tardiva;
-) il conteggio del minor importo dovuto, depositato dall'opponente, non era stato contestato dalla banca, con la conseguenza che il credito messo in esecuzione andava ridotto nei limiti risultanti da quel conteggio. La sentenza venne appellata da ambo le parti.
4. Con sentenza 10 ottobre 2019 n. 6071 la Corte d'Appello di Roma: -) rigettò il gravame proposto da S P (la sentenza non precisa se soltanto in proprio, oppure anche "nella qualità");
-) accolse il gravame proposto da Italfondiario s.p.a., nella veste di mandataria di Sestino Securitization s.r.I., cessionaria del credito del Monte dei Paschi, e per l'effetto rigettò l'opposizione. La Corte d'Appello, in particolare, ritenne che: a) S P non aveva validamente impugnato la statuizione con cui il Tribunale ritenne "nuova", e quindi inammissibile, la domanda di accertamento della nullità per usurarietà del tasso di interesse;
R.G.N. 15987/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 b) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la misura del debito residuo, per come conteggiato dai due opponenti, non fosse stata contestata dalla banca;
quest'ultima, invece, aveva ab initio fermamente contrastato le deduzioni degli opponenti circa il quantum debeatur.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S P e dalla S U S.r.l., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La Italfondiario s.p.a., nella qualità sopra indicata, ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza d'appello per "omessa pronuncia". Deducono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame con cui era censurato il giudizio di "novità" della domanda di nullità per usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca. Su tale motivo, ad avviso dei ric:orrenti, la Corte d'appello "ha omesso qualsiasi pronuncia".
1.1. Il motivo è infondato. Sono gli stessi ricorrenti a riferire che la Corte d'appello esaminò il motivo di gravame rivolto avverso la statuizione con cui il Tribunale dichiarò "nuova" la domanda di nullità delle clausole contrattuali concernenti il saggio degli interessi (p. 5 del ricorso);
che tale motivo venne
- ricorrenti -
contro
-) Sestino Securitization s.r.I., volontariamente rappresentata nel presente giudizio da Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v.le di Villa Grazioli n. 15, difeso dagli avvocati B G e G G in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma 10 ottobre 2019 n. 6071;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il ottobre 2022 dal Consigliere relatore dott. M R.
FATTI DI CAUSA
1. La società Monte dei Paschi di Siena s.p.a. concesse alla società S U s.r.l. un mutuo fondiario dell'importo di 350.000.000 di lire. Il debito della società mutuataria venne garantito cori fideiussione da S P.R.G.N. 15987/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 2. Nel 2017 la banca mutuante, allegando l'inadempimento dell'obbligo restitutorio da parte del mutuatario, iniziò l'esecuzione forzata nei confronti della S U s.r.l. e di S P. Quest'ultimo propose opposizione all'esecuzione, sia in proprio che quale rappresentante della S U s.r.I.. A fondamento dell'opposizione, per quanto è dato comprendere dalle scarne indicazioni contenute nel ricorso, gli opponenti dedussero l'erroneità del calcolo del credito residuo effettuato dalla banca e, con la memoria depositata ex art. 183 c.p.c., l'usurarietà del tasso di interesse applicato dall'istituto di credito.
3. Con sentenza 12 luglio 2018 n. 14400 il Tribunale di Roma accolse in parte l'opposizione. Il Tribunale ritenne che: -) la domanda di accertamento della usurarietà del tasso di interessi era inammissibile perché tardiva;
-) il conteggio del minor importo dovuto, depositato dall'opponente, non era stato contestato dalla banca, con la conseguenza che il credito messo in esecuzione andava ridotto nei limiti risultanti da quel conteggio. La sentenza venne appellata da ambo le parti.
4. Con sentenza 10 ottobre 2019 n. 6071 la Corte d'Appello di Roma: -) rigettò il gravame proposto da S P (la sentenza non precisa se soltanto in proprio, oppure anche "nella qualità");
-) accolse il gravame proposto da Italfondiario s.p.a., nella veste di mandataria di Sestino Securitization s.r.I., cessionaria del credito del Monte dei Paschi, e per l'effetto rigettò l'opposizione. La Corte d'Appello, in particolare, ritenne che: a) S P non aveva validamente impugnato la statuizione con cui il Tribunale ritenne "nuova", e quindi inammissibile, la domanda di accertamento della nullità per usurarietà del tasso di interesse;
R.G.N. 15987/20 Camera di consiglio del 11 ottobre 2022 b) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la misura del debito residuo, per come conteggiato dai due opponenti, non fosse stata contestata dalla banca;
quest'ultima, invece, aveva ab initio fermamente contrastato le deduzioni degli opponenti circa il quantum debeatur.
5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da S P e dalla S U S.r.l., con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La Italfondiario s.p.a., nella qualità sopra indicata, ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza d'appello per "omessa pronuncia". Deducono che la Corte d'appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di gravame con cui era censurato il giudizio di "novità" della domanda di nullità per usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca. Su tale motivo, ad avviso dei ric:orrenti, la Corte d'appello "ha omesso qualsiasi pronuncia".
1.1. Il motivo è infondato. Sono gli stessi ricorrenti a riferire che la Corte d'appello esaminò il motivo di gravame rivolto avverso la statuizione con cui il Tribunale dichiarò "nuova" la domanda di nullità delle clausole contrattuali concernenti il saggio degli interessi (p. 5 del ricorso);
che tale motivo venne
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