Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2022, n. 39077

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2022, n. 39077
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39077
Data del deposito : 17 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. A H, nata in Ghana il 28/08/1968 2. A S, nato in Sierra Leone il 18/05/1968 avverso la sentenza del 26/05/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere C C udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito per il ricorrente A S l'avv. M M, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dell'Il giugno 2020 del Tribunale di Busto Arsizio, ha rideterminato - sull'accordo delle parti a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro diciottomila di- multa la pena inflitta ad H ACIaMs per' il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con interdizione temporanea dai pubblici uffici (capo N). Con la medesima decisione è stata altresì ridotta ad anni sei di reclusione ed euro sessantamila di multa la pena inflitta ad A S per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), con la conferma delle ulteriori statuizioni.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi 'per cassazione, rispettivamente articolati su uno (A) e tre (A S) motivi di impugnazione.

3. Ricorso A 3.1. La ricorrente ha lamentalo la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché vizi attinenti alla determinazione della pena.

4. Ricorso A S 4.1. Col primo motivo è stata invocata la nullità della sentenza per.assenza di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, nonché l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione delle comunicazioni. In particolare, quanto alla dedotta inutilizzabilità (sub A), i Giudici del merito avevano assunto la presenza in atti dei processi verbali di inizio e di fine delle attività di captazione, quanto ai r.i.t. 91/07 e r.i.t. 4196/06, ossia quelle la cui intercettazione ha prodotto gli elementi probatori utilizzati ai fini della decisione. In ogni caso, quanto al r.i.t. 831/07, era stata ancorché 'implicitamente constatata l'assenza di qualsivoglia forma di documentazione, con la conseguente inutilizzabilità della conversazione progr. n. 993 del 24 febbraio' 2007, enfatizzata da entrambe le sentenze. In ordine poi al r.i.t. 91/07, vi era il processo verbale di inizio e fine delle operazioni relativamente ad una sola delle utenze nella disponibilità di Issa Wumbei (3282075629), con conseguente inutilizzabilità delle captazioni eseguite sull'altra (3494152315). Al riguardo, senza specificare l'utenza mobile intercettata, erano state valorizzate quattro conversazioni (nn. 870, 872, 1101 e 1102). Vi era poi stata attestazione, non vera, che le operazioni di captazione erano state svolte negli uffici della Questura di Frosinone, laddove al contrario ciò era avvenuto nei locali della Procura della Repubblica di Frosinone. I processi verbali, quindi, dovevano intendersi ideologicamente falsi, con la conseguente inutilizzabilità delle operazioni di captazione così compiute.

4.1.1. E' stata invero eccepita (sub B) l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione stante l'omessa redazione dei processi verbali delle operazioni di registrazione. quanto ai r.i.t. 4196/06, 91/07 e 831/07, atteso che la verbalizzazione aveva appunto la funzione di rappresentare le attività svolte dalla p.g., ovvero quelle cui la stessa p.g. aveva assistito. In proposito il ricorrente ha rilevato l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale.

4.1.2. In relazione (sub C) poi alle pretese acquisizioni, avanti al Tribunale, delle informative di p.g. del 10 luglio e del 31 ottobre 2007, non vi era stato il consenso della difesa del ricorrente. Il consenso infine prestato dalla difesa, rispetto al materiale depositato dal Pubblico ministero tra l'altro nell'immediata contiguità temporale del dilagare dell'emergenza sanitaria, si riferiva infatti all'acquisizione delle sole prove formate nel contraddittorio delle parti avanti al Tribunale di Napoli, con esplicita esclusione di tutte le altre e quindi anche delle informative di p.g.. Né, al riguardo, vi era stata formale richiesta di acquisizione al fascicolo dibattimentale, anche con riguardo all'interrogatorio di Omoregbe Faith del 31 ottobre 2007. In proposito erano state utilizzati per la decisione atti altri e diversi rispetto alle trascrizioni delle' conversazioni intercettate, con riferimento alle due informative di p.g., all'interrogatorio Omorogbe e all'annotazione di p.g. del 10 luglio 2007, oggetto di inutilizzabilità sollevata in primo e in secondo grado. In definitiva le prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dovevano considerarsi solamente quelle da ritenere, invece, inutilizzabili.

4.2. Col secondo motivo, quanto alla pretesa chiamata in correità della Omoregbe, essa doveva considerarsi insanabilmente generica stante il riferimento, quale proprietario dello stupefacente, ad un indefinito "A", mentre in ogni caso nell'agendina della chiamante in correità non vi era il numero telefonico riferibile al ricorrente.

4.3. Col terzo motivo infine, quanto alla disposta confisca della somma di danaro, l'invocato annullamento della decisione avrebbe comportato il venir meno anche della misura di sicurezza.

5. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

6. Sono state dimesse ulteriori memorie, in relazione al mancato deposito del processo verbale della chiamante in correità, al mancato rinvenimento della perizia trascrittiva nOnché all'assenza del numero telefonico del ricorrente nell'agendina della donna, che lo aveva invero coinvolto nella responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. 1 ricorsi sono inammissibili.

8. Ricorso A 8.1. Per quanto concerne i profili di pretesa censura, ,è stato già osservato da questa Corte che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853;
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

8.1.1. In relazione poi alla doglianza concernente pretesi "vizi attinenti alla rideterminazione della pena", ed a prescindere dalla palese genericità di una censura siffatta, è in ogni caso inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).
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