Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/06/2023, n. 16252
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il cd. "palmario" costituisce una componente aggiuntiva del compenso riconosciuta dal cliente all'avvocato in caso di esito favorevole della lite, a titolo di premio o di compenso straordinario per l'importanza e la difficoltà della prestazione professionale, e come tale è soggetto agli obblighi fiscali previsti dalla legge ed al relativo obbligo di fatturazione, la cui inosservanza integra illecito disciplinare per violazione degli artt. 16 e 29, comma 3, del codice deontologico forense.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1912/2023 Numero sezionale 262/2023 Numero di raccolta generale 16252/2023 Data pubblicazione 08/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: A S Primo Presidente f.f. R.G. 1912/2023 A M Presidente di sezione Cron. M F Presidente di sezione Rep. D S Consigliere UPCam. 6/6/2023 F G Consigliere A G Consigliere Rel. disciplinare A C Consigliere avvocati A D PO Consigliere F M C Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al NRG 1912 del 2023 promosso da: DE VS G, rappresentato e difeso da se stesso, elettiva- mente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato L N in Roma, Via Enrico Tazzoli, n. 2;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO;
- intimato -
e
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimato -
Numero registro generale 1912/2023 Numero sezionale 262/2023 Numero di raccolta generale 16252/2023 Data pubblicazione 08/06/2023 per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 255/2022, depositata il 15 dicembre 2022 e notificata il 19 dicembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere A G;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvo- cato Generale R F G, che ha chiesto il rigetto del ri- corso.
FATTI DI CAUSA
1. – L'avvocato G D V è stato sottoposto a procedimento disciplinare sulla base di due distinti capi di incolpazione, per essere venuto meno ai doveri di fedeltà, correttezza, probità e diligenza. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Bergamo ha ritenuto sussi- stente la sola violazione degli artt. 9 e 29, comma 3, del nuovo codice deontologico forense, per avere l'incolpato omesso di rilasciare il docu- mento fiscale relativo al pagamento di una somma corrispostagli dalla cliente a titolo di “palmario”, e gli ha applicato la sanzione della cen- sura. 2. - L'avvocato D V ha proposto impugnazione avverso il provvedimento del CDD di Bergamo, contestando l'assoggettabilità del “palmario” all'obbligo fiscale di fatturazione, in quanto somma inte- grante una mera “regalia”. 3. - Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 255/2022, resa pubblica mediante deposito in segreteria il 15 dicembre 2022 e notifi- cata il 19 dicembre 2022, ha rigettato il gravame dell'avvocato De Vir- giliis. - 2 - Numero registro generale 1912/2023 Numero sezionale 262/2023 Numero di raccolta generale 16252/2023 Data pubblicazione 08/06/2023 Il giudice disciplinare ha escluso, anzitutto, l'avvenuto decorso del termine di prescrizione dell'azione disciplinare, sul rilievo che la con- dotta di omessa fatturazione ascritta all'incolpato non ha carattere istantaneo, ma si protrae nel tempo fino all'eventuale adempimento dell'obbligo fiscale, sicché l'illecito ha natura permanente. Nel merito, il CNF ha rilevato che, diversamente da quanto dedotto dall'incolpato, il “palmario” costituisce una vera e propria componente aggiuntiva del compenso, ancorché di natura premiale, che viene cor- risposta dal cliente in caso di esito favorevole della lite e, per tale ra- gione, è soggetto al generale obbligo di emissione del documento fi- scale. Il giudice disciplinare ha poi osservato che, nel caso di specie, l'as- serito intento liberale sotteso alla corresponsione del “palmario” risul- tava comunque smentito da plurimi elementi oggettivi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla circostanza che l'incolpato aveva ottenuto, nei confronti della cliente, un decreto in- giuntivo per il pagamento del saldo del compenso aggiuntivo pattuito. Infine, il CNF ha precisato che l'opera professionale prestata dall'avvocato esula altresì dall'ambito applicativo dell'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale, in caso di commercio al minuto e attività assimilate, esclude l'obbligatorietà dell'emissione della fattura allorché quest'ultima non sia espressamente “richiesta dal cliente”. 4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense l'avvocato G D V ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 gennaio 2023, sulla base di tre motivi. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bergamo è rimasto inti- mato. 5. – Per la discussione del ricorso è stata fissata l'udienza pubblica del 6 giugno 2023. Non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale, il ricorso è stato, tuttavia, trattato in camera di consiglio, senza - 3 - Numero registro generale 1912/2023 Numero sezionale 262/2023 Numero di raccolta generale 16252/2023 Data pubblicazione 08/06/2023 l'intervento del Procuratore Generale e della parte ricorrente, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del