Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/10/2004, n. 19697
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In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) ed ai fini dell'inquadramento nella tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, l'assonanza tra la categoria degli agenti di commercio e quella degli agenti di assicurazione (svolgendosi un servizio sostanzialmente identico, sia che si abbia riguardo alla intermediazione di beni che a quella di servizi), non rileva in quanto tale sistema di tassazione gradua la determinazione del tributo alla stregua di criteri che prescindono dalla natura dell'attività esercitata e che si relazionano al grado di utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività che ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile utilizzato ed un correttivo nel reddito effettivamente prodotto. Pertanto, mentre le attività ricomprese nel quinto settore della tabella ICIAP riguardano la commercializzazione di alcuni "beni di consumo", le cui caratteristiche non si ritrovano nei servizi offerti dalle compagnie assicuratrici, l'attività degli agenti di assicurazione, innegabilmente collegata a quella assicurativa (inquadrata nell'ultimo settore, il decimo) è giustificatamente riferibile al nono settore (riservato ai "servizi"), contiguo a quello assicurativo, al quale appresta appunto un "servizio", anche se di intermediazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
C T, in persona del Sindaco S A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, difeso dall'avvocato C C, giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
PRETUZIANA ASSICURAZIONI E FINANZIAMENTO DI ROFI D. &ARTESE R. SNC;
- intimato -
avverso la sentenza n. 546/01 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 28/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/06/04 dal Consigliere Dott. S S;
udito l'Avvocato C, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza 28 maggio 2001,ha ritenuto l'attività svolta dalla Società Pretuziana Assicurazioni e Finanziamenti di Rofi D. &Artese R.s.n.c., agenzia di assicurazioni, inquadrabile, à fini ICIAP per gli anni dal 1994 al 1996, nel 5^ Settore (Intermediari commerciali) della Tabella allegata al D.L. 332/89, invece che al 9^ settore (Servizi vari) sul presupposto che la classificazione dell'attività svolta,in assenza di chiara distinzione nella normativa ICIAP,doveva essere effettuata con riferimento alla definizione di attività di impresa à fini IVA. Il Comune di Teramo chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col proposto ricorso, si deduce violazione della legge 144 del 1989 e allegata tabella, nonché della legislazione IVA e degli artt. 2195, 1742 e 1753 cod. civ., e si contesta la completa identificazione del contribuente ICIAP con il contribuente IVA, senza adeguata interpretazione della tabella che incasella, à fini ICIAP, le varie attività.
L'interpretazione delle norme del codice civile che si riferiscono alla attività di intermediazione commerciale e a quella di agenzia (artt. 2195, 1742, 1753 c.c.) consente la distinzione fra attività di intermediazione nella circolazione dei beni (Settore 5^), e attività di intermediazione nei servizi (settore 9^), cui deve essere ricondotta l'attività degli agenti di assicurazioni. Il ricorso è fondato.
Infatti, ancorché la categoria degli agenti di commercio ricomprenda senza dubbio anche quella degli agenti di assicurazione, avendo ad oggetto la promozione della conclusione di contratti nell'interesse altrui (art. 1742 c.c.), restando quindi il servizio prodotto sostanzialmente identico, sia che si abbia riguardo alla intermediazione di beni che a quella di servizi, tuttavia tale assonanza non rileva ai fini dell'inquadramento nella tabella allegata al D.L. 66/89, istitutiva dell'ICIAP;infatti tale sistema di tassazione gradua la determinazione del tributo alla stregua di criteri che prescindono dalla natura dell'attività esercitata e che si relazionano, invece, al grado di utilizzazione dei servizi comunali e ad un indice di redditività, il quale ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile utilizzato ed un correttivo nel reddito effettivamente prodotto (C. Cost. 13 maggio 1993/238). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21 luglio 2000 n. 9601;conf. Cass. 12 novembre 2003 n. 16990, 17 novembre 2003 n. 17359, 12 gennaio 2004 n. 239)ciò spiega perché attività identiche, dal punto di vista intrinseco, come quelle del "commercio al minuto", siano inserite in settori diversi (quinto, sesto e settimo) e perché attività differenti, come quelle del "commercio all'ingrosso" e di "trasporti e comunicazioni", siano invece ricomprese in un medesimo settore (il quarto).
La comunanza di caratteri e il trattamento tendenzialmente unitario adottato dal legislatore in relazione agli agenti di commercio, trova dunque una deroga nella normativa ICIAP, essendo differenti gli elementi presi in considerazione per la suddivisione delle singole attività, in funzione della determinazione del tributo in argomento. Nè ulteriormente rileva la considerazione che gli agenti di assicurazione, in quanto attivi senza vincolo di subordinazione, siano qualificabili come imprenditori commerciali, in quanto titolari di un'impresa ausiliaria (art. 2195 n.