Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/05/2019, n. 23901

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/05/2019, n. 23901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23901
Data del deposito : 29 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACERBI FEDERICO nato a CASCINA il 03/09/1973 avverso la sentenza del 14/02/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla parte civile L;
udita la relazione svolta dal Consigliere C Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. A M in sostituzione dell'avv. A P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. F A ricorre avverso la sentenza del 14 febbraio 2018 con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca del 23 luglio 2015, riteneva l'A responsabile del reato di lesioni commesso I'll aprile 2010 in danno di George L e Ottavio D'Andrea, assolvendolo dall'imputazione di ingiuria per non essere il fatto previsto come reato e rideterminando la pena. La responsabilità dell'imputato era in particolare affermata per aver colpito con il lancio di un bicchiere il L, ospite del locale La Bussola di Pietrasanta, e con pugni il D'Andrea, addetto alla sicurezza presso lo stesso locale.

2. Il ricorrente propone cinque motivi.

2.1. Con i primi due motivi deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, e in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era carente sulle incongruenze delle dichiarazioni delle persone offese rispetto alle risultanze processuali, indicate nel ricorso, in quanto sminuite come discrepanze dovute alla soggettività dei ricordi, sulle deposizioni dei testi a difesa, ritenute inattendibili con riferimenti meramente assertivi a rapporti di amicizia e di complicità con l'imputato, e sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato, illogicamente svalutate nonostante con le stesse l'A avesse prospettato la sua versione dei fatti.

2.2. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche nell'illogica qualificazione come fatto neutro della partecipazione dell'imputato a tutte le udienze dibattimentali e nell'omessa valutazione dell'incensuratezza e dell'atteggiamento collaborativo dell'A.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi