Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2022, n. 35389
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Testo completo
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE-
REGIBUS
Giovanni, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 6 dicembre 1960;
DE.
REGIBUS
Simone, nato a Casale Monferrato (Al) il 26 febbraio 1983;
C A, nato a Firenze il 12 giugno 1972;
V R, nato a Dislaken (BRD) il 8 novembre 1977;
avverso la ordinanza n. 500283/21 TLR del Tribunale di Torino del 30 novembre 2021;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L O, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 30 novembre 2021, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto il decreto, datato 15 novembre 2021, con il quale è stato disposto dal Pm presso il Tribunale di Torino il sequestro probatorio, successivo ad attività di perquisizione contestualmente ordinata e svolta presso la sede della Dimsport srl e presso la abitazione di un dipendente di detta società, di taluni oggetti consistenti in: documentazione cartacea e elettronica, programmi elettronici (software), computer ed altri strumenti elettronici nonché documentazione bancaria. Il Tribunale, premesso che la richiesta di riesame è stata presentata da tre persone aventi incarichi di amministrazione all'interno della Dimsport (cioè D G, D S, e C A) e da un dipendente di quest'ultima (cioè V R), la cui abitazione è stata, come detto, oggetto di perquisizione, ha precisato che la operazione si è svolta, secondo le modalità di cui agli artt. 723 e ss cod. proc. pen., nell'ambito della attività di cooperazione giudiziaria fra lo Stato italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, disciplinata da un trattato internazionale la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con legge n. 25 del 2009. Ha aggiunto il Tribunale che, sulla base delle informazioni pervenute in occasione della richiesta di cooperazione giudiziaria, l'autorità inquirente del Distretto occidentale dello Stato del Michigan sta svolgendo delle indagini in relazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla violazione della locale normativa antinquinamento in cui sarebbe coinvolta la citata società Dimsport. La richiesta di cooperazione, risalente al 28 febbraio 2019, è stata trasmessa, tramite il Ministero della Giustizia italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 28 marzo 2019, corredata dell'invito a darvi esecuzione, cosa che il locale ufficio requirente ha provveduto a fare con il citato decreto del 15 novembre 2021, impugnato di fronte al Tribunale del riesame. In sede di valutazione della istanza di riesame il Tribunale, che ha confermato il decreto, ha rilevato, per un verso, che, a differenza di quanto sostenuto in sede di istanza rivolta avverso il provvedimento di sequestro, la nota ministeriale con la quale si invitava l'autorità giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria, era completa in tutte le sue parti, mentre, per altro verso, ha osservato che le condotte per cui si procede sono considerate reato anche sulla base della legislazione nazionale e che non vi è alcuna sproporzione fra il provvedimento assunto e le finalità che lo stesso intende perseguire. Ha, pertanto, respinto la richiesta di riesame. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei 4 istanti in sede di riesame, sviluppando un unico motivo con il quale hanno lamentato, sotto diversi profili, il vizio di violazione di legge che colpirebbe il provvedimento emesso. In particolare, hanno dedotto la illegittimità
REGIBUS
Giovanni, nato a Corigliano Calabro (Cs) il 6 dicembre 1960;
DE.
REGIBUS
Simone, nato a Casale Monferrato (Al) il 26 febbraio 1983;
C A, nato a Firenze il 12 giugno 1972;
V R, nato a Dislaken (BRD) il 8 novembre 1977;
avverso la ordinanza n. 500283/21 TLR del Tribunale di Torino del 30 novembre 2021;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A G;
letta la requisitoria scritta del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. L O, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 30 novembre 2021, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame avente ad oggetto il decreto, datato 15 novembre 2021, con il quale è stato disposto dal Pm presso il Tribunale di Torino il sequestro probatorio, successivo ad attività di perquisizione contestualmente ordinata e svolta presso la sede della Dimsport srl e presso la abitazione di un dipendente di detta società, di taluni oggetti consistenti in: documentazione cartacea e elettronica, programmi elettronici (software), computer ed altri strumenti elettronici nonché documentazione bancaria. Il Tribunale, premesso che la richiesta di riesame è stata presentata da tre persone aventi incarichi di amministrazione all'interno della Dimsport (cioè D G, D S, e C A) e da un dipendente di quest'ultima (cioè V R), la cui abitazione è stata, come detto, oggetto di perquisizione, ha precisato che la operazione si è svolta, secondo le modalità di cui agli artt. 723 e ss cod. proc. pen., nell'ambito della attività di cooperazione giudiziaria fra lo Stato italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, disciplinata da un trattato internazionale la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con legge n. 25 del 2009. Ha aggiunto il Tribunale che, sulla base delle informazioni pervenute in occasione della richiesta di cooperazione giudiziaria, l'autorità inquirente del Distretto occidentale dello Stato del Michigan sta svolgendo delle indagini in relazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla violazione della locale normativa antinquinamento in cui sarebbe coinvolta la citata società Dimsport. La richiesta di cooperazione, risalente al 28 febbraio 2019, è stata trasmessa, tramite il Ministero della Giustizia italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 28 marzo 2019, corredata dell'invito a darvi esecuzione, cosa che il locale ufficio requirente ha provveduto a fare con il citato decreto del 15 novembre 2021, impugnato di fronte al Tribunale del riesame. In sede di valutazione della istanza di riesame il Tribunale, che ha confermato il decreto, ha rilevato, per un verso, che, a differenza di quanto sostenuto in sede di istanza rivolta avverso il provvedimento di sequestro, la nota ministeriale con la quale si invitava l'autorità giudiziaria a dare corso alla istanza di cooperazione giudiziaria, era completa in tutte le sue parti, mentre, per altro verso, ha osservato che le condotte per cui si procede sono considerate reato anche sulla base della legislazione nazionale e che non vi è alcuna sproporzione fra il provvedimento assunto e le finalità che lo stesso intende perseguire. Ha, pertanto, respinto la richiesta di riesame. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione la difesa dei 4 istanti in sede di riesame, sviluppando un unico motivo con il quale hanno lamentato, sotto diversi profili, il vizio di violazione di legge che colpirebbe il provvedimento emesso. In particolare, hanno dedotto la illegittimità
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