Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2024, n. 13059

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Il rapporto di lavoro degli psicologi carcerari iscritti, previa selezione, in appositi elenchi e chiamati in convenzione dalle amministrazioni penitenziarie, ex art. 80, comma 4, della l. n. 354 del 1975, è - a differenza di quello di natura subordinata degli psicologi carcerari di ruolo - di tipo autonomo, senza che depongano in senso contrario le modalità del rapporto (organizzazione del lavoro in turni, obbligo di attenersi alle direttive del direttore del carcere, nonché di segnalare e giustificare assenze), che non integrano indici di subordinazione, ma sono espressione dell'indispensabile coordinamento dell'attività professionale con la complessa organizzazione carceraria e, quindi, con l'amministrazione penitenziaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2024, n. 13059
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13059
Data del deposito : 13 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8782/2018 Numero sezionale 559/2024 Numero di raccolta generale 13059/2024 Data pubblicazione 13/05/2024 AULA 'B' R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: Pubblico impiego – psicologo carcerario - subordinazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA TRIA - Presidente - R.G.N. Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - 8782/2018 Dott. ANDREA ZULIANI - Consigliere - UP 07/02/2024 Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8782/2018 R.G. proposto da: LA TORRE STEFANIA, rappresentata e difesa dall'Avv. PIER LUIGI PANICI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Germanico n. 172;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4311/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 5192/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
Numero registro generale 8782/2018 Numero sezionale 559/2024 Numero di raccolta generale 13059/2024 Data pubblicazione 13/05/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l'avvocato TIZIANA AGOSTINI per delega verbale avvocato PIER LUIGI PANICI;
udito l'avvocato GIORGIO SANTINI. . FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Roma rigettava il gravame proposto da TE La OR avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto le sue domande volte ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza di prestazioni di lavoro subordinato, corrispondente alla posizione di dipendente di Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Ministeri, l'inserimento nei ruoli organici del Ministero della giustizia con il suddetto inquadramento, la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 487.526,81 oltre accessori e delle ulteriori differenze retributive fino alla pubblicazione della sentenza, oltre al versamento dei contributi previdenziali e al risarcimento del danno per la mancata regolarizzazione contributiva e alla ricostruzione della carriera, nonché la domanda proposta in via subordinata volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di € 487.526,81 oltre accessori, a titolo di ingiustificato arricchimento.

2. TE La OR, a seguito di selezione pubblica, bandita dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 80, comma 4, della l. n. 354/1975, e degli artt. 13 dell'ordinamento penitenziario e 120 del relativo regolamento di esecuzione, aveva avuto accesso alla lista degli psicologi esperti ed aveva svolto diversi incarichi. Dal settembre 1987 era stata trasferita a Roma presso il nuovo complesso carcerario di Rebibbia ove, per lo svolgimento dei vari incarichi, aveva sottoscritto varie convenzioni. Aveva dedotto che l'attività aveva avuto le connotazioni del lavoro subordinato e che le prestazioni rese corrispondevano alla posizione di un dipendente di area C, posizione economica C2. 3. Il Tribunale aveva respinto la domanda escludendo l'eterodirezione dell'attività, ritenendo riconducibile al lavoro autonomo la possibile revoca dell'incarico, ritenendo infondata la domanda anche in relazione alla parasubordinazione ed all'ingiustificato arricchimento.

4. La Corte territoriale evidenziava che la lavoratrice aveva concordato con la direzione presenze, giorni ed ore, ivi compreso l'orario extra nei casi urgenti. RGN 8782/2018 Numero registro generale 8782/2018 Numero sezionale 559/2024 Numero di raccolta generale 13059/2024 Data pubblicazione 13/05/2024 Riteneva tale circostanza incompatibile con l'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro, nel quale il dipendente non può rifiutarsi di svolgere il lavoro straordinario che gli venga richiesto. Rimarcava che l'oggetto ed il contenuto della prestazione professionale dello psicologo non richiedono l'impiego di mezzi particolari ed escludeva pertanto la necessità di un'organizzazione propria anche di carattere minimo. Riteneva inoltre che il potere di revocare l'incarico da parte dell'Amministrazione deponesse per l'insussistenza del rischio economico. Considerava, a fronte delle previsioni contenute nell'art. 80 della legge n. 354/1975, priva di valenza indiziaria ai fini della qualificazione del rapporto la circostanza che il compenso percepito dalla lavoratrice fosse commisurato alle ore di presenza nel carcere.

3. Per la cassazione della sentenza di appello TE La OR ha prospettato un unico motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e proposto, altresì ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. La causa, chiamata all'adunanza camerale del 3/10/2023, con ordinanza interlocutoria n. 30236/2023, è stata rimessa all'udienza pubblica.

6. Il P.G. ha presentato memoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso principale con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 2094 e 2222 cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto l'inesistenza del potere direttivo dell'Amministrazione, omettendo di considerare le sue incontestate deduzioni relative alla necessità di autorizzazione delle segnalazioni e giustificazioni di assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia, nonché l'autorizzazione alla sostituzione dei colleghi, con obbligo di servizio giornaliero e all'osservanza dei rigidi orari serali (inizialmente 19.00- 21.00 e successivamente 17.00-21.00) comprensivi di giorni festivi e festività;
evidenzia che la Direzione del carcere richiedeva la sua presenza quotidiana, le assegnava i casi da trattare determinando così la retribuzione, le forniva indicazioni sulle modalità di intervento attraverso ordini di servizio, fissava orari, autorizzava ferie ed assenze;
rimarca che era tenuta a relazionare per iscritto sulle attività e sui risultati ottenuti;
sostiene l'irrilevanza del potere di revoca del mandato da parte dell'Amministrazione, visto che comunque il lavoratore subordinato può essere licenziato;
argomenta che la modalità e la specificità con cui il datore di lavoro esercita RGN 8782/2018 Numero registro generale 8782/2018 Numero sezionale 559/2024 Numero di raccolta generale 13059/2024 Data pubblicazione 13/05/2024 il potere conformativo dipendono dalla natura delle mansioni svolte, dal grado di autonomia che le caratterizza e dalla struttura dei processi organizzativi. Precisa che, ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, sono sufficienti l'etero organizzazione o l'eterodirezione, intesa come stabile disponibilità nel tempo alle esigenze dell'impresa;
richiama la giurisprudenza di legittimità sulla valenza del nomen iuris adottato dalle parti ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, sugli indici sussidiari della subordinazione e sulla “doppia alienità”, con specifico riferimento alle pronunce riguardanti la qualificazione del rapporto di lavoro dei medici.

2. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero della Giustizia denuncia l'omesso accertamento della prescrizione del credito azionato dalla controparte.

3. Il ricorso principale è infondato.

4. Gli psicologi penitenziari sono collocabili in due categorie: 1) psicologi dipendenti di ruolo, che esercitano funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia (si tratta di dipendenti che hanno anche beneficiato dei trasferimenti di cui al d.P.R. 1° aprile 2008, si vedano Cass. 18 maggio 2020, n. 9096;
Cass. 11 maggio 2023, n. 12804);
2) psicologi ex art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), disposizione (modificata dall'art. 14 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 giugno 1978, n. 271 e poi dall'art. 11, comma 1, lettera s), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123) ai sensi della quale: «1.Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle

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