Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/09/2018, n. 39629
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NN FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
RITENUTO IN,
FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza 21.02.2017, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Nola 21.06.2011, appellata dall'Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi a), b) e c) della rubrica, perché estinti per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena in 6 mesi di reclusione ed € 300,00 di multa quanto al residuo reato di violazione di sigilli aggravata contestato al capo d), contestato come accertato in data 22.02.2008. 2. Con il ricorso per cassazione, il difensore iscritto all'Albo speciale ex art. 613 c.p.p., deduce quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129, c.p.p. (si duole la difesa del ricorrente perché in relazione al reato di cui all'art. 549, c.p., i giudici non avrebbero applicato la formula di proscioglimento per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato, attesa la depenalizzazione del reato di ingiuria, a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 7 del 2016);
2) violazione di legge e vizio di mancanza e manifesta