Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10236

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Sentenza
15 febbraio 2024
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15 febbraio 2024

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In tema di reati concernenti i rifiuti, risponde della contravvenzione di cui all'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e non dell'illecito amministrativo previsto dal comma 2 della citata disposizione, il titolare dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che ne violi le prescrizioni relative all'estrazione, alla captazione, al recupero energetico o alla termodistruzione del biogas generato dai rifiuti inerti conferiti in discarica, ivi comprese quelle afferenti alle attività di controllo e di manutenzione degli impianti a tal fine predisposti, perché comunque inerenti alla complessiva gestione dei rifiuti, senza che rilevi l'eventuale qualifica come rifiuto del biogas.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2024, n. 10236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10236
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

местного 1 0236-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 329 Sent. n. sez. Luca Ramacci - Presidente - Alessio Scarcella UP 15/02/2024 - Consigliere - Gianni Filippo Reynaud - Relatore - R.G.N. 36480/2023 Giuseppe Noviello - Consigliere - Enrico Mengoni - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Consiglieri Angelo, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2023 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Fabio Viglione, anche in sostituzione dell'avv. Sabrina Franzone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 maggio 2023, il Tribunale di Genova, all'esito di giudizio abbreviato condizionato, ha condannato Angelo Consiglieri alla pena di Euro 6.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 29 quattuordecies, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver violato, in qualità di amministratore di un consorzio che gestisce una discarica per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, talune prescrizioni imposte con l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito, A.I.A).

2. Avverso la sentenza, a mezzo dei difensori fiduciari, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale incriminatrice ed il vizio di motivazione per essere stata ritenuta la penale responsabilità sull'erroneo rilievo che le prescrizioni violate riguardassero la gestione di rifiuti e avessero dunque rilevanza penale, ai sensi dell'art. 29 quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006, laddove si sarebbe dovuta invece riconoscere la loro mera rilevanza amministrativa ai sensi del secondo comma della citata disposizione. -Le due prescrizioni violate si allega - riguardano entrambe la gestione del biogas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti ricevuti in discarica, ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale ed argomentato con illogica motivazione, il biogas non può essere considerato un rifiuto e l'A.I.A. di cui il consorzio amministrato dall'imputato era titolare non riguardava infatti il trattamento del biogas come rifiuto. Nell'autorizzazione, lo stesso veniva piuttosto identificato come mera "emissione" in atmosfera. Richiamando un precedente di legittimità illogicamente ritenuto non pertinente dalla sentenza impugnata, il ricorrente argomenta come il biogas - al pari degli altri effluenti gassosi generati nel corso di attività produttiva - possa considerarsi rifiuto soltanto se immesso in contenitori ovvero altrimenti destinato ad essere stoccato e smaltito con un impianto indipendente rispetto a quello di generazione. Nel caso di specie - così come avviene per gli impianti appositamente realizzati ai fini della produzione di biogas era invece previsto che il biogas spontaneamente prodotto dalla - digestione anaerobica dei rifiuti fosse incanalato in un sistema per creare energia. Le prescrizioni dell'A.I.A. concernenti la gestione del biogas contestate come violate, dunque, non potevano generare responsabilità penale, non essendo riferibili alla gestione di rifiuti trattati in discarica. CONSIDERATO IN

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