Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 519

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Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo il quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non esclude che possano farsi valere i vizi del procedimento di irrogazione della sanzione, sicchè, nel caso di violazioni delle norme del codice della strada, qualora sia stato proposto ricorso ex art. 203, c.s., l'intimato può far valere con l'opposizione la carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte dell'amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l'obbligo di motivazione -entro questi limiti- una condizione di legittimità del provvedimento, la sua inesistenza giustifica l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo della violazione di legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 519
Data del deposito : 13 gennaio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

! ITT IR D LLI E O B E Original N ZIO A ISTR G E R A D REPUBBLICA ITALIANA TE EN ES IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Presidente005 1 9/05 R.G.N.19208/01 Dott. Antonio iere Dott. Alessandro 519 Cron. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Dott. Francesco Ant. GENOVESE Cons. Rel. Ud. 7/12/04 ha pronunciato la seguente: OGG.: Sanzione amm.va-Oppos.-Ordinanza ingiunz-Motivazione-Obbligo-Limiti SE NTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresentata e difende, per legge;
ricorrente MAR

contro

EU RL, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, I sez. civile, ! 2833 2004 1 rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. LUCIANO MORETTI del foro di Bari;
- controricorrente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casamassima n. 26 del 19 marzo - 10 maggio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/04 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società EU RL proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Bari aveva respinto il suo ricorso (relativo a contestazione della Polizia Municipale di Adelfia con la quale si accertava la violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada). Il Giudice di Pace di Casamassima, con la sentenza impugnata in questa sede, accoglieva il ricorso, sostenendo che il provvedimento prefettizio, privo di riferimenti alle doglianze prospettate nel ricorso amministrativo, adottato con modulo prestampato uniforme e senza alcun riferimento al caso esaminato, sarebbe viziato per violazione di legge (artt. 204 cod. strad. E 18, comma 2, 1. n. 689/81). き 2 ha 2. Contro la detta sentenza la PREFETTURA DI BARI proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società EU RL non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta falsa applicazione degli artt.la violazione e 204 e 205 cod. strad., 18 1. n. 689 del 1981, 241 del 1990, n. 285 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) la PREFETTURA DI BARI deduce che erroneamente il Giudice avrebbe accolto l'opposizione, in base alla mancata motivazione dell'ordinanza-ingiunzione. Infatti, secondo il pacifico orientamento della Corte di cassazione, • sarebbe pienamente legittima l'ordinanza motivata per relationem a quegli atti del procedimento che, sebbene non notificati unitamente all'ordinanza stessa, l'interessato avrebbe potuto richiedere in copia.

2. Il motivo, che è infondato, comporta la reiezione del ricorso.

2.1. Il tema posto all'attenzione della Corte riguarda l'estensione dei doveri dell'autorità amministrativa che sia stata chiamata a decidere il ricorso avverso il verbale di violazione stradale e, in particolare, i contenuti che deve avere l'ordinanza-ingiunzione con la quale s'intenda respingere il ricorso proposto in via amministrativa per la violazione

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