Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2022, n. 05969

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2022, n. 05969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05969
Data del deposito : 23 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21720/2016 R.G. proposto da Capraia Rifornimenti srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. A C, con domicilio eletto in Livorno, via dei Lanzi, presso il difensore;
– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 312/10/16, depositata il 19 febbraio 2016. F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21720/2016 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio Numero sezionale 207/2022Numero di raccolta generale 5969/2022 2022 dal presidente E M;
Data pubblicazione 23/02/2022 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8-bis, dl 137/2020, del PG dott. R M che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da Capraia Rifornimenti srl avverso la sentenza n. 54/2/15 della Commissione tributaria provinciale di Livorno che ne parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2009. La CTR osservava in particolare che erano infondate le eccezioni pregiudiziali della contribuente riproposte in appello (mancata consegna del verbale prodromico a quello basante l'atto impositivo impugnato;
permanenza degli accertatori presso la sua sede oltre al termine previsto dall'art., 12, comma 5, legge 212/2000;
decadenza/prescrizione delle pretese erariali) e che nel merito l'avviso di accertamento era fondato, stante le plurime carenze contabili/documentali constatate in sede di verifica, tali da indurre ad affermare la mancata prova del regime agevolato IVA applicato (cessione di carburante a natanti da diporto per uso non privato). Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 8 bis, dPR 633/1972, 1 legge 171/2005, 25, legge 472/1999, 1/5, dm 577/1995, 2697, cod. civ., poiché la CTR ha fondato la propria decisione sulla mancanza di documentazione, F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21720/2016 Numero sezionale 207/2022 asseverante la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di Numero di raccolta generale 5969/2022Data pubblicazione 23/02/2022 carburante nautico de quibus, pur non essendo la stessa richiesta dalle disposizioni normative, primarie e secondarie, evocate. Con il terzo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione degli artt. 8 bis, dPR 633/1972, 1/5, dm 577/1995, poiché la CTR ha ritenuto imponibili dette transazioni commerciali in assenza della correlativa previsione normativa, primaria ovvero secondaria. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondate. La contestazione dell'agenzia fiscale riguarda le cessioni di gasolio a natanti da diporto presso il deposito della Capraia Rifornimenti, sostenendo l'Ente impositore la non sussistenza dei presupposti di non imponibilità IVA in relazione alle cessioni medesime. Ciò posto, va anzitutto illustrato il quadro delle disposizioni normative che risultano applicabili a tale fattispecie concreta. L'art. 8 bis, dPR 633/1972, nel testo applicabile temporalmente, prevede «Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unita' da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21720/2016 Numero sezionale 207/2022 bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera Numero di raccolta generale 5969/2022Data pubblicazione 23/02/2022 locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b), e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonche' le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa». Dunque, per effetto dell' "assimilazione" normativa alle esportazioni, le operazioni indicate in tale disposizione legislativa devono considerarsi non imponibili IVA;
nel caso di specie la società contribuente ha intesto applicare alle forniture di gasolio in contesto la specifica fattispecie astratta di cui alla lett. d). Vi è tuttavia da osservare che la disposizione legislativa esclude dalla sua sfera applicativa «le unita' da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50», l'art. 1 della quale prevede «1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
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