Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2017, n. 27197

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In tema di pubblico impiego privatizzato, con l'approvazione della graduatoria nelle procedure concorsuali si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo ed all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede, sicché la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche nell'ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela dopo l'instaurazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riformando quella di primo grado, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio promosso dal vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale, successivamente dichiarato decaduto dalla nomina per mancata produzione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dal bando).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/11/2017, n. 27197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27197
Data del deposito : 16 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 27 1971 17 RG n 11458/2016 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto COSTITUZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - RAPPORTO PUBBLICO SALVATORE DI PALMA -Presidente Sezione IMPIEGO Ud. 26/09/2017 - - Presidente Sezione -GIOVANNI AMOROSO PU STEFANO BIELLI R.G.N. 11458/2016 - Consigliere - hon 27 197 BRUNO BIANCHINI Rep. Consigliere - - Consigliere - PIETRO CAMPANILE C.U. - Rel. Consigliere - ENRICA D'ANIO - DOMENICO CHINDEMI Consigliere - - GIACINTO BISOGNI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11458-2016 proposto da: C D F, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 76, presso lo studio dell'avvocato G N, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro 605 / 2 1 7 7 RG n 11458/2016 M MIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo studio dell'avvocato V C, rappresentato e difeso dall'avvocato R D G;
- controricorrente avverso la sentenza n. 544/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'8/02/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giuseppe Naccarato e Raffaele De Girolamo.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone , ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla domanda proposta da Massimiliano M contro il Comune di Frosinone. La Corte ha esposto che il ricorrente aveva partecipato, risultando vincitore, ad un concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente della polizia municipale del Comune di Frosinone avendo dichiarato di essere stato dirigente di un'azienda privata per almeno 4 anni , così come richiedeva il bando ;
che la graduatoria era stata approvata con dd n.198 del 29/5/2006 ed il Comune aveva immesso provvisoriamente in servizio il M con determinazione n. 86/B del 3/7/2006 e che con dd n. 102/BDD del 6/7/2007 il Comune aveva decretato la decadenza dalla nomina per la mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal Bando ed in particolare di essere stato dirigente di un'azienda privata per almeno 4 anni,autocertificato ai sensi del DPR n 445/2000,ma mai comprovato. ос RG n 11458/2016 La Corte ha riferito, inoltre, che tale ultima determinazione era stata impugnata dal M davanti al TAR e davanti al Tribunale di Frosinone e che il giudice amministrativo l'aveva ritenuta legittima, mentre il Tribunale di Frosinone, adito con ricorso ex art 700 cpc, in sede di reclamo, aveva ordinato in data 16/2/2009, la reintegra sul presupposto che la graduatoria non sarebbe mai stata annullata e che il rapporto di lavoro si era di fatto già instaurato. La Corte ha esposto ancora che con determinazione del 19/2/2009 il M era stato ammesso in servizio in esecuzione della decisione del giudice e che successivamente all'instaurazione del rapporto, il Comune di Frosinone aveva disposto in via di autotutela, ' l'annullamento della graduatoria nella parte in

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