Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2024, n. 10691

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Sentenza
10 gennaio 2024
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10 gennaio 2024

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In tema di impugnazioni, la regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata applicazione nel giudizio di appello, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale era stata esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, a fronte di un giudizio di primo grado svoltosi con le forme del rito abbreviato).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2024, n. 10691
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10691
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

1069 1-24 Sent. n.26 UDIENZA PUBBLICA DEL REPUBBLICA ITALIANA 10/01/2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 32402/2023 TERZA SEZIONE PENALE e dat In case d Composta da Pa prosom ometer Gastone Andreazza Presidente git altri da Vittorio Pazienza 32 邊 norma digs. Antonella Di Stasi Relatore Gianni Filippo Reynaud Timposa dana legge Giuseppe Noviello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S.V. nato a [...] il omissis avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/01/2023, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 09/11/2021 dal Gup del Tribunale di Bergamo, confermata l'affermazione di responsabilità di S.V. per il reato di maltrattamenti di cui al capo 1) dell'imputazione, dichiarava il predetto responsabile anche dei reati di violenza sessuale e lesioni personali contestati ai capi 2) e 3) dell'imputazione e rideterminava la pena complessiva in anni quattro e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 603 comma 3-bis cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva riformato la sentenza assolutoria di primo grado in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione senza procedere alla rinnovazione istruttoria richiamando il disposto dell'art. 603, comma 3 bis cod.proc.pen, come modificato a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia;
tale norma non trovava applicazione essendo la sentenza impugnata emessa prima del 30/12/2022, secondo il principio di diritto già affermato da SU Lista, secondo cui è la disciplina vigente al momento della pronuncia impugnata che regola il regime delle impugnazioni;
inoltre, era erronea anche l'affermazione dell'inutilità della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto l'impugnazione della pubblica accusa, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di appello, era stata proposta per motivi attinenti alla valutazione del portato dichiarativo della persona offesa. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 572, 609-bis, 582 cod.pen. e 530 cod. proc.pen., nonchè vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti, nonostante le discrepanze che avevano caratterizzato le dichiarazioni della persona offesa e, comunque, il difetto di prova dell'abitualità delle condotte attribuite all'imputato e dell'assenza di un dolo unitario e programmatico;
con riferimento, poi, al reato di violenza sessuale non era stato tenuto nel debito conto che la persona offesa aveva reso versioni contrastanti e che difettavano i cd indicatori dell'abuso sessuale. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 La Corte territoriale, nel ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3) dell'imputazione, correttamente non ha proceduto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, rimarcando che il giudizio di primo grado era stato celebrato nelle forme del cd abbreviato secco, per il quale tale obbligo risulta escluso dall'art. 603, comma 3 bis, cod. proc.pen. come modificato dal d.lgs 150/2022; ha anche aggiunto che, comunque, l'impugnazione del pubblico ministero non era stata proposta per motivi attinenti alla valutazione del portato dichiarativo della persona offesa, che il giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente attendibile. Quanto al primo profilo, va richiamato il principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite in fattispecie analoga a quella in esame (Sez.U n.11586 del 30/09/2021, dep. 30/03/2022, Rv.282808 - 01, in motivazione). In particolare, il Supremo Consesso, esaminando la nuova disciplina dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc., a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 103/2017, ha osservato che il legislatore ha introdotto una "nuova regola processuale sulla istruttoria in appello, peraltro ponendosi in linea di continuità con la giurisprudenza delle Sez.U, Dasgupta"; tale regola procedimentale del giudizio di appello, che viene ad operare nel caso di ribaltamento della precedente decisione assolutoria, è posta in relazione alla presunzione costituzionale di non colpevolezza e al paradigma dell'oltre ogni ragionevole dubbio e "deve trovare immediata applicazione ai sensi dell'art. 11, primo comma, preleggi". Si è osservato, in particolare, che non trova applicazione il principio affermato dalle Sez. U, Lista, che, in tema di successione di leggi processuali nel tempo con riferimento alla materia delle impugnazioni, hanno stabilito che, ai fini dell'individuazione del regime applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, deve farsi riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione; si era evidenziato, in quella pronuncia, che il parametro temporale, con specifico riferimento al campo processuale, è costituito dall'art. 11, primo comma, preleggi e che il regime dell'atto di impugnazione viene determinato con riferimento alla normativa in vigore al momento della pronuncia della sentenza impugnata, in quanto "è in rapporto a

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