Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/11/2019, n. 30812

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/11/2019, n. 30812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30812
Data del deposito : 26 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA r\,\, sul ricorso 22762-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

PAGLIARA COSIMO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 241/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARLI\ REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. M E L T. Ric. 2018 ti. 22762 sez. MT - ud. 11-09-2019 -2- r.g. 22762/2018 Agenzia delle entrate c/ C P Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Puglia, indicata in epigrafe, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento ex art. 1, comma 335 I. 311/2004, per estimi catastali in relazione a unità immobiliare inclusa nella cosiddetta "microzona 1 e 2 del Comune di Lecce", per la quale era stato effettuato "un riclassamento generalizzato di tutte le unità immobiliari comprese nelle richiamate microzone, attribuendo a ciascuna di esse una classe superiore, ferma restando la categoria catastale". In particolare la C.T.R. ha ritenuto l'avviso di accertamento carente di motivazione, in quanto la motivazione va valutata necessariamente in relazione ai singoli atti di classamento e nella fattispecie si appalesa generica, in violazione dell'art. 7 I. 212/00, "da risultare meramente apparente e quindi inesistente" poiché "non si dà conto in modo specifico della sussistenza dei presupposti per dar corso alla revisione generalizzata del classamento per tutti gli immobili compresi nelle microzone interessate". C P è rimasto intimato. Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., giacchè la C.T.R. avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;
che, col secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000;
che, col terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dell'art. 61 d.P.R. 1142/1949, avendo la C.T.R. mancato di considerare che la norma in questione sarebbe volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni, garantendo l'equità fiscale tra i cittadini all'interno di uno stesso Comune e, dunque, avrebbe consentito una revisione generalizzata dei classamenti degli immobili di proprietà. Il primo motivo non è fondato. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 22 gennaio 2018, allorquando, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c. che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Cass. Sez.
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