Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/05/2023, n. 13300
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9428/2019R.G. proposto da Agricola FCO Società Agricola s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Pietro Aretino n. 63, presso lo studio dell’avv. M D L che lo rapp.ta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente/controricorrente incidentale –
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 66, elett.te dom.to presso lo studio degli avv.ti A F e R T, che lo rapp.tano e difendono come da procura in calce al controricorso –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 5988/3/18 della C ommissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 17 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 5/4/2023;
udito per la ricorrente l’avv. M D L;
udito per il controricorrente l’avv. R A, per delega dell’avv. R T;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso nel senso dell’accoglimento del quinto motivo, con assorbimento degli altri e rigetto del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5988/3/18, depositata il 17 settembre 2018, la C ommissione Tributaria Regionale del Lazio , accoglieva l'appello proposto dal Comune di Fiumicino, in riforma della sentenza n. 4227/41/17della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2009 al 2011, relativi a terreni di proprietà della società contribuente ritenuti edificabili, e quindi soggetti ad imposta calcolata sulla base del valore venale in comune commercio, in luogo di quella versata in base al valore catastale in applicazione dell’agevolazione di cui agli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevista per i terreni agricoli;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non ostativo al riconoscimento dell’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, lo svolgimento dell’attività agricola da parte di una società, come del resto già riconosciuto dall’ente con nota del 23 febbraio 2008 per le annualità precedenti;
4. la Commissione Regionale del Lazio, in riforma della decisione impugnata, aveva escluso la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti soggettivi attinenti al tempo di lavoro dedicato all’attività agricola ed ai ricavi prodotti dalla stessa rilevando altresì, quanto ai vincoli ambientali presenti sui terreni, che gli stessi determinavano una mera inedificabilità relativa, come documentato dal contratto preliminare di vendita in atti finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare.
5. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso percassazione, consegnato per la notifica il 15 marzo 2019, affidato a undici motivi;
il Comune resisteva con controricorso e depositava ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, che la ricorrente contestava con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 329, comma 2, e 324 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c ., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c ., per aver omesso di rilevare e accertare la formazione dell’eccepito giudicato endoprocessuale sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell’agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all’art. 15 del Regolamento comunale ICI;
2. con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell’agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all’art. 15 del Regolamento comunale ICI anche per le annualità successive;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI e dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per aver negato l’agevolazione, per carenza dei requisiti soggettivi, sebbene il Comune fosse vincolato al precedente riconoscimento, salva la prova mai offerta, del venir meno di quelli originariamente presenti;
4. con il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 19 92 , in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., rilevando che il Comune aveva contestato per la prima volta solo in appello la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005;
5. con il quinto motivo deduceva la violazione dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3c.p.c., e dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI, in relazione all’art. 2697 c.c. e 155 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., in quanto ai fini della nozione di imprenditore agricolo rilevante per fruire dell’agevolazione ICI non risultavano richiesti i requisiti soggettivi indicati dalla CTR;
6. con il sesto motivo eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.,per aver omesso di pronunciarsi sul possesso da parte della contribuente dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004,e dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI;
7. con il settimo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., per aver ritenuto rilevante, ai fini della determinazione del valore venale del bene, un contratto preliminare cui non era seguita la stipula del definitivo, né tanto meno la richiesta di autorizzazioni edificatorie;
8. con l’ottavo motivo eccepiva omessa pronuncia in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., per aver omesso di pronunciarsi
contro
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Cicerone n. 66, elett.te dom.to presso lo studio degli avv.ti A F e R T, che lo rapp.tano e difendono come da procura in calce al controricorso –controricorrente/ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 5988/3/18 della C ommissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 17 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.ssa D'ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 5/4/2023;
udito per la ricorrente l’avv. M D L;
udito per il controricorrente l’avv. R A, per delega dell’avv. R T;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso nel senso dell’accoglimento del quinto motivo, con assorbimento degli altri e rigetto del ricorso incidentale condizionato.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5988/3/18, depositata il 17 settembre 2018, la C ommissione Tributaria Regionale del Lazio , accoglieva l'appello proposto dal Comune di Fiumicino, in riforma della sentenza n. 4227/41/17della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2009 al 2011, relativi a terreni di proprietà della società contribuente ritenuti edificabili, e quindi soggetti ad imposta calcolata sulla base del valore venale in comune commercio, in luogo di quella versata in base al valore catastale in applicazione dell’agevolazione di cui agli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504 del 1992 prevista per i terreni agricoli;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo non ostativo al riconoscimento dell’agevolazione, in presenza degli altri presupposti, lo svolgimento dell’attività agricola da parte di una società, come del resto già riconosciuto dall’ente con nota del 23 febbraio 2008 per le annualità precedenti;
4. la Commissione Regionale del Lazio, in riforma della decisione impugnata, aveva escluso la sussistenza in capo alla contribuente dei requisiti soggettivi attinenti al tempo di lavoro dedicato all’attività agricola ed ai ricavi prodotti dalla stessa rilevando altresì, quanto ai vincoli ambientali presenti sui terreni, che gli stessi determinavano una mera inedificabilità relativa, come documentato dal contratto preliminare di vendita in atti finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare.
5. Avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso percassazione, consegnato per la notifica il 15 marzo 2019, affidato a undici motivi;
il Comune resisteva con controricorso e depositava ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, che la ricorrente contestava con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 329, comma 2, e 324 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c ., e degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., nonché omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c ., per aver omesso di rilevare e accertare la formazione dell’eccepito giudicato endoprocessuale sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell’agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all’art. 15 del Regolamento comunale ICI;
2. con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sul riconoscimento, con nota del Comune del 23 febbraio 2008, del diritto della società a godere dell’agevolazione in materia di aree edificabili utilizzate come terreni agricoli di cui all’art. 15 del Regolamento comunale ICI anche per le annualità successive;
3. con il terzo motivo eccepiva la violazione dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI e dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., per aver negato l’agevolazione, per carenza dei requisiti soggettivi, sebbene il Comune fosse vincolato al precedente riconoscimento, salva la prova mai offerta, del venir meno di quelli originariamente presenti;
4. con il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 57, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 19 92 , in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., rilevando che il Comune aveva contestato per la prima volta solo in appello la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2005;
5. con il quinto motivo deduceva la violazione dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3c.p.c., e dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI, in relazione all’art. 2697 c.c. e 155 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 4c.p.c., in quanto ai fini della nozione di imprenditore agricolo rilevante per fruire dell’agevolazione ICI non risultavano richiesti i requisiti soggettivi indicati dalla CTR;
6. con il sesto motivo eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c.,per aver omesso di pronunciarsi sul possesso da parte della contribuente dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004,e dell’art. 15 del Regolamento comunale ICI;
7. con il settimo motivo denunciava omesso esame di un fatto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c., nonché la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., per aver ritenuto rilevante, ai fini della determinazione del valore venale del bene, un contratto preliminare cui non era seguita la stipula del definitivo, né tanto meno la richiesta di autorizzazioni edificatorie;
8. con l’ottavo motivo eccepiva omessa pronuncia in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4 c.p.c ., per aver omesso di pronunciarsi
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