Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 3808

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Sentenza
19 novembre 2021
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Sentenza
19 novembre 2021

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Integra il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, nonchè sulla negazione della Shoah la distribuzione di volantini e l'affissione di manifesti nella pubblica via inneggianti alla superiorità della razza bianca contro la presenza del giudaismo in Europa, ispirati al nazionalsocialismo ed alla negazione dell'Olocausto ebraico, non potendo essere invocata la scriminante del diritto alla libera espressione del pensiero nella diffusione di asserzioni negazioniste o "revisioniste" del tutto avulse dalla critica e dall'analisi storica di fatti definitivamente accertati e documentati dalla comunità internazionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2021, n. 3808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3808
Data del deposito : 19 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

03808-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO Presidente Sent. n. sez. 1080/2021 -UP 19/11/2021 TERESA LIUNI R.G.N. 4320/2021 ROBERTO BINENTI FRANCESCO CENTOFANTI STEFANO APRILE Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
fissata la trattazione con il rito scritto;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte dell'avv. Francesca CARNICELLI, difensore di IO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 9 maggio 2018, confermava la declaratoria di responsabilità di RI CA per il reato di concorso con ignoti nella diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razionale o etnico e di negazione della Shoah (artt. 110 cod. pen., 3, primo comma, lett. a), 3-bis legge n. 654 del 1975), nonché il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice nella misura di mesi sei di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito, sulla base di una ricostruzione di fatto che non viene avversata dal ricorrente, è stata affermata la responsabilità dell'imputato, aderente al movimento N.S.A.B. - M.L.N.S. (Movimento Nazional Socialista dei Lavoratori) per avere, in concorso con altri individui rimasti ignoti, diffuso idee fondate sulla superiorità o sull'odio raziale o etnico e sulla negazione della Shoah;
in particolare, durante la celebrazione del Giorno della Memoria avvenuta del 27 gennaio 2017, svolgevano attività di propaganda, diffondendo col mezzo della stampa, in alcune vie del centro milanese, volantini, affiggevano striscioni e realizzavano scritte che s'ispiravano al Nazional Socialismo, inneggiando alla superiorità della razza bianca contro ogni presenza di giudaismo in Europa, negando l'Olocausto ebraico. Secondo la non contestata ricostruzione in fatto, i volantini rinvenuti affissi nelle vie del centro di Milano erano di due tipologie: -il primo riportava la scritta «siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno. La "soluzione finale" era un piano per la nostra eliminazione fisica. Dai campi di concentramento non si usciva vivi. Venivamo trasformati in paralumi, bottoni e saponette. I 6 milioni di morti sono ufficialmente documentati da testimoni oculari e da libri in vendita, tra una caciotta e un culatello, nelle aree di servizio autostradali», poi a seguire l'immagine di NO recante la scritta sul naso «Made in Israel» e di seguito la scritta credi ancora a quel che insinua NO? Perché tutta questa paura degli studi revisionisti se non c'è nulla da nascondere?»>; -il secondo riportava il seguente testo: 27 gennaio 2017 nella giornata della memoria vogliamo ricordare gli olocausti degli ultimi secoli», proseguendo con una serie di eventi, corredati da supposte statistiche, relative a genocidi registrati nel corso degli ultimi secoli. 3 Yo 2 L'attività di perquisizione dell'abitazione dell'indagato e delle pertinenze di essa portava anche al rinvenimento di numerosi altri volantini, sempre riconducibili al movimento, inneggianti «la superiorità della razza bianca», ovvero a contenuto discriminatorio, per i quali, a differenza di quelli affissi sulla pubblica via, i giudici di merito escludevano la rilevanza penale per difetto della pubblica diffusione.

2. Ricorre RI CA, a mezzo del difensore avv. Francesca Carnicelli, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi con i quali denuncia:

2.1. la violazione di legge, in riferimento all'art. 10 della Convenzione EDU e all'art. 3, primo comma, lett. a), 3-bis legge n. 654 del 1975 (ora art. 604-bis cod. pen.), e il vizio della motivazione con riguardo alla presunzione assoluta di illegalità di ogni pensiero di «natura revisionista sull'olocausto ebraico (Shoah)>>, sia perché la sussistenza della Shoah è criticata da numerosi studiosi, sia perché è illegittimo considerare, ammesso che esista, il genocidio ebraico come l'unico genocidio del quale non si possa neppure parlare, facendone una critica ragionata, a differenza dei genocidi che hanno colpito altre popolazioni, come incomprensibilmente afferma la sentenza della CEDU nella causa Perincek c\o Svizzera, in ciò ingiustamente seguita dai giudici di merito che riconoscono una sorta di statuto speciale» della Shoah. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, si diffonde nell'invitare la Corte di legittimità a verificare quali siano le tesi revisionistiche e i fatti storici su cui si basano le idee propalate dal Movimento N.S.A.B. M.L.N.S.>> cui il ricorrente - aderisce;
in particolare il difensore richiama quanto già evidenziato nell'atto di appello: < 1) "siamo sempre stati perseguitati pur non avendo mai dato fastidio a nessuno", fa riferimento a fatti storici pacifici: gli attacchi politici del giornale Munchener Beobachter contro il Partito tedesco dei lavoratori nel 1919; dichiarazione della seconda guerra mondiale della WJA (World Jewis Agency, organismo di governo del proto-stato ebraico) del 29/8/1939; i boicottaggi ebraici al commercio internazionale di prodotti tedeschi;
II) "la soluzione finale era un piano per la nostra eliminazione fisica". "Soluzione finale" è il risultato di una traduzione inesatta della frase (soluzione totale ebraica) che riguardava il 3 piano di espulsione degli Ebrei dal territorio del Reich che seguiva a quello già tentato da Francia e Gran Bretagna e che si era concretizzato in un tentativo di deportazione. Sostanzialmente l'idea era di trasferire gli Ebrei in Madagascar (rientra tra gli ordini ricevuti da NN). La giustificazione era che essi erano, a causa della loro dichiarazione di guerra del 29 agosto 1939, formalmente un popolo nemico della Germania. La soluzione finale prospettata da IN non era, quindi, l'eliminazione fisica degli internati, ma piuttosto il loro allontanamento fuori dal Reich, in territori sempre sotto il controllo tedesco. Tesi forse non condivisibili ma basate su fatti storici acclarati e documenti in possesso di tutti gli storici;
III) "dai campi di concentramento non si usciva vivi" si basa sulla circostanza che vi siano stati dei sopravvissuti e che, comunque, la media dei decessi si avvicinasse a quella dei soldati al fronte. Si riferisce, altresì, al fatto che il numero di 6 milioni di morti nel lager non sia cifra certa in quanto molta documentazione è andata distrutta;
IV) l'immagine di NO e la scritta "made in Israel", "fa riferimento al fatto che la favola di "NO" in realtà è stata adattata da CO da un'antica novella ebraica (NO e AS GE sono diminutivi di EP ossia ET nome ebraico molto usato per il primogenito;
GE potrebbe essere il diminutivo di IO (AH) vissuto nel ventre della balena;
LO è il diminutivo di IF, CI;
il TO e la LP sono in realtà MA e AN derivanti dalla non amata cultura egizia;
GI riprende la figura di AU, personaggio citato in antichi testi ebraici che mangia bambini arrostiti salvandone ogni tanto qualcuno quando si impietosisce». 2.2.-la violazione di legge, in riferimento all'art. 43 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, afferma, tra l'altro, che: «In atti non vi è prova, se non la presunzione operata dalla Corte di Appello,

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