Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/12/2022, n. 35389
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pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12470-2022 relativo al procedimento n . 19667/2019 proposto da: L F, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F L;-ricorrente - contro FALLIMENTO N. 08/2017 GESEMA AMBIENTE E PATRIMONIO SRL, in persona del curatorefallimentare, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato S L -resistente - Ric. 2022 n. 12470 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 10128/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il29/03/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. P V. Rilevato che: 1. con «Istanza di correzione ex art. 287 c.p.c . Ordinanza n. 10128/2022 pubblicata 29.03.2022» l’avv. S L, quale difensore e procuratore costituito nell’interesse del controricorrente Fallimento n. 08/2017 GE.SE.MA. Ambiente e Patrimonio s.r.l., ha chiesto l’integrazione dell’ordinanza di questa Corte sopra indicata«attribuendo le spese di lite del giudizio di legittimità, così come liquidate, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario»;
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