Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/06/2018, n. 27187
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S R, nato a Reggio Calabria il 29/06/1959 avverso la sentenza in data 27/09/2016 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale D C, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna per il reato relativo alla violazione delle misure di prevenzione, per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato contestato come peculato, per una nuova valutazione della qualificazione giuridica del fatto, e per l'inammissibilità nel resto del ricorso;uditi, per il ricorrente, gli avvocati S A e N M, che hanno concluso entrambi per l'accoglimento del ricorso. /Af RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 27 settembre 2016, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Forlì, all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di R S per i delitti di esercizio abusivo di attività finanziaria, di violazione delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi imposte con l'applicazione di una misura di prevenzione personale, nonché di peculato, e, ritenendo le condotte di esercizio abusivo di attività finanziaria contestate ai capi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2- quinquies costituire un unico reato, ha rideterminato la pena in un anno, sei mesi e venti giorni di reclusione. La Corte d'appello di Bologna, inoltre, con la medesima sentenza, ha confermato la condanna di R S al risarcimento dei danni in favore della società "Sor Nova s.r.l.", pur riducendo l'importo liquidato a titolo di provvisionale, ed ha confermato la confisca della somma di euro 36.667,62 a carico del medesimo imputato, corrispondente all'importo del profitto del reato di peculato. Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, si assume commesso mediante omissione. Precisamente, S, quale amministratore giudiziario della società "Sor Nova s.r.l.", nominato nel procedimento penale e poi in quello di prevenzione, non avrebbe impedito ad A I ed ai suoi familiari, amministratori dell'impresa appena indicata, di erogare finanziamenti equivalenti ad anticipazioni di fondi nell'interesse ed in favore: a) della "Feo Trans s.r.l." per un totale di euro 44.431,11, tra il 2008 e l'agosto 2009 (capo 2 della rubrica);b) del "Consorzio 3 G Logistica del Trasporto", per un totale di euro 6.554,62, fino al 6 agosto 2009 (capo 2-bis della rubrica);c) della "Cosentino Trasporti s.r.l.", per un totale di euro 38.939,96, tra il 2006 ed aprile 2007 (capo 2-ter della rubrica), e, poi, per un totale di euro 12.240,00, nel dicembre 2007 (capo 2-quater della rubrica);d) della "Acciardi Italo", per un totale di euro 80.760,00, tra il gennaio ed il dicembre 2007 (capo 2-quinquies della rubrica). Le operazioni di finanziamento avvenivano acquistando crediti vantati da società finanziarie nei confronti della "Feo Trans s.r.l.", del "Consorzio 3 G Logistica del Trasporto", della "Cosentino Trasporti s.r.l." e della "Acciardi Italo" in relazione alla concessione di automezzi in leasing, mediante rinuncia parziale a conseguire il diretto pagamento di crediti vantati dalla "Sor Nova s.r.l." verso le società finanziarie: i crediti della "Sor Nova s.r.l." nei confronti delle società finanziarie nascevano dalla cessione a queste ultime di automezzi che, a loro volta, le società finanziarie concedevano in leasing alle ditte di trasporto sopra precisate;l'entità economica degli atti di rinuncia corrispondeva all'importo del "maxi-canone" iniziale che le imprese finanziate avrebbero dovuto corrispondere alle società finanziarie per i contratti di leasing. Il delitto di violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo di misure di prevenzione, di cui all'art. 9, secondo comma, legge n. 1423 del 1956 (ed oggi all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), ed aggravato a norma dell'art. 61, n. 9, cod. pen., si assume integrato anch'esso per omissione. S, quale amministratore giudiziario della società "Sor Nova s.r.l.", nominato nel procedimento penale e poi in quello di prevenzione, nel periodo compreso tra il 29 giugno 2009 ed il 13 gennaio 2012, non avrebbe impedito ad A I ed ai suoi familiari, amministratori dell'impresa appena indicata, di violare le prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi, e, segnatamente, di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della "Sor Nova s.r.l." al di fuori di ogni controllo da parte del Tribunale e del giudice delegato alla procedura di prevenzione, nel corso della quale era stata disposta la confisca di tutte le quote e dell'intero patrimonio aziendale dell'impresa. Il delitto di peculato, infine, ha riguardo a condotte attive: S, quale amministratore giudiziario della società "Sor Nova s.r.l.", nominato nel procedimento penale e poi in quello di prevenzione, tra il 7 luglio 2009 ed il 15 giugno 2011, si sarebbe appropriato della somma di euro 35.677,62, giacente sui conti correnti dell'impresa, affidati alla sua custodia e gestione, al di fuori di qualsiasi autorizzazione o disposizione del Tribunale o del giudice delegato alla procedura di prevenzione, imputandole al pagamento di parcelle relative a competenze professionali concernenti la predisposizione dei bilanci e delle attività connesse con riferimento alla società "Alpa s.r.l." per gli anni 2008 e 2009, ed alla società "Sor Nova s.r.l.", per gli anni 2009 e 2010. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, con un unico atto, gli avvocati S A e N M, quali difensori di fiducia di R S, articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, con riferimento all'art. 132 d.lgs. n. 385 del 1993, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria mediante le operazioni in concreto realizzate. Si deduce che il reato non è configurabile perché non risulta erogato alcun finanziamento da parte della società "Sor Nova s.r.l." in favore delle quattro imprese indicate nei capi di imputazione ("Feo Trans s.r.l.", "Consorzio 3 G Logistica del Trasporto", "Cosentino Trasporti s.r.l." e "Acciardi Italo"). Si rappresenta che la sentenza impugnata è incorsa in «un sostanziale travisamento dei fatti»: i contratti di leasing documentano che le parti contraenti - "Sor Nova s.r.l.", quale fornitore degli automezzi, società finanziarie concedenti gli stessi ed utilizzatori finali dei veicoli - avevano regolato i loro rapporti con contratti sottoscritti congiuntamente, e facendo ricorso all'istituto della delegazione di pagamento, disciplinata dal codice civile (art. 1269 e ss.), prevedendo che gli utilizzatori fossero delegati ad eseguire il pagamento del "maxi-canone" direttamente al fornitore "Sor Nova s.r.l.";tali pagamenti, poi, erano avvenuti in denaro o mediante consegna di effetti cambiari a breve scadenza, ovvero ancora mediante compensazione con crediti vantati dagli utilizzatori nei confronti del fornitore per precedenti vendite effettuate dai primi al secondo, la "Sor Nova s.r.l.", di uno o più automezzi usati. Si osserva che l'istituto della delegazione non trasferisce il credito dal delegante al delegatario, né implica l'assunzione di un'obbligazione del delegato nei confronti del delegatario: si tratta di un mero meccanismo di pagamento, che consente anche di proporre l'eccezione della compensazione, stante la regola fissata dall'art. 1271, primo comma, cod. civ. secondo cui il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Si osserva, ancora, che la soluzione non muta se si vuole evocare l'istituto della surrogazione quale effetto del pagamento da parte di "Sor Nova s.r.l." alle società finanziarie dei "maxi- canoni" dovuti dagli utilizzatori: invero, la "Sor Nova s.r.l." aveva prestato, con atto scritto, fideiussione nei confronti delle società finanziarie concedenti a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni degli utilizzatori nei confronti di queste;di conseguenza, "Sor Nova s.r.l.", essendo tenuta al pagamento del debito degli utilizzatori nei confronti delle società finanziarie concedenti, era anche surrogata di diritto, a norma dell'art. 1203 cod. civ., nella posizione del creditore, una volta effettuato l'adempimento. Si osserva, poi, che gli utilizzatori hanno versato alla "Sor Nova s.r.l." esattamente le somme da esse dovute alla società finanziaria delegante, e che le cambiali emesse nell'ambito di questi rapporti sono state tutte rilasciata in favore della società e non dei suoi amministratori, ossia A I ed i suoi familiari: i titoli emessi in favore di questi ultimi, ed oggetto della contestazione di appropriazione indebita per la quale A I, Daniele I, Paolo I e Catia Lucchi Casadei hanno chiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., attengono ad operazioni diverse da quelle oggetto di contestazione, relative a vendite di automezzi usati effettuate dalla società. Si aggiunge, inoltre, che nei confronti di S è stata disposta l'archiviazione in ordine all'ipotesi di concorso nei reati di appropriazione indebita commessi da A I, Daniele I, Paolo I e Catia Lucchi Casadei, che nessun elemento emerge per ipotizzare "vendite sotto costo" di automezzi dagli utilizzatori alla "Sor Nova s.r.l." o da questa alle società finanziarie, che, in ogni caso, il tipo di operazioni appena descritto non dà luogo a finanziamenti, e che, ancora, le proposte effettuate dalla società "Sor Nova s.r.l." a società finanziarie di concedere beni in leasing a clienti poco affidabili non costituiscono erogazioni di finanziamenti. Si sintetizza così il contenuto economico dei rapporti tra la società "Sor Nova s.r.l." e le imprese destinatarie dei beni in leasing: la prima alienava alle società finanziarie per il leasing automezzi nuovi;dal prezzo di vendita erano decurtate, mediante rinunce parziali del credito, sia le somme corrispondenti al valore di altri mezzi conferiti a "Sor Nova s.r.l." dal soggetto interessato all'acquisto del bene, ossia l'utilizzatore finale, sia le somme corrispondenti a cambiali consegnate da quest'ultimo, ma incassate successivamente. Si conclude che le rinunce parziali al credito non erano quindi strumenti di finanziamento, ma strumenti di adeguamento del contratto di leasing, che doveva necessariamente fare riferimento all'intero valore del bene messo a disposizione, al rapporto sussistente tra il venditore, la "Sor Nova s.r.l.", e gli utilizzatori finali, ossia le ditte di trasporto "Feo Trans s.r.l.", "Consorzio 3 G Logistica del Trasporto", "Cosentino Trasporti s.r.l." e "Acciardi Italo". Si deduce, ancora, che non è configurabile il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, innanzitutto perché le operazioni in contestazione risultano attuate nei confronti di soli quattro soggetti, sicché, nel caso in esame, non ricorre lo svolgimento di un'attività rivolta ad una pluralità indeterminata di soggetti, e poi perché, nell'ambito delle operazioni in contestazione, non è stato applicato nessun prezzo maggiorato rispetto ai valori di mercato.
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