Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/09/2006, n. 21028
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per contraddittorietà della motivazione, la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. per il pagamento di oneri contributivi omessi in relazione a rapporti di lavoro non regolarizzati con riguardo ad alcune operatrici telefoniche dell'associazione "S.O.S. Infanzia. Il Telefono Azzurro", aveva valorizzato, onde ritenere la natura, subordinata dei rapporti di lavoro, meri elementi di contorno, di per se non decisivi, quali la misura dell'orario, la modalità di determinazione del compenso, i limiti dell'autonomia delle collaboratrici e la circostanza che il presidente dell'associazione impartisse delle direttive e desse delle regole, senza tener conto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e della volontà di costituire rapporti di lavoro autonomo espressa dalle parti negli accordi negoziali).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.O.S. INFANZIA IL TELEFONO AZZURRO in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. CAFFO ERNESTO e CAFFO ERNESTO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'Avvocato Boer Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Ubaldini Mariateresa, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pulli Clementina, Correra Fabrizio, Fonzo Fabio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 133/03 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 04/08/03 R.G.N. 4847/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/06 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;
udito l'Avvocato BOER Paolo;
udito l'Avvocato SGROI Antonio per delega Avv. CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'associazione S.O.S. Infanzia il FO AZ ha proposto opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. a titolo di sanzione amministrativa per l'omessa registrazione a libro paga di venti dipendenti per il periodo gennaio 1991 novembre 1992 ed avverso un decreto ingiuntivo emesso a favore dell'I.N.P.S., ed a carico dell'associazione, per il pagamento degli oneri contributivi omessi in relazione ai medesimi rapporti di lavoro non regolarizzati.
I due atti trovavano fondamento in un accertamento compiuto dall'Ispettorato del Lavoro, che aveva ritenuto che i rapporti instaurati con venti operatrici telefoniche, formalmente qualificati come di collaborazione coordinata e continuativa, avessero invece natura propria di lavoro subordinato. Il Pretore di Bologna respingeva le due opposizioni, e questa decisione veniva confermata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 133/2003, emessa all'udienza del 21 maggio 2003. Avverso la sentenza, che non risulta notificata sia l'associazione S.O.S. Infanzia il FO AZ che il Presidente, Prof. Ernesto FF, in proprio hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, con un unico motivo, notificato, in termine, il 22 dicembre 2003.
Resiste l'intimata I.N.P.S. con controricorso notificato, in termine, il 23 gennaio 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 c.c. e ss. in relazione all'art. 2697 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti.
Sostengono che anche il Tribunale aveva rilevato che vi era stata una autogestione dei turni, e che era risultata una grande variabilità di compensi, che presupponeva una variabilità di impegni collegata ad una scelta dei turni, alla possibilità di assentarsi o di non partecipare a turni, ecc.
Queste circostanze avrebbero dovuto convincere dell'autonomia dei rapporti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, le operatrici non prestavano un orario di 35 ore settimanali, ne' percepivano un compenso fisso.
Nè sarebbe stata raggiunta quella prova dell'esercizio