Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2021, n. 16494
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M F nato a ISERNIA il 27/09/1976 avverso la sentenza del 20/02/2020 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTA M B, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. F M ricorre per l'annullamento della sentenza del 20/02/2020 del Tribunale di Isernia che l'ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 96, comma 1, lett. g), 159, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (mancata predisposizione ed esibizione del POS agli ispettori del lavoro) e, applicate le circostanze attenuanti generiche, l'ha condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 758 del 1994, osservando che l'azione penale non poteva essere proposta in difetto di una condizione di procedibilità in conseguenza della mancata notifica, nei suoi confronti, quale legale rappresentante dell'impresa, del verbale di constatazione dell'illecito. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 20 e 21, d.lgs. n. 758 del 1994, sotto il diverso e ulteriore profilo della mancata declaratoria di non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere proposta nei suoi confronti in difetto di una condizione di procedibilità in conseguenza dell'ottemperanza alla prescrizione impartita in sede di redazione del verbale di constatazione. 1.3.Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione delle norme incriminatrici, nonché degli artt. 187, 192, 530 e 533 cod. proc. pen., e vizio di motivazione carente e/ o manifestamente illogica nella parte in cui il Tribunale ha affermato la penale responsabilità pur in presenza della prova della redazione del POS. 1.4.Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
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