Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2019, n. 8518
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Testo completo
A.M. V.M. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del IO (di seguito, per brevità, CTR) n. 306/10/2011 del 22.11.2011 che, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di OM (di seguito, per brevità, CTP), accolse l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità del silenzio-rifiuto dell'amministrazione al rimborso IRPEF, chiesta nel 2006 dal contribuente sulla tassazione dell'indennità di buonuscita riconosciuto dalla pronuncia di primo grado. Il ricorrente, Ufficiale dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio nel 2006, aveva maturato il diritto alla predetta indennità ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, e su di essa l'INPDAP aveva effettuato una ritenuta, a suo dire non corretta, generando una maggiore imposta di Euro 8.821,16, in base al calcolo della percentuale del 26,04% solo sui periodi di ruolo (35 anni) e non sull'ammontare lordo (anni 55), in cui confluivano gli anni riscattati a norma della L. 06 dicembre 1965, n. 1368 (cdd. periodi pre-ruolo) e del D.P.R. n. 1032 del 1973.
La CTR, accolse l'appello dell'Agenzia sul rilievo che qualora sul calcolo dell'indennità di buonuscita hanno concorso contributi previdenziali ed assimilati, non sia applicabile l'art. 17 T.U.I.R., come integrato dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, art. 4, comma 3 quater.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
L'Agenzia delle Entrate non si costituisce mediante controricorso, depositando atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto soggetto carente di legittimazione sostanziale e processuale.
1.1. A seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1 gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici