Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2024, n. 9701
Sentenza
17 gennaio 2024
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17 gennaio 2024
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Massime • 2
Il delitto di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che sanziona chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a dieci chilogrammi convenzionali, recepisce la nozione di chilogrammo convenzionale contenuta nell'art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, corrispondente a: a) duecento sigari; b) quattrocento sigaretti o c) mille sigarette.
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non sono necessari accertamenti sulla concreta pericolosità del tabacco o sul quantitativo di tale sostanza contenuto in ogni singola sigaretta, diversi essendo, rispetto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il bene tutelato dalla norma e la tipizzazione dell'oggetto della condotta.
Sul provvedimento
Testo completo
09701-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.85 Gastone Andreazza -- Presidente - Giovanni Liberati UP 17/01/2024 Stefano Corbetta - Relatore - R.G.N. 30818/2023 Fabio Zunica Maria Cristina Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZH BO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Depositata in Cancelleria Oggi, -7 MAR. 2024 IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO h RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze ed impugnata dall'imputato, la quale, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ZH BO alla pena di due anni e due mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, per avere introdotto nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando pari a 13,2 kg. convenzionali, corrispondenti a sessantasei stecche di sigarette di varie marche.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla presenza di tabacco nelle stecche di sigarette, posto che gli operanti non hanno visionato, né accertato il contenuto delle stecche;
nonostante che, con l'atto di appello, la difesa avesse specificamente contestato l'assenza di accertamenti tesi a verificare l'effettivo contenuto di tabacco all'interno delle sigarette, la Corte di appello avrebbe reso una motivazione apparente.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento del peso effettivo delle sigarette sequestrate. Ad avviso del ricorrente, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle sostanze stupefacenti - per cui occorre accertare, nel singolo caso concreto, l'effettiva efficacia drogante