Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30575

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30575
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDERIO GIORGIO nato a MONZA il 26/07/1977 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F B che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato V P riportandosi ai motivi conclude per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, in qualità di rappresentante legale della società Immobiliare Busnago s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto, non presentava - pur essendovi obbligato - la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, da presentarsi entro il 29 dicembre 2014, evadendo un'imposta pari a euro 207.962,71, superiore al valore soglia di euro 50.000. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di censura, il ricorrente deduce violazione delle norme processuali per mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art.495 cod.proc.pen., avendo fatto richiesta nei motivi di appello di rinnovazione dibattimentale, ex art. 603 cod.proc.pen., finalizzata a consentire l'acquisizione di prove documentali decisive ai fini del giudizio, rinvenute solo dopo il giudizio di primo grado, concernenti la rilevanza fiscale di costi, rimanenze e perdite di esercizio tali da abbattere gli elementi positivi del reddito non dichiarato pari a euro 856.425, e persino escludere ['evasione fiscale (inventario delle rimanenza, dichiarazioni di fine lavori, contratti). La richiesta veniva rinnovata in sede di discussione orale ex art. 23 bis comma 1 e 4 del D.I. 137/2020, conv. in I. 176/2020, con contestuale deposito della suddetta documentazione. Sull'istanza la Corte territoriale non pronunciava immediatamente nessun esplicito e formale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Nella motivazione della sentenza impugnata dichiarava di aver ritenuto i documenti depositati dalla difesa all'udienza di discussione "acquisibili ex art. 603 e utilizzabili ai fini della decisione". Pertanto la difesa è venuta a conoscenza della utilizzabilità della prova solo con la lettura del dispositivo. Tale tardiva decisione in ordine all'ammissione dell'istanza di rinnovazione ha pregiudicato però il diritto al contraddittorio, poiché, in sede di discussione, la difesa ben avrebbe avuto la possibilità di argomentare anche sulla base delle prove introdotte mediante la richiesta, valorizzandole e traendo da esse inferenze a fini difensivi.

2.2. Con un secondo motivo di censura si deduce vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale da un lato ha ammesso la documentazione ma dall'altro l'ha valutata come inattendibile, ritenendo così di non attribuire rilevanza fiscale alle rimanenze e ai costi quali componenti negative del reddito, indicatrici di una consistente perdita di esercizio per quell'anno, tale da incidere sulla determinazione delle soglie ai fini della determinazione dell'imposta dovuta.
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