Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2004, n. 6599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2004, n. 6599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6599
Data del deposito : 3 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. F D - Consigliere -
Dott. D R A - Consigliere -
Dott. T S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B G, elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato G R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, F C, giusta procura speciale atto ntoar LINDA BIASI di ROMA del 30.10.2001, REP. N. 71687;

- resistente con sola procura -
avverso la sentenza n. 113/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 28/03/01 - R.G.N. 2/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/11/03 dal Consigliere Dott. S T;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE

Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanna B, assunta nel novembre 1996 alle dipendenze della Stazione sperimentale agraria forestale, cui era subentrato l'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, proponeva davanti al Tribunale di Trento ricorso nei confronti dell'Inps, assumendo di avere svolto lavoro subordinato presso tale istituzione anche nel periodo 1.1.1973 - 28.2.1978 e facendo valere il suo diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962. Precisava anche che nel marzo del 1972 le era stato fatto sottoscrivere un contratto di appalto per l'esecuzione delle pulizie e che nel marzo del 1978 essa era stata iscritta, su richiesta del datore di lavoro, all'albo degli artigiani e conseguentemente per il successivo periodo fino al 1991 aveva fruito della copertura assicurativa per gli artigiani.
Costituitisi in giudizio l'Inps e successivamente detto Istituto agrario, chiamato in causa per ordine del giudice, il Tribunale di Trento rigettava le domande della ricorrente, ritenendo che non fosse risultato che il rapporto, costituitosi sulla base di dichiarazioni negoziali dirette alla costituzione di un rapporto di appalto, avesse concretamente assunto le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, con assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della prestazione e di controllarne intrinsecamente l'espletamento. Neanche era vero che la B avesse continuato a eseguire le prestazioni in termini corrispondenti a quelli delle mansioni svolte in precedenza, quando essa era stata regolarmente assicurata come lavoratrice dipendente, essendo rimasta esclusa l'effettuazione del lavoro agricolo e quello di controllo alla caldaia, ed essendosi in sostanza riconosciuta alla B la facoltà di gestire come volesse i propri orati, purché fosse garantita la pulizia dei locali. Vi erano state inoltre solo generiche direttive ed erano mancati penetranti controlli sulle intrinseche modalità di espletamento delle mansioni. Inoltre la B aveva potuto farsi aiutare da altre persone, di fatto dal marito e dal figlio, secondo quanto già previsto nel contratto. A seguito di appello della B, a cui resistevano le due suindicate controparti, la Corte d'appello di Trento confermava la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado rilevava che:
- mancava la prova scritta (basata su documenti di data certa), richiesta dall'art. 13 dell'art. 13 1. n. 1338/1962, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

- era fondata l'eccezione di prescrizione decennale, sollevata dall'Istituto agrario chiamato in causa, in relazione all'azione di simulazione relativa ravvisabile nella domanda di accertamento che le parti, pur avendo stipulato un contratto di appalto, avevano inteso costituire un rapporto di lavoro subordinato;

- non era vero che il rapporto aveva assunto le caratteristiche del lavoro subordinato, dovendosi del tutto condividere le valutazioni del primo giudice;
infatti nel nuovo rapporto erano rimaste escluse le prestazioni di lavoro agricolo e di controllo delle caldaie, l'orano di lavoro, secondo la stessa B solo complessivamente determinato in almeno cinque ore al giorno (o secondo successiva precisazione, in due ore la mattina e due alla sera), aveva avuto carattere generico e non strettamente cogente, era cioè gestibile dalla lavoratrice come essa preferiva, al di fuori dell'orario d'ufficio dei dipendenti della Stazione sperimentale, salva la garanzia che gli uffici fossero puliti. Inoltre erano mancati precisi, penetranti ordini e controlli e qualsiasi altra manifestazione dell'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dei responsabili della Stazione della B, che, peraltro, poteva farsi sostituire da altre persone, salvo il benestare del direttore, restando essa obbligata a vigilare sui terzi incaricati, assumendosene ogni responsabilità. E non ostavano con il carattere non subordinato del rapporto l'esistenza di un pagamento mensile e l'obbligo della Stazione di fornire il materiale di consumo per l'esecuzione del servizio di pulizia, circostanza ben compatibile con il contratto di appalto ex art. 1658 c.c.. Contro questa sentenza la B ha proposto ricorso per Cassazione. L'Inps ha depositato procura ai difensori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2094 c.c., di tutta la normativa inerente alla disciplina dei rapporti di lavoro autonomo e subordinato, unitamente a insufficienza, illogicità e contraddittorietà di motivazione.
Osserva che la sentenza impugnata aveva errato nell'attribuire alla volontà delle parti un rilievo preponderante. Doveva invece darsi rilievo al fatto che la B fin dal 1966 era una specie di tuttofare, lavorando in campagna per alcuni periodi dell'anno e alcune ore della giornata e occupandosi delle pulizie della Stazione agraria sperimentale in altre ore, venendo però retribuita ed assicurata come giornaliera di campagna. Per eliminare tale situazione irregolare, la B era stata addetta solo alle pulizie, ma era stato adottato l'escamotage del contratto di appalto (con esecuzione di una sorta di gara), con procedura del tutto irregolare, stante la mancanza nella lavoratrice di ogni requisito per poter vincere una gara d'appalto.
Lamenta che, quanto alla prescrizione, fossero stati seguiti i criteri previsti per le azioni di simulazione relativa, inapplicabili quando effettivo oggetto del giudizio è l'adeguamento di un trattamento previdenziale.
Al riguardo osserva anche che essa era stata costretta alla stipulazione del contratto di appalto per non perdere il posto (tanto che più volte aveva chiesto di essere assunta come dipendente). Sostiene che il nomen iuris utilizzato per il contratto dalle parti può rilevare solo a condizione che i relativi elementi corrispondano effettivamente alle modalità di instaurazione e svolgimento del rapporto, ai fini della qualificabilità del rapporto come di lavoro subordinato rilevando l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro e il suo assogettamento al potere gerarchico e disciplinare. Rileva che, peraltro, quando l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, deve farsi riferimento ai criteri sussidiari della collaborazione, della continuità della prestazione, dell'osservanza di un orario determinato, della esistenza di una retribuzione fissa e periodica, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo del datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di un pur minima organizzazione imprenditoriale, elementi tutti da valutare globalmente come indizi della subordinazione.
Nella specie vi era sempre stato l'inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'Istituto agrario e l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nei limiti in cui possa esserlo un'addetta alle pulizie degli uffici. Era presente anche la predeterminazione dell'orario di lavoro, una retribuzione fissa, la continuità delle prestazioni, l'insussistenza di una pur minima struttura imprenditoriale.
Il ricorso non è fondato.
Nella decisione impugnata ha carattere assorbente, riguardo alle considerazioni relative alla mancanza di una prova scritta, in connessione con la ritenuta necessità di esperimento di un'azione di simulazione relativa e della affermata prescrizione della medesima, l'accertamento concretamente compiuto sul merito, con l'esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nel periodo cui si riferisce la domanda. Infatti questo accertamento è autonomamente idoneo a giustificare il rigetto della domanda.
Le censure proposte dalla ricorrente con riferimento a questo accertamento non sono fondate.
È opportuno ricordare che, ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
che lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare;
che altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva (e comunque assumono particolare rilievo solo quando le particolari caratteristiche delle prestazioni - quali il loro carattere intellettuale o professionale - attenuano l'esercizio del potere direttivo anche nel lavoro subordinato), mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante;

che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni all'uno o all'altro tipo di rapporto costituisce un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato in riferimento ad un esatto parametro normativo (Cass. 10 maggio 2003 n. 7171, 9 aprile 2003 5534, 7 aprile 2003 n. 5426, 28 marzo 2003 n. 4770, 5 aprile 2002 n. 4889). Nella specie il giudice di merito ha fatto riferimento a corretti principi giuridici in merito agli elementi che distinguono il lavoro subordinato dal lavoro autonomo ed ha adeguatamente e logicamente motivato l'accertamento compiuto riguardo alle concrete caratterizzazioni del rapporto dedotto in giudizio e alla sua non qualificabilità come rapporto di lavoro subordinato. In particolare deve osservarsi che, in occasione di tale concreto accertamento, quel che rilevava non era l'effettiva appropriatezza del nomen iuris utilizzato dalle parti (contratto di appalto), ma la sussistenza o meno dei requisiti della subordinazione. La stessa Corte di merito ha sottolineato anche la fondatezza dei rilievi del primo giudice circa le novità di oggetto e di modalità di svolgimento delle prestazioni quando le parti avevano stipulato il contratto qualificato come contratto di appalto e correttamente ha dato particolare rilievo agli aspetti indicativi della mancanza dell'elemento della subordinazione e della stessa attenuazione del requisito della personalità della prestazione. D'altra parte, l'insussistenza di una struttura imprenditoriale in capo alla attuale ricorrente non è un dato sufficiente ai fini della subordinazione. Ogni altra censura è inammissibile, in quanto volta in sostanza a conseguire il riesame di giudizi di fatto correttamente motivati dal giudice di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inps, non deve provvedersi sulle spese del giudizio.

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