Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/04/2023, n. 11293

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 28/04/2023, n. 11293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11293
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6218/2015 R.G. proposto da : DO IA, CI ES, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TRUNFIO EUGENIA ([...]) -ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA, AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA UFFICIO TERRITORIALE PALMI -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. REGGIO CALABRIAn. 204/2013 depositata i l 27/12/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI.

Fatti di causa

L'Agenzia delle entrate contestava al soggetto contribuente l’avvenuta fatturazione di operazioni oggettivamente inesistenti, in ambito di attività edilizia. L’atto impositivo si fondava su pvc correlato a operazioni ispettive svolte dalla Guardia di Finanza di Vibo Valentia proprio nei confronti della predetta società LI. La CTP di Reggio Calabria rigettava il ricorso della contribuente, il cui successivo appello veniva, per converso, accolto dalla CTR della Calabria. La Corte di Cassazione, adita con ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassava con rinvio la sentenza d’appello, con pronuncia depositata il 19 maggio 2011;
il ricorso incidentale di FOAP s.r.l., società successivamente cessata, veniva rigettato. Il giudizio è stato ritualmente riassunto. Il ricorso per cassazione di ON ZI e OC ER, nella qualità di ex socie della estinta FOAP s.r.l. risulta incentrato su cinque censure. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 36 D.Lgs n. 506 del 1992, degli artt. 132 e 156 c.p.c., dell’art. 118 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c., dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 62 D.Lgs n. 546 del 1992 e all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR reso una decisione priva di motivazione. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato la mancata prova, da parte della contribuente, del reale svolgimento dei lavori fatturati e dell’effettivo pagamento del corrispettivo. Il tenore della motivazione adottata nella sentenza oggetto d’impugnazione è inequivoco nel sottolineare che la carenza probatoria in ordine allo “svolgimento … dei lavori edili riportati in fattura”, avuto riguardo alla produzione di “dichiarazioni sostitutive del tutto inidonee” a tal fine. Ed ancora, poco oltre, la sentenza impugnata indugia nell’osservare il mancato assolvimento dell’“onere probatorio”, concernente la dimostrazione, vuoi, del “reale svolgimento dei lavori”, vuoi dell’“effettivo pagamento del corrispettivo”. Il giudice d’appello ha soggiunto che, a fronte delle presunzioni formulate dall’Amministrazione finanziaria in punto di inesistenza oggettiva delle operazioni descritte in fattura, non è stata resa idonea prova suscettibile di superare l’inesistenza in parola. La decisione del giudice d’appello ben lascia cogliere la propria ratio decidendi, tesa a porre in risalto la carenza di elementi suscettibili di supportare l’esecuzione dei lavori fatturati. Proprio la mancanza di mezzi logistico-organizzativi della LI è rivelatrice, nell’ottica motivazionale della CTR, della connotazione oggettivamente fittizia delle operazioni dalla stessa asseritamente poste in essere. Con il secondo motivo di ricorso si stigmatizza l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 54 d.P.R. n. 633 del 1992, 115 e 116 c.p.c. nonché l'erroneità dell'interpretazione della sentenza di rinvio n. 21357 del 2012, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione il 19 maggio 2011, in relazione all'art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR posto a fondamento della decisione prove inidonee a supportarla. Il motivo è inammissibile. La CTR ha presuntivamente accertato che il soggetto emittente la fattura, privo di struttura imprenditoriale, non avesse eseguito alcun lavoro e che, pertanto, l’operazione fatturata fosse oggettivamente inesistente. Spettava pertanto al contribuente dare la prova contraria, invero non fornita, dell’esistenza oggettiva dell’operazione. Ha osservato questa Corte, in plurime occasioni, che “In tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delleoperazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delleoperazioni

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