Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/01/2021, n. 1505

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 25/01/2021, n. 1505
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1505
Data del deposito : 25 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 25 GEN. 2021 T N E S E - E N O 01505/21 I AULA 'B' Z A R T S I G E R E T N E Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E Impiego pubblico SEZIONE LAVORO Sanità Lavoro prestato in turni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nelle festività infrasettimanali Dott. AMELIA TORRICE Presidente Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Rel. Consigliere R.G. N. 8714/2015 Dott. CATERINA MTA Consigliere R.G.N. 8946/2015 Cron.1505 Dott. FRANCESCA SPENA Consigliere - Rep. ConsigliereDott. ROBERTO BELLE' Ud. 30/09/2020 ha pronunciato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 8714-2015 proposto da: G F, domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M M;

- ricorrente -

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA e SAN SEBASTIANO DI CASERTA, in persona dei legali rappresentanti pro 2020 domiciliata in ROMA, VIA All tempore, elettivamente 1900 presso lo studio dell'avvocato V n. 211 L M, che la rappresenta e difende;
controricorrente - e sul ricorso 8946-2015 proposto da: D'A L, TAMBURRO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIANNINO ANCILLOTTO n. 15, presso lo studio dell'avvocato G R, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE DADDIO e M C;
ricorrenti -

contro

L'A SNT'ANNA e S S D C;
intimata - avverso la sentenza n. 6072/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/09/2014 R.G. N. 7287/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 8946/2015 ha depositato conclusioni scritte. des Generale Dott. MARIO FRESA, per il ricorso RGN. R.G. 8714/2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto il ricorso, ha respinto le domande proposte nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta da Luigi D'Alessio, F T e F G i quali avevano agito in giudizio chiedendo la condanna dell'Azienda al pagamento della maggiorazione, prevista dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999, in favore del personale del comparto sanità chiamato a rendere la prestazione anche in giorni festivi infrasettimanali;

2. la Corte territoriale ha premesso in fatto che l'orario di servizio degli appellati, tutti collaboratori professionali sanitari inquadrati nell'area D, era articolato in turni, sicché l'Azienda aveva corrisposto l'indennità riconosciuta ai dipendenti turnisti dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 che, al comma 12, prevede un'ulteriore maggiorazione, pacificamente corrisposta ai ricorrenti, per i turni di servizio ricadenti in giorno festivo;

3. il giudice d'appello ha escluso che, a fronte di detta disciplina specificamente volta a regolare la prestazione dei turnisti, i dipendenti potessero invocare anche l'applicazione del richiamato art. 9 che, in caso di lavoro reso nei giorni festivi infrasettimanali, consente al dipendente di richiedere o il riposo compensativo o il compenso per il lavoro straordinario festivo;

4. per la cassazione della sentenza F G ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale l'Azienda ha opposto difese con tempestivo controricorso;

5. la decisione è stata altresì impugnata da Luigi D'Alessio e F T, con ricorso iscritto al n. 8946/2015 R.G., al quale l'Azienda Ospedaliera non ha replicato, rimanendo intimata;

6. il Procuratore Generale, con atto depositato il 7.9.2020 nel procedimento n. 8946/2015 R.G., ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. preliminarmente, dato atto della riunione dei procedimenti disposta ex art. 335 cod. proc. civ., occorre richiamare il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non é essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale» (Cass. S.U. n. 24876/2017);
der 1.1. è stato precisato, inoltre, che nel caso in cui i due ricorsi risultino essere stati notificati nella stessa data, l'individuazione del ricorso principale e di quello incidentale va effettuata con riferimento alle date di deposito ( Cass. n. 25662/2014), sicché nella fattispecie deve essere qualificato principale il ricorso di F G, iscritto il 10 aprile 2015, con conseguente conversione in ricorso incidentale dell'impugnazione proposta da Luigi D'Alessio e F T, depositata il successivo 13 aprile;

2. il ricorso principale denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 260/1949, dell'art. 1 della legge n. 90/1954, dell'art. 9 del CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, dell'art. 44, comma 12, del CCNL 1.9.1995, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.;

2.1. sostiene, in sintesi, il ricorrente che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e, pertanto, l'indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001;

2.2. evidenzia che, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi