Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2003, n. 16265

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l'onere per il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore nel momento della sua costituzione.

La decadenza sancita dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. si riferisce anche alla prova documentale; pertanto il convenuto costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 cod.proc.civ., non ha facoltà di produrre documenti, salvo l'ipotesi di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento,( come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.), ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2003, n. 16265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16265
Data del deposito : 29 ottobre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. P D V M - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NUZZO MRIA, elettivamente domiciliata in ROM presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MRCO DI SOMM, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
I G, quale erede di I R, domiciliato in ROM presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, giusta delega in atti;



- controricorrente -


è contro
I L;



- intimato -


avverso la sent. n. 22/2001 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 30 gennaio 2001 R.G.N. 439/1994;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Aldo DE MTTEIS;

udito l'Avvocato ROMNO per delega DI SOMM;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 gennaio 1991, la Signora DI

NUZZO

Maria, assumendo di aver lavorato dall'1 giugno 1988 al 12 aprile 1990 alle dipendenze della Sig.ra Iadevaia Rosa, in qualità di collaboratrice domestica, e di aver prestato tra l'altro anche assistenza al marito di lei Sig. Petti Giuseppe e successivamente anche alla stessa Sig.ra Iadevaia Rosa, perché infermi, con una retribuzione mensile lorda di L. 500.000, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Airola il Sig. Iadevaia Alberto, quale erede di Iadevaia Rosa, per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di L. 60.427.533;
di cui L.

1.645.037 per t.f.r. e L. 58.782.496 per differenza retributiva, lavoro straordinario, mancati turni di riposo, lavoro notturno, festività, ferie, oltre interessi e rivalutazione. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di

IADEVAIA

Rosa, espletata attività istruttoria, con sent. n. 103 del 1994 il Pretore di Airola ha rigettato la domanda, compensando totalmente le spese di giudizio.
Con sentenza 10/30 gennaio 2001 n. 22 il Tribunale di Benevento ha respinto l'appello della Di Nuzzo.
Con il primo motivo di appello la Di Nuzzo aveva dedotto violazione dell'art. 416 c.p.c., avendo il primo giudice posto a base del proprio convincimento la documentazione prodotta dai resistenti, tardivamente costituiti, altre il termine di cui alla norma richiamata.
Il Tribunale ha ritenuto che la produzione di documenti - cosiddette prove costituite - è consentita, al contrario delle prove costituende, nell'udienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., e comunque che la sentenza gravata non si fonda soltanto su
detta documentazione, posto che il Pretore è pervenuto alla decisione finale dopo la valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva dedotto la mancata tempestiva contestazione delle circostanze di fatto. A tale riguardo il Tribunale ha ritenuto che la tardiva costituzione non preclude la difesa dei convenuti, trattandosi di mere difese volte a contestare l'esistenza e la portata del fatto costituivo dell'azione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Di Nuzzo, con tre motivi.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per avere ammesso la tardiva produzione della prova documentale, e la eccezione di pagamento, su di essa basata.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
La dottrina processualistica distingue le eccezioni di merito in due grandi categorie: a) quelle rilevabili anche d'ufficio, il che costituisce la regola generale, desumibile dall'art. 112 c.p.c.;

esempi ne sono l'eccezione di adempimento, di novazione, di nullità ecc.;
b) rilevabili solo ad istanza di parte, quando specifiche norme positive ciò prevedano: esempi ne sono le eccezioni di prescrizione (art. 2938 c.c.), di compensazione (art. 1242 c.c.), di annullamento (art. 1442 c.c.), di rescissione (art. 1449 c.c.), di inadempimento (art. 1460 c.c.) ecc. Anche la giurisprudenza di questa Corte è concorde nel ritenere che il giudice deve rilevare d'ufficio l'avvenuto adempimento (Cass. 7 febbraio 1997 n. 1154;
30 maggio 1989 n. 2618;
26 gennaio 1988 n. 643
), ove emerga dalle prove acquisite, secondo il ben noto principio dell'acquisizione della prova, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono state formate, concorrono nella loro globalità ed indistintamente alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza delle stesse possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e quindi senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli all'altra ("ex plurimis" Cass. 2 febbraio 2001 n. 1505).
Perché il giudice possa rilevare d'ufficio il fatto estintivo dell'adempimento, occorre però che le prove siano ritualmente acquisite al processo.
Per quanto riguarda la prova documentale nel processo del lavoro, la (giurisprudenza più recente di questa Corte, modificando un antico orientamento, in senso più conforme al dato letterale dell'art. 416 c.p.c., terzo comma, ultima parte ("ed in particolare i documenti che
deve contestualmente depositare"), nonché allo spirito del sistema e quindi alla intenzione del legislatore, ha statuito che: "Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella comparsa di risposta, dei documenti, anche attinenti ad eccezioni rilevabili d'ufficio, nonché il loro mancato deposito insieme a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, producono la decadenza dal diritto di produrli nel corso del giudizio, salvo che si tratti di documenti formati successivamente alla sua instaurazione o che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio" (Cass. 20 gennaio 2003 n. 775 e, con riferimento agli oneri del ricorrente, Cass. 4 agosto 1994 n. 7233). Alle due ipotesi di ammissibilità di produzione di documenti successivamente ai termini previsti per l'attore dall'art. 414 c.p.c. e per il convenuto dall'art. 416 c.p.c. indicati dalla giurisprudenza citata, si deve aggiungere quello di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. Proprio in fattispecie identica alla presente, questa corte ha statuito che il principio per cui il giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, non comporta di per sè che la parte possa produrre in grado d'appello documenti a sostegno di una di dette eccezioni quando essi non siano stati formati successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado (Cass. 11 agosto 1998 n. 7907). Costituisce poi "ius receptum" che la parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (da ultimo Cass. 4 maggio 1998 n. 4404);
da tale principio deriva altresì che gli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 161/2002), pur non gravando sul convenuto contumace, comportano che questi effettui le proprie contestazioni nel momento in cui si costituisce.
Risultano quindi errate le affermazioni della sentenza impugnata relative alla facoltà di produrre la prova documentale fino all'udienza di discussione, nonché agli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 761/2002);
mentre risulta generica e perciò insufficiente, a fronte degli specifici motivi di appello, la motivazione alternativa con cui il Pretore è pervenuto alla decisione finale dopo la valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il secondo con cui la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che le ricevute esibite da controparte non erano riferite a mesi specifici ma erano solo ricevute di pagamento, per cui pur volendole ritenere ammissibili quali prove costituite, le stesse non precludono il diritto della Di Nuzzo ad ottenere la retribuzione ex art. 36 della Costituzione per il lavoro svolto;
nonché il terzo, con cui la ricorrente, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) censura la valutazione delle prove operata dalla sentenza impugnata, senza però riportarle.
Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli, la quale deciderà la causa attenendosi ai seguenti principi di diritto: "La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (da ultimo Cass. 4 maggio 1998 n. 4404);
da ciò deriva che gli oneri di contestazione dei fatti costitutivi (Cass. S.U. 761/2002), pur non gravando sul convenuto contumace, comportano che questi effettui le proprie contestazioni nel momento in cui si costituisce.
"La decadenza sancita dall'art. 416, terzo comma, c.p.c. si riferisce anche alla prova documentale;
pertanto il convenuto costituito tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., non ha facoltà di produrre documenti, salvo che si tratti di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento, come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c., ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio".
Essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi