Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2003, n. 16265

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La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi; da ciò deriva l'onere per il convenuto di effettuare tutte le contestazioni relative ai fatti costitutivi del diritto vantato dall'attore nel momento della sua costituzione.

La decadenza sancita dall'art. 416, terzo comma, cod. proc. civ. si riferisce anche alla prova documentale; pertanto il convenuto costituitosi tardivamente, oltre il termine di cui all'art. 416 cod.proc.civ., non ha facoltà di produrre documenti, salvo l'ipotesi di documenti formati successivamente al termine di costituzione, ovvero di provata difficoltà a procurarsi il documento,( come potrebbe essere in caso di successione nel processo ai sensi dell'art. 111 cod.proc.civ.), ovvero nel caso che la relativa produzione sia giustificata dallo sviluppo del giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/10/2003, n. 16265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16265
Data del deposito : 29 ottobre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. P D V M - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. D M A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NUZZO MRIA, elettivamente domiciliata in ROM presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MRCO DI SOMM, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
I G, quale erede di I R, domiciliato in ROM presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, giusta delega in atti;

- controricorrente -

è contro
I L;

- intimato -

avverso la sent. n. 22/2001 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 30 gennaio 2001 R.G.N. 439/1994;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Aldo DE MTTEIS;

udito l'Avvocato ROMNO per delega DI SOMM;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 22 gennaio 1991, la Signora DI NUZZO Maria, assumendo di aver lavorato dall'1 giugno 1988 al 12 aprile 1990 alle dipendenze della Sig.ra Iadevaia Rosa, in qualità di collaboratrice domestica, e di aver prestato tra l'altro anche assistenza al marito di lei Sig. Petti Giuseppe e successivamente anche alla stessa Sig.ra Iadevaia Rosa, perché infermi, con una retribuzione mensile lorda di L. 500.000, ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore di Airola il Sig. Iadevaia Alberto, quale erede di Iadevaia Rosa, per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di L. 60.427.533;
di cui L.

1.645.037 per t.f.r. e L. 58.782.496 per differenza retributiva, lavoro straordinario, mancati turni di riposo, lavoro notturno, festività, ferie, oltre interessi e rivalutazione. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di IADEVAIA Rosa, espletata attività istruttoria, con sent. n. 103 del 1994 il Pretore di Airola ha rigettato la domanda, compensando totalmente le spese di giudizio.
Con sentenza 10/30 gennaio 2001 n. 22 il Tribunale di Benevento ha respinto l'appello della Di Nuzzo.
Con il primo motivo di appello la Di Nuzzo aveva dedotto violazione dell'art. 416 c.p.c., avendo il primo giudice posto a base del proprio convincimento la documentazione prodotta dai resistenti, tardivamente costituiti, altre il termine di cui alla norma richiamata.
Il Tribunale ha ritenuto che la produzione di documenti - cosiddette prove costituite - è consentita, al contrario delle prove costituende, nell'udienza di discussione fino a che non sia iniziata la discussione orale e quindi oltre i termini di cui all'art. 416 c.p.c., e comunque che la sentenza gravata non si fonda soltanto su
detta documentazione, posto che il Pretore è pervenuto alla decisione finale dopo la valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo la ricorrente aveva dedotto la mancata tempestiva contestazione delle circostanze di fatto. A tale riguardo il Tribunale ha ritenuto che la tardiva costituzione non preclude la difesa dei

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