Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 07840

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 07840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07840
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO DA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO cé ha concluso chiedendo ol,e12.2-t21.: uditoyfensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 14.07.2021, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12.02.2020 dal Tribunale della medesima città, per quanto qui di interesse, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di RT AR in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), I), H), 3), K), L), M), R), W) e Z) perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i restanti capi D), S) e V) in anni tre e mesi dieci di reclusione;
ha confermato nel resto il provvedimento di primo grado. Segnatamente, RT AR, in qualità di custode cimiteriale responsabile dei registri cimiteriali e delle operazioni di sepoltura dei defunti presso il Comune di Francavilla di Sicilia, in concorso con altri, è stato condannato per i reati di falso ideologico commesso da incaricato di pubblico servizio, violazione di sepolcro e soppressione di cadavere compiuto in luogo di sepoltura - di cui, rispettivamente, agli artt. 493, 479, comma 2, 407 e 411, comma 2, cod. pen.;
contestati nei termini che seguono: per avere formato un registro cimiteriale - atto avente natura fidefacente - falso, omettendo la registrazione dell'ingresso delle spoglie di NA EP all'interno del "cimitero nuovo" di Francavilla di Sicilia (capo D) dell'imputazione;
nonché per avere, nell'ottica della "compravendita" conclusa con TT NZ di uno spazio ubicato all'interno del "cimitero monumentale" (reato di cui al capo R della rubrica, dichiarato prescritto), violato il luogo di sepoltura di persona ignota, deposta all'interno del predetto cimitero "monumentale" di Francavilla di Sicilia, e soppresso il relativo cadavere disperdendone i resti mortali originariamente presenti - e non più rinvenuti in occasione dell'estumulazione disposta dall'ente comunale in data 3.02.2016 - dando sede alla tumulazione nel medesimo sito dello stesso MA e a non autorizzati lavori di costruzione di una tomba in cemento grezzo, obliterando al contempo qualsivoglia riferimento esterno palese (sulla lapide o comunque in prossimità della tomba) alla originaria presenza delle spoglie dell'ignoto defunto (capi S) e V) dell'imputazione).

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, Avv. Giambattista Freni, articolando tre motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale e processuale, mancata assunzione di prova decisiva, nonché vizio di motivazione con riferimento agli artt. 603, 190 e 234 cod. proc. pen.;
6 par. 3 Cedu in relazione agli artt. 125, comma 3 e 129, comma 2 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.2 Premesso che la prova testimoniale a discarico, purché reclamata e necessaria per la decisione, è diritto innegabile anche nel giudizio di appello, si contesta la negazione da parte della Corte territoriale della rinnovazione del dibattimento, richiesta con coerenti ragioni e in relazione a specifici capitoli di prova dalla difesa, in quanto motivata, in maniera incongrua, in ragione dell'intervenuta prescrizione di gran parte dei reati contestati e perché ritenuta, per gli altri reati, «defatigatoria e inconcludente». A siffatta motivazione non è applicabile il principio di legittimità secondo cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è impugnabile quando la struttura argomentativa della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità. Si evidenzia ulteriore violazione del diritto di difesa nell'omessa acquisizione dei documenti allegati all'atto di appello dei quali la Corte, pur non pronunziando ordinanza di rinnovazione del dibattimento, avrebbe dovuto valutare l'idoneità a supportare le tesi difensive enunciate nei motivi di appello.

2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge penale e processuale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost.;
125, comma 3, 605, 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.;
e agli artt. 40, comma secondo, 493, 479, comma secondo e 411 comma secondo cod. pen., con riferimento ai reati contestati ai capi D), S) e V), rispettivamente accertati tra il mese di novembre 2012 e i primi mesi del 2013;
in epoca successiva e prossima al 2.10.2013. Si eccepisce l'irragionevolezza e la contraddittorietà della motivazione laddove la Corte di appello: conferma, per i reati ancora esistenti contestati nella forma del concorso omissivo senza al contempo affermare la responsabilità del coimputato AM SA, dal quale il ricorrente era gerarchicamente dipendente e subordinato per le attività cimiteriali, ivi compresa la tenuta dei registri;
nonché laddove la Corte conferma, altresì, la contestazione per il capo D) della rubrica, dell'aggravante di cui all'art. 479, comma 2, cod. pen., in relazione ad una realtà giuridica inesistente che ha consentito di rideterminare la pena base in tre anni di reclusione (come indicato alle pag. 3 e 33 della pronuncia impugnata). Si procede dunque ad analizzare i singoli capi ancora in contestazione. Quanto ai capo D), si osserva che il Pubblico ministero aveva richiesto pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, richiesta disattesa in entrambi i gradi di giudizio.Sul punto si rimarca che la formazione di registro cimiteriale, come correttamente ritenuto dal p.m., non è atto avente natura fidefacente: invero, pur non potendo prescindere dalla insussistenza di condotte riconducibili al ricorrente, per le opere che hanno interessato la tomba di NA EP, non è giuridicamente corretto ritenere che l'annotazione interna nel registro cimiteriale possa costituire atto fidefacente e, pertanto, la Corte territoriale, confondendo il ruolo del ricorrente di semplice custode, gli attribuisce mansione estranea alla sua funzione. In relazione al capo S), per il quale parimenti il p.m. aveva sollecitato pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto, ad avviso della difesa, considerata la qualità di custode ricoperta da Scurto, il controllo inerente alla regolarità della concessione e dell'autorizzazione di natura edilizia non competeva al ricorrente. In relazione al reato presupposto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (secondo la precedente formulazione dell'art. 319 cod. pen.) , contestato al ricorrente al capo R), per la cessione di uno spazio di terreno all'interno del cimitero monumentale di Francavilla di Sicilia a TT NZ, in previsione di una sua futura sepoltura, si osserva che non è stata provata la corresponsione di euro quattromila per l'illegittimo conferimento del predetto spazio nel suddetto cimitero monumentale operata dal TT nei confronti dello RT. Sul punto si elenca una serie di elementi rilevanti tratti dalle testimonianze raccolte all'udienza del 8.03.2018, ignorati dalla Corte territoriale: in particolare, ON CA, testimone de relato ha affermato di aver appreso dal marito (TT) della dazione dì denaro a un custode, ma senza indicare alcun nominativo;
e LI NT ha riferito di aver dialogato con il tecnico AM, il quale gli aveva segnalato il luogo in cui poteva essere tumulato il TT. Il teste, inoltre, ha precisato che i lavori nel loculo erano stati eseguiti dalla ditta edile di TA AR e rammentava la presenza del ricorrente nel cimitero, evidentemente in qualità di custode, affermando però, su esplicita domanda a riguardo, che egli "non faceva niente". Alla luce di tali risultanze si ritiene che la motivazione resa è contraddittoria laddove la Corte di appello afferma che il ricorrente, pur non avendo interagito con l'imprenditore edile TA (ignorando che non ha operato l'imprenditore edile RT EP, fratello dell'imputato), risponde del reato, nonostante sia accertato giudizialmente che gli ordini erano stati impartiti dal coimputato AM SA. Pertanto, ai fini della consistenza del reato contestato al capo S), a nulla può valere che la Corte abbia dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo R) della rubrica, per il quale avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Quanto al capo V) - connesso ai reati contestati alle lettere U) e Z), nel quale il Pubblico Ministero sollecitava l'assorbimento di quello di cui al capo U) relativo al delitto di

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