Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2019, n. 13661

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Massime1

In tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, i casi di sospensione necessaria previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p., che rispondono a finalità diverse da quelle di preservare l'uniformità dei giudicati e richiedono che la sentenza che definisca il processo penale influente sia destinata a produrre in quello civile il vincolo rispettivamente previsto dagli artt. 651, 651 bis, 652 e 654 c.p.p., vanno interpretati restrittivamente di modo che la sospensione non si applica qualora il danneggiato proponga azione di danno nei confronti del danneggiante e dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile dopo la pronuncia di primo grado nel processo penale nel quale il danneggiante sia imputato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2019, n. 13661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13661
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 366 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dai Magistrati: RESPONSABILITÀ - Primo Presidente - |CIRCOLAZIONE GIOVANNI MAMMONE STRADALE. Rapporti tra - Presidente Sezione giudizio penale e STEFANO PETITTI giudizio civile. Ud. 26/02/2019 - Presidente Sezione - CAMILLA DI IASI - PU R.G.N. 23838/2017 - Consigliere - LUCIA TRIA Cor. 13661 Rep. GIACINTO BISOGNI -Consigliere - ем ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - M A - Consigliere - - Consigliere - ALBERTO GIUSTI Rel. Consigliere - AINA-M P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23838-2017 proposto da: CALI LARDO NICOLA PIER GIORGIO, CALI FRANCESCO, CALI BIANCAMARIA, CALI GE, RI P, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G F;
99 for та

- ricorrenti -

contro

B F, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F T;

- controricorrente -

nonché

contro

SOGESSUR SOCIETÉ A;
- intimata - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO emessa il 20/09/2017, r.g. n. 55260/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal consigliere AINA-M P;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per la prosecuzione del processo e l'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

Paola Reffi, Francesco Casali, Gabriele Casali, Biancamaria Casali e Leonardo Nicola Pier Giorgio Casali, rispettivamente moglie, figli e fratelli di Marco Casali, hanno proposto dinanzi al tribunale di Milano azione per il risarcimento dei danni loro cagionati dalla morte del loro congiunto, avvenuta a causa di un incidente stradale, e l'hanno indirizzata nei confronti di Fabio Busdraghi, proprietario e conducente del veicolo investitore, nonché della Sogessur societé anonyme, impresa assicuratrice della responsabilità civile. Il giudice istruttore ha disposto la sospensione del processo. E ciò perché, a seguito della costituzione come parti civili dei fratelli della vittima nel processo penale promosso nei confronti di Fabio Busdraghi, peraltro iure proprio e non già con la spendita, poi -2- Ric. 2017 n. 23838 sez. SU - ud. 26-02-2019 ста avvenuta in sede civile, della qualità di eredi di Vito Casali, padre di Marco, era stata pronunciata sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, soltanto in esito alla quale era stata promossa l'azione civile. Contro l'ordinanza di sospensione gli attori del processo civile hanno proposto regolamento di competenza e la terza sezione civile di questa Corte ha prospettato al Primo presidente l'opportunità di devolvere il giudizio alla cognizione delle sezioni unite, al fine di risolvere la questione se il giudizio civile in esame debba essere necessariamente sospeso nei confronti di tutti i litisconsorti, oppure se la sospensione operi soltanto in relazione all'azione risarcitoria proposta nei confronti del conducente-imputato, oppure ancora se non operi sospensione alcuna. Il giudizio è stato quindi assegnato a queste sezioni unite. Ragioni della decisione 1.- La questione rimessa alla cognizione di queste sezioni unite concerne l'identificazione dei presupposti legali soggettivi di operatività della sospensione necessaria del processo civile di risarcimento del danno derivante da reato promosso quando nel processo penale concernente il reato sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado. Prevale difatti questo profilo, poiché, come specificato in narrativa, non v'è coincidenza tra i soggetti che si sono costituiti parti civili nel processo penale e coloro che hanno promosso, anche mediante spendita di diversa qualità, il giudizio civile. Il problema da risolvere è determinato dalla circostanza che i danneggiati hanno proposto la domanda risarcitoria nei confronti non soltanto dell'imputato-danneggiante, ma anche di altra litisconsorte, ossia della società assicuratrice della responsabilità civile. Se non vi fosse il cumulo soggettivo, non vi sarebbe difatti dubbio alcuno sull'applicabilità dell'art. 75, 3° co., c.p.p., secondo cui Ric. 2017 n. 23838 sez. SU - ud. 26-02-2019 180 -3 - «Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge». 2.- Il cumulo soggettivo, invece, ha ritenuto questa Corte, sia pure prevalentemente con riguardo all'ipotesi della proposizione dell'azione in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, non consente la sospensione. E ciò tanto se si abbia riguardo a un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quanto se il cumulo scaturisca da litisconsorzio necessario, e indipendentemente dal fatto che alcuno o tutti fra i coobbligati siano stati citati nel processo penale come responsabili civili (Cass., ord. 26 gennaio 2009, n. 1862;
13 marzo 2009, n. 6185 e 18 luglio 2013, n. 17608).

2.1. La sospensione non si giustifica, si è argomentato, con riguardo al responsabile civile, perché la proposizione successiva dell'azione risarcitoria in sede civile comporta la revoca tacita della costituzione di parte civile, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 651 c.p.p. e l'inutilità dell'attesa degli esiti del processo penale. Né, si è aggiunto, essa si giustifica in relazione all'imputato: in caso di litisconsorzio necessario, perché la necessarietà del cumulo consente la separazione delle domande;
in ipotesi di non litisconsorzio facoltativo, perché il 3° comma dell'art. 75 c.p.p. si riferisce alla causa tra singole parti, e non già al cumulo soggettivo.

2.2. Al fondo di quest'interpretazione sta lo sfavore per la proliferazione dei casi di arresto del processo civile, del quale la sospensione è comunque vicenda anomala. Sfavore, che ha ispirato anche la giurisprudenza che esclude spazio per una discrezionale e non sindacabile facoltà di sospensione del processo, esercitabile fuori dai casi tassativi di sospensione legale (Cass., sez. un., ord. 1 Ric. 2017 n. 23838 sez. SU - ud. 26-02-2019 -4- ottobre 2003, n. 14670;
conf., tra varie, 27 novembre 2018, n. 30738). 2.3.- La sospensione necessaria prevista dall'art. 75, 3° co., c.p.p., si è concluso, sanziona la scelta compiuta dal danneggiato che abbia optato sin dall'inizio per la proposizione in seno al processo penale della propria domanda risarcitoria: in tal caso, anche se dismette la qualità di parte civile, egli dovrà sottostare all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale. Analogamente, se il danneggiato abbia trascurato il processo penale, in seno al quale pure abbia avuto possibilità di costituirsi parte civile e neppure abbia agito in sede civile, dovrà subire la sospensione del processo civile che abbia iniziato dopo la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato, per il disinteresse per l'azione civile da lui mostrato (Cass., ord. 24 aprile 2009, n. 9807).

3. Con l'ordinanza interlocutoria la terza sezione civile di questa Corte dubita che la soluzione restrittiva sui limiti della sospensione prevista dall'art. 75, 3° co., c.p.p. sia convincente. Le obiezioni poste con l'ordinanza muovono, in generale, dall'individuazione della ratio posta a sostegno della sospensione necessaria nell'esigenza di prevenire il rischio di un esito potenzialmente difforme del giudizio civile rispetto a quello del giudizio penale in relazione alla sussistenza di uno o più presupposti di fatto comuni e, in particolare, puntano sull'interesse dell'imputato di potersi valere dell'eventuale giudicato penale di assoluzione. Sicché, si osserva, l'esclusione della sospensione incrinerebbe l'equilibrio degli interessi in conflitto, ossia dell'interesse del danneggiato, volto a conseguire senza dilazione il ristoro del danno subito, e di quello dell'imputato, indirizzato all'accertamento della propria estraneità o, comunque, dell'esclusione della propria colpevolezza rispetto al reato contestato. Ric. 2017 n. 23838 sez. SU - ud. 26-02-2019 Va -5- 3.1. Il che si potrebbe tradurre nel vulnus degli artt. 3 e 24 Cost., poiché l'opponibilità del giudicato di

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