Cass. civ., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 14572
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ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 39 L. 1971, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Giudizio di equità. SEZIONE TERZA CIVILE Censurabilità in Cassazione. Limiti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco 1 45 72 / 03 7950/02 Dott. Gaetano Dott. M V ..29573 Cron. Consigliere Rep. Dott. E ME Consigliere Ud. 03/02/03 Dott. M M C Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell''AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro AUTORIPARAZIONE DI CICCIA NICOLA &FABI, in persona del legale rappresentante p.t. sig. C N, con sede D in Tortora (Cs), elettivamente domiciliato in ROMA VIA M TILLI 42, presso lo studio dell'avvocato ENRICO 2003 SALOMONE, difeso dall'avvocato G A, giusta 336 delega in atti;controricorrente avverso la sentenza n. 760/01 del Giudice di pace di SCALEA, emessa 1'11/11/01 e depositata il 23/11/01 (R.G. 646/01); udita la relazione della causa svolta nella pubblica F udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI; udito l'Avvocato G P (per delega Avv. G. ARIETA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione notificata il 9 marzo 2001 la s.n.c. Autoriparazioni di C N e F, affiliata ACI per il soccorso stradale, conveniva dinanzi al Giudice t di Pace di Scalea il Ministero dell' Interno e la Pre- fettura di Cosenza assumendo: 1) in data 9 giugno 1987 le veniva affidata la custodia giudiziale dell' auto- vettura Fiat 127 tg CS 275449, di proprietà di Paolino Giovanni, sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di assicurazione obbligatoria;2) la Prefettura di Cosenza, dopo numerosi solleciti, nel febbraio 1997 liquidava, per il periodo dal 9 giugno 1987 al 27 feb- 2 braio 1991, data di comunicazione all' Intendenza di Finanza del provvedimento prefettizio di confisca del veicolo, ed in base alle tariffe dalla stessa emanate, complessive £. 733.341;3) invece il compenso doveva esser liquidato secondo gli usi locali, e cioè in base alle tariffe nazionali stabilite dall' ACI che, per la : custodia in area scoperta e per le autovetture di ci- £. 4.500 CC, erano pari a lindrata inferiore ai 1000 per i primi trenta giorni e a £.2.500 per i successi- vi;4) precisato che il residuo credito ammontava a £.2.714.159, conteneva la domanda di condanna dei con- venuti al pagamento della somma di £. 2.000.000, oltre accessori. Il Ministero dell' Interno eccepiva la prescrizio- ne quinquennale del credito, ai sensi dell' art. 2948 n. 4 cod. civ. decorrente, come 1' indennità, da cia- scun giorno di custodia. Affermava poi che le tariffe + applicate quietanzate dalla società erano state de- terminate secondo la valutazione annuale dell' UTE, ef- fettuata tenendo conto degli usi locali, a norma dell' art. 12 D.P.R. 571/1982, mentre quelle elaborate dall' ACI erano a livello nazionale e pertanto contestava il quantum richiesto. Con sentenza del 23 novembre 2001 il Giudice di Pa- ce di Scalea accoglieva la domanda ritenendo applicabi- 3 li le tariffe ACI, in considerazione dell' attività svolta dall' attrice, affiliata ACI, e della conformità di esse a quelle fatturate in anni precedenti, ed inapplicabile la prescrizione quinquennale. sentenza ricorre il Ministero Avverso questa 1 Interno, con un unico, articolato motivo, cui dell' resiste la s.n.c. Autoriparazioni di C N e F. Motivi della decisione Con il ricorso Il Ministero dell' Interno denuncia "1 Violazione dell' art. 360 n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.. Violazione dell' art. 111, secondo comma Costi- tuzione". Il giudizio secondo equità non può esser del tutto immotivato o basato su motivazione meramente apparente, che impedisce di comprendere la ratio decidendi. Le diaffermazioni del giudice di Pace sulle eccezioni prescrizione, di inapplicabilità delle tariffe ACI e di g accettazione del pagamento da parte della s.n.c. Auto- riparazioni di C N e F, che aveva rila- sciato quietanza senza riserva alcuna, sono tautologi- comunque insufficienti. In particolare: a) lache ° Cassazione penale (13 ottobre 1998, n. 6043) ha statui- to che il diritto all' indennità del custode, per le cose sottoposte a sequestro penale, è soggetto alla 4 prescrizione quinquennale stabilita dall' art. 2948 n. 4 cod. civ, e decorre, per l' importo giornaliero, da ciascun giorno di custodia;perciò il credito anteriore a cinque anni dalla richiesta della società è prescrit- to;b) la domanda attorea è infondata perché la stessa ha quietanzato le spese di custodia sulla fattura che ha emesso in base alle tariffe stabilite con decreto prefettizio, determinate secondo la valutazione dell' UTE, che ha considerato l'art. 12 del d.p.r. n. 571/1982 ed in particolare gli usi locali ivi espressa- mente richiamati. Perciò è infondato 1' assunto della società secondo il quale le tariffe in base agli usi -locali sarebbero quelle applicate dall' ACI peraltro vincolanti solo per gli associati e non per i custodi in generale- perché invece esse non ne tengono conto, essendo determinate a livello nazionale;c) la domanda è altresì infondata perché è stata proposta dopo che è stato accettato il pagamento delle somme liquidate dal- la Prefettura, sulla base di incondizionata fattura ( 13/1997), e perciò il pagamento era liberatorio. Il motivo è inammissibile. Deve preliminarmente osservarsi che, non ecce- dendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha decisonecessariamente (art. 113, secondo comma, secondo equita' risultante dalle modifiche cod. proc. civ., nel testo apportate dall'art. 21, 1. 21 novembre 1991, n. 374), c.d. "sostitutiva" della regola di diritto con la conseguenza che, se questa è richiamata, è perché considerata conforme all' equità- avendo il legislatore ritenuto sufficiente un giudizio piu' libero, piu' elastico e piu' semplice di quello che si richiede per le controversie da decidere secondo diritto. Pertanto, in base all'orientamento uniforme di questa Corte (a seguito di Cass., sez. un., n. 716/99), il giudice di pace ha il dovere di conformarsi soltanto alle nor- me costituzionali e di diritto comunitario, in quanto di rango superiore alla legge ordinaria. Ne consegue che la sentenza di equità puo' essere impu- gnata con ricorso per Cassazione per violazione di legge sostanziale, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., soltanto per violazione delle predette norme. Al di la' di siffatta ipotesi l'ammissibi- lita' del ricorso per violazione di legge e' con- cettualmente preclusa dalla mancanza di un giudizio se- condo diritto e quindi dalla non configurabilita' della violazione di una regola posta dalla legge. Per contro, avverso la sentenza secondo equità denunciabile la violazione di legge ordinaria per quanto concerne le norme processuali, al cui rispetto 6 e' tenuto anche il giudice di pace perciò, per quanto attiene al vizio di motivazione, solo se il giudizio equitativo si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione, tale da autorizzare la conclusione che la sentenza non sia motivata, in contrasto col comma dell'art. art. 111precetto di cui al sesto Cost., il quale stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", e con 1' art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., con con- seguente nullita' della sentenza per violazione della norma processuale e configurabilità di un vizio censu- rabile ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Nella fattispecie con la prima censura e' de- dotta 1' omessa o viziata motivazione sulla affermata よ inapplicabilità della prescrizione. Ma il giudizio se- condo equità non è secondo diritto e perciò il giudice non ha l' obbligo di individuare la norma sostanziale の astrattamente applicabile al caso concreto, né di spie- gare perché non l' ha applicata. La seconda e la terza censura denunciano un' in- sufficiente motivazione sulle questioni indicate sub a) e b) senza neppure prospettare che la motivazione della sentenza su di esse sia meramente apparente e radicalmente contradditto- ovvero insanabilmente 7 ria. Ad ogni modo, ancorché succintamente, il giudice ESENTE DA REGISTRAZION ARTT. 46 E 39 L. 21-11-17 come emerge dalla narrativa- dell'iter (IST.NE GIUDICE DI PACE) ha dato conto percorso per giungere ad affermare l' applica- logico bilità delle tariffe ACI e l'illegittimità di quelle *BOLLO stabilite dalla Prefettura e quindi anche queste cen- N.374 sure sono inammissibili. Il ricorso dev'essere, pertanto, rigettato. Ricor- rono giusti motivi per dichiarare interamente compen- sate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.