Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2021, n. 27814

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/10/2021, n. 27814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27814
Data del deposito : 12 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8840-2020 proposto da: A R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIA DRUSILLA, 59, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato V S;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso lo studio dell'avvocato A S, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, E D R, ANTONIETTA CORE I I I, L M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 551/2019 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 19/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 08840 sez. ML ud. 04-05-2021 -2-

RG

8840/2020

RILEVATO CHE

1. Con la sentenza n. 551/2019 la Corte di appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda proposta in prime cure da A R diretta ad ottenere l'annullamento di due verbali di accertamento, del 20.11.2012, con i quali l'INPS aveva rilevato diverse irregolarità, tra cui il disconoscimento dte rapporto di lavoro di alcuni braccianti assunti dall'azienda agricola condotta dalla opponente e la mancata applicazione dei minimi retributivi.

2. A fondamento della decisione la Corte di merito ha ritenuto, premessa la tempestività dell'appello da parte dell'INPS, che gli accertamenti svolti in sede di contestazione degli illeciti non risultavano scalfiti dalle deposizioni raccolte in primo grado perché inattendibili e contrastanti con le risultanze documentali.

3. Avverso la decisione di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione Rosa Andriuolo affidato a due motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso.
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