Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2021, n. 12199

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 31/03/2021, n. 12199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12199
Data del deposito : 31 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTESE NATALE nato a TORRE DEL GRECO il 29/11/1981 avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila respingeva il reclamo proposto dal detenuto D N avverso il provvedimento dell'8.5.2019 con il quale il Magistrato di sorveglianza della sede aveva rigettato il reclamo formulato dal predetto detenuto, mirante ad ottenere: a) l'autorizzazione ad iscriversi presso un istituto scolastico superiore di Ragioneria;
b) che l'Amministrazione penitenziaria provvedesse alla fornitura dei libri di testo necessari;
c) che l'Amministrazione consentisse l'accesso al carcere di un insegnante almeno due volte alla settimana per assisterlo nel percorso di studio;
d) o, in subordine, che gli venisse consentito per due volte alla settimana di collegarsi attraverso la rete internet con un insegnante;
e) che le ore di sostegno scolastico non gli venissero decurtate dalle ore di socialità o di aria.

1.1. Premessa una ricognizione sulle disposizioni normative riferibili al caso di specie (art. 41-bis Ord. pen;
artt. 35 — bis e 69, comma 6, Ord. pen.) e richiamata, nelle parti d'interesse, la circolare D.A.P. del 2.10.2017 (artt. 34 e 14.1), il Tribunale escrudeva che potesse ravvisarsi, in danno del reclamante, un pregiudizio grave e attuale all'esercizio del diritto allo studio ed alla formazione. Osservava, in particolare, il Giudice a quo: 1) che al detenuto non era preclusa dalla normativa di riferimento la possibilità di iscriversi ad un corso di scuola media superiore, che poteva aver luogo con l'unica limitazione dell'obbligo d'iscrizione nell'istituto scolastico più vicino al luogo di detenzione;
2) che, ai sensi della citata circolare, il detenuto poteva anche fruire degli strumenti informatici necessari per lo studio e per la preparazione degli esami a conclusione del percorso;
3) che il diritto allo studio non poteva dirsi violato dal diniego opposto dall'Amministrazione alla richiesta della fornitura gratuita dei libri di testo, atteso che la legge penitenziaria non prevedeva tale possibilità, ma contemplava dei sussidi e dei premi che potevano essere erogati ai detenuti in presenza di determinati presupposti, in particolare, nel caso in cui essi versassero in condizioni di indigenza;
4) che, per quanto concerneva l'ingresso in maniera costante nell'istituto di pena di un insegnante o, comunque, l'utilizzo del sistema SKYPE per il sostegno scolastico, trattavasi di modalità non previste dalla normativa penitenziaria, anche per intuibili esigenze di sicurezza, atteso che concretizzavano un elevato rischio di veicolazione di messaggi da o verso l'esterno. In conclusione, il Tribunale condivideva il tenore del provvedimento reclamato, affermando che il diritto allo studio del detenuto, garantito da norme di legge nazionali e sovranazionali, doveva essere necessariamente contemperato con le esigenze di ordine e di sicurezza sottese al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., con la conseguenza che non era individuabile alcuna lesione grave ed attuale del diritto allo studio e alla formazione, laddove questo fosse garantito e assicurato, come nel caso del DANTESE, seppure con alcune limitazioni rese indispensabili dall'interesse pubblico al mantenimento della sicurezza.
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