Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/06/2018, n. 16853

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 26/06/2018, n. 16853
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16853
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 18149-2013 proposto da: F E C.F. ENTGGC43A07G5500, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AQUILEIA

12, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L, giusta delega in atti;

- ricorrente -

nonchè

contro

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA P.IVA 00299060178;

- intimato -

Nonché da: AUTOMOBILE CLUB BRESCIA P.IVA 00299060178, in persona del Commissario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G O, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

F E C.F. ENTGGC43A07G5500, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AQUILEIA

12, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M L, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 145/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/04/2013, R. G. N. 320/2012. - N. R.G. 18149 2013

RILEVATO

1. che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da E F volta alla condanna dell'Automobile Club di Brescia al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale conclusosi con la sentenza del GUP di Brescia di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato ed ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'Automobile Club di Brescia;

2. che la Corte territoriale ha ritenuto che: l'art. 19 del D.P.R. n. 509 del 1979 non trova applicazione, nemmeno in via di analogia, nei casi, quali quello dedotto in giudizio, in cui non vi è rapporto di pubblico impiego tra il soggetto coinvolto nel procedimento penale e l'Ente per il quale sono state svolte le attività istituzionali il cui assolvimento ha determinato l'apertura del procedimento penale;
l'art. 1720 c. 2 c.c. non era applicabile in quanto dalla sentenza del GUP di Brescia era emerso che il Fontana aveva approvato, insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo, le delibere che avevano portato alla aggiudicazione illecita e molto svantaggiosa per l'Automobile Club di una gara, per tal via ponendosi in posizione contraria agli interessi di quest'ultimo e partecipando al conflitto di interessi tra alcuni dei componenti del Consiglio Direttivo e l'Ente;
la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Automobile Club di Brescia in via riconvenzionale apparteneva alla giurisdizione della Corte dei Conti;

3. che avverso questa sentenza il Fontana ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso l'Automobile Club di Brescia il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato;

4. che il ricorrente principale, denuncia: ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod.proc.civ. violazione degli artt. 99, 101 c. 2 e 329 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale escluso l'applicazione dell'art. 19 D.P.R. n. 509 del 1979 in difetto di specifica impugnazione (primo motivo);
ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione dell'art. 12 c. 2 disp.gen. e dell'art. 1365 c.c., per avere la Corte territoriale escluso gli amministratori dall'ambito di applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 509 del 1979 (secondo motivo);
ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di i N. R.G. 18149 2013 un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte territoriale ritenuto esso ricorrente in colpa;
deduce che al tempo dell'aggiudicazione i "componenti infedeli" del Consiglio Direttivo dell'Ente non erano più in conflitto di interessi (terzo motivo);
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