Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2020, n. 09278

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2020, n. 09278
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09278
Data del deposito : 20 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17851-2018 proposto da: CLUB NAUTICO PESCARA - Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LAURA MANTEGAZZA

24, presso il signor M G, rappresentato e difeso dagli avvocati VERINA BARRUCCI ed ASCANIO DI GIUSEPPE;

- ricorrente -

contro

UNIPERSONALE MARINA DI PESCARA A R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 2262/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A D G.

FTTI DI CAUSA

Il Club Nautico di Pescara impugnò la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2030, pronunciata in data 23 dicembre 2016, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato, in data 7 agosto 1999, con la società Unipersonale Marina di Pescara a r.l. (titolare della concessione pluriennale rilasciata dall'Amministrazione Marittima per la realizzazione del "Porto Turistico di Pescara", nell'ambito della quale aveva realizzato una struttura edilizia denominata "Club House", concessa in locazione ad esso Club) per inadempimento del conduttore e, quindi, l'aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all'effettivo rilascio del beni locati, oltre accessori, fissando per il rilascio la data del 31 gennaio 2017, previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Club Nautico di Pescara. In particolare, l'appellante censurò la sentenza di primo grado: 1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario;
2) nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato il rapporto oggetto di giudizio come locazione anziché come subconcessione;
3) nella parte in cui il Tribunale aveva Ric. 2018 n. 17851 sez. SU - ud. 28-01-2020 -2- respinto la domanda diretta ad ottenere l'applicazione del "canone ricognitorio" di cui all'art. 39 cod. nav.;
4) nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato le domande riconvenzionali relativamente al malfunzionamento degli infissi, all'inagibilità del terrazzino al piano primo, ai difetti ed inconvenienti che avevano interessato l'impianto di riscaldamento, alla errata allocazione dell'edifico della club -house, nonché alle restrizioni imposte all'accesso veicolare dei soci del sodalizio;
5) nella parte in cui il Tribunale aveva implicitamente respinto le domande formulate in via subordinata (dirette ad ottenere - in alternativa all'applicazione del "canone ricognitorio" - l'accertamento dell'obbligo del Club Nautico di Pescara di provvedere solo al rimborso delle somme versate dalla società appellata alla Regione Abruzzo a titolo di canone di concessione, ovvero, di conseguire il pagamento del valore economico dell'attività prestata in favore di detta società, ovvero, il rimborso delle spese sostenute allo stesso fine, oppure, ancora, l'indennizzo per l'arricchimento locupletato dalla medesima società in virtù dell'attività svolta dal predetto Club, da liquidarsi nella misura di giustizia);
6) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che non vi era stata contestazione in ordine alla morosità relativamente ai "canoni dovuti a far data dal mese di settembre 2014 e sino al mese di dicembre 2015 per un totale di euro 43.371,62", laddove, invece, l'appellante aveva provato di aver regolarmente corrisposto i canoni locativi relativi alle mensilità da gennaio 2015 all'agosto dello stesso anno ed anche effettuato versamenti aggiuntivi (il 23 febbraio 2015 ed il 19 marzo 2015). L'appellante concluse, quindi, per la riforma della sentenza e - previa qualificazione del rapporto dedotto in giudizio come subconcessione, anziché quale rapporto di locazione - per la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il giudice amministrativo ovvero, via alternativa e/o in subordine, per l'applicabilità del c.d. "canone ricognitorio" oppure Ric. 2018 n. 17851 sez. SU - ud. 28-01-2020 -3- dell'obbligo di provvedere solo al rimborso delle somme versate dalla società appellata alla Regione Abruzzo a titolo di canone demaniale, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta ex adverso e, in via ulteriormente subordinata, per l'accertamento dell'inadempimento della società appellata, con condanna della stessa al risarcimento dei danni, compensazione totale o parziale dei reciproci crediti e vittoria delle spese del doppio grado del giudizio di merito. La società appellata resistette all'impugnazione. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza n. 2262/2017, pubblicata il 7 dicembre 2017, accolse il gravame per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata - che per il resto confermò - condannò il conduttore al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all'effettivo rilascio dei beni lozati, escludendo da detto pagamento i canoni relativi al periodo genw io-agosto 2015;
condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale il Club Nautico di Pescara (associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro) ha proposto ricorso per cassazione basato su quindici motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
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