Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2020, n. 09278
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Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17851-2018 proposto da: CLUB NAUTICO PESCARA - Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LAURA MANTEGAZZA
24, presso il signor M G, rappresentato e difeso dagli avvocati VERINA BARRUCCI ed ASCANIO DI GIUSEPPE;
- ricorrente -
contro
UNIPERSONALE MARINA DI PESCARA A R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 2262/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A D G.
FTTI DI CAUSA
Il Club Nautico di Pescara impugnò la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2030, pronunciata in data 23 dicembre 2016, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato, in data 7 agosto 1999, con la società Unipersonale Marina di Pescara a r.l. (titolare della concessione pluriennale rilasciata dall'Amministrazione Marittima per la realizzazione del "Porto Turistico di Pescara", nell'ambito della quale aveva realizzato una struttura edilizia denominata "Club House", concessa in locazione ad esso Club) per inadempimento del conduttore e, quindi, l'aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all'effettivo rilascio del beni locati, oltre accessori, fissando per il rilascio la data del 31 gennaio 2017, previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Club Nautico di Pescara. In particolare, l'appellante censurò la sentenza di primo grado: 1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario;
2) nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato il rapporto oggetto di giudizio come locazione anziché come subconcessione;
3) nella parte in cui il Tribunale aveva Ric. 2018 n. 17851 sez. SU - ud. 28-01-2020 -2- respinto la domanda diretta ad ottenere l'applicazione del "canone ricognitorio" di cui all'art. 39 cod. nav.;
4) nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato le domande riconvenzionali relativamente al malfunzionamento degli infissi, all'inagibilità del terrazzino al piano primo, ai difetti ed inconvenienti che avevano interessato l'impianto di riscaldamento, alla
LAURA MANTEGAZZA
24, presso il signor M G, rappresentato e difeso dagli avvocati VERINA BARRUCCI ed ASCANIO DI GIUSEPPE;
- ricorrente -
contro
UNIPERSONALE MARINA DI PESCARA A R.L.;
- intimata - avverso la sentenza n. 2262/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 7/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/2020 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A D G.
FTTI DI CAUSA
Il Club Nautico di Pescara impugnò la sentenza del Tribunale di Pescara n. 2030, pronunciata in data 23 dicembre 2016, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione stipulato, in data 7 agosto 1999, con la società Unipersonale Marina di Pescara a r.l. (titolare della concessione pluriennale rilasciata dall'Amministrazione Marittima per la realizzazione del "Porto Turistico di Pescara", nell'ambito della quale aveva realizzato una struttura edilizia denominata "Club House", concessa in locazione ad esso Club) per inadempimento del conduttore e, quindi, l'aveva condannato al pagamento dei canoni scaduti dal mese di settembre 2014 e di quelli in scadenza fino all'effettivo rilascio del beni locati, oltre accessori, fissando per il rilascio la data del 31 gennaio 2017, previo rigetto delle domande riconvenzionali formulate dal Club Nautico di Pescara. In particolare, l'appellante censurò la sentenza di primo grado: 1) nella parte in cui il Tribunale aveva affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario;
2) nella parte in cui il Tribunale aveva qualificato il rapporto oggetto di giudizio come locazione anziché come subconcessione;
3) nella parte in cui il Tribunale aveva Ric. 2018 n. 17851 sez. SU - ud. 28-01-2020 -2- respinto la domanda diretta ad ottenere l'applicazione del "canone ricognitorio" di cui all'art. 39 cod. nav.;
4) nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato le domande riconvenzionali relativamente al malfunzionamento degli infissi, all'inagibilità del terrazzino al piano primo, ai difetti ed inconvenienti che avevano interessato l'impianto di riscaldamento, alla
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