Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/12/2018, n. 57481

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 19/12/2018, n. 57481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57481
Data del deposito : 19 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHERIFI NAOUAL nato il 10/12/1982 avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO S S;
sentite le conclusioni del PG GIOVANNI DI LEO che chiede il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1 - Con sentenza del 16 agosto 2018, la Sezione Feriale di questa Corte ha disposto la sospensione degli effetti della sentenza pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte, il 15 marzo 2018, nei confronti di C N mandando alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 626 codice di rito, posto che l'errore denunciato dal ricorrente ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. - la mancata notifica al medesimo dell'avviso di fissazione del ricorso davanti alla Prima sezione di questa Corte - appariva sussistere in quanto lo stesso risultava essere stato comunicato in un precedente, e poi revocato e sostituito, domicilio (Colle Val D'Elsa, Gracciano, via Talamone n. 14 invece che Bonnporto, via Ravarino Carpi n. 35).

2 - Questa Sezione è ora chiamata a decidere sul merito del ricorso proposto, come si è detto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., dall'imputato che aveva lamentato di non essere stato avvisato personalmente, essendo assistito da un difensore d'ufficio, della fissazione, davanti alla Prima Sezione, del suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, del 21 ottobre 2016, con la quale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante dei futili motivi, era stato condannato, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, alla pena di anni otto di reclusione per l'omicidio di G A, consumato il 24 febbraio 2007. 3 - Nell'unico motivo dell'attuale ricorso si deduce, appunto, l'errore di fatto in cui la Prima sezione era incorsa nell'omettere l'avviso al ricorrente della fissazione del processo davanti alla stessa. Si tratta di vizio che, pur non emergendo dal testo della decisione come richiede l'art. 625 bis del codice di rito, la giurisprudenza di legittimità ritiene sia denunciabile con tale mezzo. La difesa ricorda che lo Cherifi aveva eletto una pluralità di domicili nel corso del processo. Il 28 febbraio 2007, con la nomina di fiducia dell'Avv. Tiziana Castiglione, l'aveva fissato presso l'abitazione della sorella, in San Lazzaro di Savena via della Resistenza n.
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