Cass. civ., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 3554
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Il contratto di ormeggio, pur rientrando nella categoria dei contratti atipici, è sempre caratterizzato da una struttura minima essenziale, consistente nella semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo. Il suo contenuto può, tuttavia, estendersi anche ad altre prestazioni, quali la custodia del natante o delle cose in esso contenute, nel qual caso spetta a chi fondi un determinato diritto, o la responsabilità dell'altro contraente, sullo specifico oggetto della convenzione di fornire la relativa prova. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto incensurabile l'interpretazione operata dal giudice di merito, il quale, essendosi verificato il furto di un natante ormeggiato presso un circolo nautico, aveva escluso la sussistenza in capo a quest'ultimo di un'obbligazione di custodia, in ragione della natura associativa del rapporto esistente tra le parti e dell'esistenza di un'apposita clausola di esonero da responsabilità contenuta nel modulo di adesione all'associazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. U F - Presidente -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. C F M - Consigliere -
Dott. V E - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13984/2007 proposto da:
PADOVANI GIUNCARLO PDVGCR33L10D704L, PADOVANI GILBERTO PDVGBR41R27D704B, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato P G, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Z C giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO 002201140403, in persona del Presidente e legale rappresentante F D, considerato domiciliato "ex lege" in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato R F giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 371/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/03/2007, R.G.N. 771/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2012 dal Consigliere Dott. E V;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. P Giancarlo e Gilberto convenivano in giudizio, dinanzi alla Pretura di Forlì, il Circolo Nautico del Savio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, nella misura di lire 4.700.000, per il furto del motore nautico di loro proprietà, sottratto nel maggio 1996 mentre era ormeggiato e custodito presso il Circolo.
Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale adito respingeva la domanda nel merito, ritenendo che gli attori non avessero fornito la prova che il Circolo avesse l'obbligo di custodire le imbarcazione ormeggiate nei posti assegnati ai soci in base alle previsioni del regolamento.
2. - Con sentenza resa pubblica il 12 marzo 2007, la Corte di appello di Bologna, nel condividere la decisione di primo grado, respingeva il gravame proposto dai P sul presupposto dell'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice e che "le circostanze di fatto integravano una fattispecie di contratto di ormeggio non assimilabile alla locazione, ma comportante un vero e proprio obbligo di custodia".
Il giudice di appello osservava, per quanto ancora interesse in questa sede, che gli appellanti avevano agito in qualità di soci del Circolo, in favore del quale versavano una quota sociale annuale e non già per le prestazioni ricevute, e che, in base al regolamento disciplinante l'attività del Circolo stesso (tra i cui scopi sociali vi era pure quello dell'allestimento di attracchi e ricoveri per imbarcazioni), erano a conoscenza del fatto che il Circolo "non risponde di eventuali furti o danni a natanti o accessori", cosi dovendosi escludere che esso assicurasse ai soci, "oltre alla messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali con conseguente assegnazione di un delimitato e protetto spazio acqueo, anche la custodia del natante".
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P Giancarlo e Gilberto P, affidando le sorti
dell'impugnazione a dieci motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Circolo Nautico del Savio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della nomina del nuovo difensore, avv. F G (in luogo del rinunciante avv. G P), presso il quale i ricorrenti, altresì difesi dall'avv. C Z, hanno eletto domicilio, in quanto effettuata con atto denominato "comparsa di costituzione di nuovo difensore" e non con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 2, nella sua formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, (giacché dette modifiche - che avrebbero consentito una nomina come quella anzidetta - non possono trovare applicazione nella presente controversia, in quanto operanti soltanto per i giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore delle legge stessa, alla stregua di quanto disposto dalla medesima L. n. 69, art. 58). Sicché, nella fattispecie, è ancora pienamente efficace la seguente regula, iuris:
"Nel giudizio di cassazione - diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito - la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83, comma 3, nell'elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest'ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all'ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui all'art. 299 c.p.c. e segg., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale" (tra le tante, Cass., 5 giugno 2007, n. 13086). 2. - Con il primo motivo è denunciata motivazione omessa e/o contraddittoria circa un punto decisivo della controversia in relazione all'allegazione di un documento relativo alla posizione di un terzo.
I ricorrenti, con sintesi ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., allegano a fatto controverso l'esonero, in sede di adesione al Circolo, dalla responsabilità per eventuali furti o danni a natanti o accessori e contestano l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata in quanto si sarebbe fondata su documento (prodotto dalla controparte all'udienza del 18 marzo 1999) di adesione sottoscritto da un terzo (tale Pizzicati), non essendo stata prodotta in causa l'adesione all'Associazione di essi P, così da non potersi affermare che la clausola di esonero fosse da loro voluta ed accettata. 3. - Con il secondo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c.. Ci si duole che la Corte di appello non abbia dichiarato la nullità ex art. 1341 c.c., della clausola in questione inserita nel modulo di adesione all'Associazione, posto che essa riguardava un esonero della responsabilità per furti o danni, necessitante dunque di apposita sottoscrizione, che, nella specie, mancava. Il motivo si chiude con la formulazione di quesito di diritto.
4. - Con il terzo motivo, assistito da congruente quesito di diritto, si prospetta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1229 c.c.. La Corte territoriale avrebbe completamento omesso di dichiarare la nullità, ai sensi dell'art. 1229 cod. civ., del patto associativo di esonero della responsabilità, che non recava riferimento alcuno al dolo o alla colpa del debitore.
4.1. - I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto implicano la soluzione di una analoga presupposta questione, sono inammissibili.
Le ragioni di gravame a suo tempo avanzate dagli attuali ricorrenti, siccome poste in evidenza dalla sentenza impugnata, facevano leva sull'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice e sul rilievo che "le circostanze di fatto integravano una fattispecie di contratto di ormeggio non assimilabile alla locazione, ma comportante un vero e proprio obbligo di custodia". Nella narrativa del ricorso i P assumono di aver sollevato, con l'atto di appello, le questioni relative alle nullità ex artt.1341 e 1229 c.c., ma richiamano solo in estrema sintesi siffatte
circostanze, senza specificare, come sarebbe stato loro onere, i contenuti puntuali del gravame a tal fine rilevanti. Nulla si afferma, poi, quanto alla questione del documento di adesione all'associazione veicolata con il primo motivo, là dove, trattandosi di acquisizione probatoria avvenuta in primo grado (giacché il documento è stato prodotto all'udienza del marzo 1999) e dal contenuto particolarmente rilevante ai fini della decisione, avrebbe dovuto suscitare sin da subito la contestazione che si esplicita con il presente ricorso per cassazione.
Sicché, i motivi si palesano inammissibili anzitutto perché nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla