Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2023, n. 20908
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI FR, n. Ortona (Ch) 20/07/19(1 avverso la sentenza n. 1688/22 della Corte di appello di L'Aquila del 13/06/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha ribadito la condanna di FR TI in ordine al reato di cui all'art. 334, primo comma, cod. pen., confermando la pena inflittale in primo grado in misura di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa, oltre alla statuizioni disposte in favore delle costituite parti civili.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti.
2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 157, 161, 178 e 478 cod. proc. pen. Reiterando una doglianza già posta all'esame della Corte di merito e da questa disattesa, la ricorrente deduce l'omessa notifica presso il domicilio dichiarato del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in quanto eseguita ai sensi dell'art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen. a mani dell'allora difensore di fiducia, avv. Mario Verzella. In tal modo la ricorrente non aveva potuto presenziare alla prima udienza del 11 gennaio 2018 e così esercitare la scelta di procedere con un rito alternativo. Alla successiva udienza del 24 maggio 2018, premesso che la sera precedente il difensore avv. Verzella la aveva comunicato via PEC la rinunzia al mandato, l'imputata compariva di persona accompagnata dal nuovo difensore avv. Claudia Centorame, la quale depositava copia della rinunzia al mandato dell'avv. Verzelli, chiedendo al Tribunale di concedere un termine a difesa. Il Tribunale, pur concedendo al nuovo difensore il termine richiesto, senza peraltro indicarne la durata, riteneva contestualmente di nominare ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. un difensore d'ufficio "in sostituzione dell'avv. Centorame e del rinunziante" e di dare corso subito all'istruttoria dibattimentale, mediante esame del teste / parte civile Aldo De Virgiliis. In tal modo, però - sostiene la ricorrente - il Tribunale è incorso in nullità per violazione del diritto di difesa, non motivando in alcun modo la scelta di procedere immediatamente all'esame del testimone, costituente attività processuale del tutto incompatibile con il riconoscimento del termine al difensore di fiducia subentrante. L'eccezione, tempestivamente riproposta con l'atto di gravame, è stata del resto disattesa dalla Corte di appello, che ha del tutto omesso di occuparsene, incorrendo in violazione di legge per mancanza della motivazione.
2.2. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine alla riaffermata responsabilità penale in difetto assoluto di prova del fatto di reato.
2.3. Violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 530 e 531 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data 24 aprile 2021, anteriormente alla pronuncia impugnata. L'onere di provare con precisione la data di commissione del reato grava, infatti, sulla pubblica accusa con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente, nella specie (e come da contestazione) al 24 ottobre 2013, giorno successivo a quello dell'esecuzione del sequestro ed alla nomina della ricorrente a custode del compendio sequestrato.
2.4.