Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32683

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/11/2021, n. 32683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32683
Data del deposito : 9 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 27890-2018 proposto da: F L, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMO QUAGLIARELLA, ANDREA SAVELLA;

- ricorrente -

contro

MAGLIONE S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO BORSIERI

3, presso lo studio dell'avvocato T D, rappresentata e difesa dall'avvocato A D N;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1557/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 174/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. G C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 27890/2018 Fatti di causa 1. Con comunicazione del 20.4.2016 la srl M ha addebitato a F L, suo dipendente dal 21.5.2004 presso la stazione di servizio "Canne della Battaglia Est", sita nel Comune di Andria, con mansioni di Commis Bar e inquadramento nel V livello del

CCNL

Turismo, la sottrazione furtiva di merce aziendale: in particolare, in data 26.3.2016, nel corso di abituali verifiche delle giacenze di prodotti utilizzati per l'attività di bar e ristorazione dell'area di servizio, il personale addetto ai controlli, rilevando la mancanza di diversi contenitori di grani di caffè a marchio "Illy" aveva provveduto ad effettuare approfondite ricerche a mezzo delle telecamere di sicurezza riscontrando che nelle giornate del 22.3.2016 e del 24.3.2016 il Fiore, allontanatosi dalla zona del bancone bar-pizzeria, si era recato nella zona magazzino prelevando n. 2 cartoni di caffè (a giornata) dal ripiano in cui questi erano riposti senza, però, recarli con sé nella ridetta zona del bancone bar-pizzeria ove effettivamente veniva fatto utilizzo di detta merce.

2. Acquisite le giustificazioni del lavoratore, con lettera dell'11.5.2016, è stato intimato dalla datrice di lavoro il licenziamento per giusta causa e con effetto immediato.

3. Impugnato il recesso con il rito previsto dalla legge n. 92 del 2012, il Tribunale di Trani con ordinanza del 7.4.2017, ritenendo insussistente la violazione di cui all'art. 4 della legge n. 300 del 1970 e reputando grave il comportamento contestato al dipendente tanto da incidere sul rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, ha respinto il ricorso.

4. Lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva del 12.1.2018, ha respinto l'opposizione e ha condannato il Fiore al rimborso delle spese processuali in favore della società opposta.

5. La Corte di appello di Bari, con la pronuncia n. 1557 del 2018, ha rigettato il reclamo proposto dal lavoratore, con condanna al pagamento delle spese di lite.

6. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato, sul presupposto della ammissibilità processuale del gravame, che: a) non ricorreva la dedotta violazione dell'art. 4 della legge n. 300 del 1970, in ordine alla utilizzabilità delle immagini video-registrate, sia perché RG 27890/2018 l'installazione degli impianti audiovisivi, da parte della M srl, nell'area CI A di servizio era stata richiesta esclusivamente ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro e della tutela del patrimonio dell'Azienda e, per tale motivo, era stata autorizzata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sia perché tutti i dipendenti, compreso il Fiore, erano stati resi edotti, al momento dell'assunzione, della installazione suddetta;
b) dalla istruttoria svolta era emersa incontrovertibilmente la prova degli addebiti contestati al lavoratore;
c) la reiterata e consapevole condotta illecita, in violazione dell'obbligo di correttezza e fedeltà, era idonea a ledere il vincolo fiduciario posto a base del rapporto di lavoro, tanto da giustificare un provvedimento di tipo espulsivo per giusta causa da parte della società M srl.

7. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione L F affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la M srl.

8. La società ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la violazione dell'art. 4 co. 1 della legge n. 300 del 1970, per avere omesso la Corte di appello di esaminare il verbale di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro in merito alla utilizzazione presso i luoghi di lavoro della società, degli impianti audiovisivi, in particolare relativamente al limite che le immagini registrate non potevano in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché l'illegittimità del licenziamento per mancanza di prova della dedotta giusta causa ex artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, art. 18 della legge n. 300 del 1970, art.2119 cc e 2697 cc. Deduce che in tutti i gradi di merito aveva sempre RG 27890/2018 contestato che mancava del tutto la prova che vi era stato un ammanco di merce e che non era stata mai prodotta né una scheda di prelievo dei prodotti né la documentazione relativa alla "chiusura di cassa".

4. Con il terzo motivo F L lamenta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
l'illegittimità del licenziamento per mancanza di prova della dedotta giusta causa ex artt. 1, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, art. 18 della legge n. 300 del 1970, 2119 cc e 2697 cc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che esso ricorrente aveva prelevato la merce "senza annotarne il prelievo nelle apposite schede di prelievo di merce", quando invece tali schede non erano state mai depositate, e per non avere mai accertato quanti contenitori di caffè Illy vi fossero in magazzino prima e dopo i fatti e che nessuno altro dipendente, il 26.3.2016, aveva prelevato confezioni di caffè Illy.
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