Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2024, n. 14352
Sentenza
18 gennaio 2024
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18 gennaio 2024
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Massime • 1
Il curatore fallimentare è legittimato a proporre querela per il reato di violazione di domicilio, commesso in danno di un bene di proprietà del fallito, solo ove al suo interno vi abbia svolto, non in modo occasionale, atti della vita privata connessi alla sua attività professionale.
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE 143 5 2- 2 4 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 08 ARR/2024 оцми IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: RI VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 133/2024 UP 18/01/2024 LUCA PISTORELLI Relatore R.G.N. 45157/2023 ANGELO CAPUTO IRENE SCORDAMAGLIA MICHELE CUOCO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: OV NC IO nato a [...] il [...] OV CI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno ha confermato la condanna di VE SC IO e VE RO RI per il reato di violazione domicilio. In particolare ai due imputati è contestato di essersi introdotti inviso domino in un garage nella disponibilità del curatore del fallimento del proprietario del bene, al fine di svolgervi attività di spaccio di stupefacenti.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati con atti autonomi, ma in tutto sovrapponibili ed a firma del comune difensore, che articolano tre motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla ritenuta legittimazione del curatore fallimentare a proporre la querela, qualora, come nel caso di specie, non sia derivato dal fatto un danno agli interessi dei creditori. Legittimazione da escludersi in ragione del fatto che lo stesso curatore non sarebbe il titolare del bene giuridico del reato, posto che l'incriminazione è posta a tutela dello svolgimento nel domicilio della vita privata di ciascun individuo.
2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge in merito al riconoscimento da parte del giudice di primo grado dell'aggravante della violenza sulle cose, invero mai contestata agli imputati nemmeno in fatto, rimanendo irrilevante che tale aggravante non sia stata poi computata ai fini della commisurazione della pena applicata.
2.3 Con il terzo motivo vengono nuovamente dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. In tal senso osservano i ricorrenti come la Corte territoriale si sia limitata a richiamare sul punto la motivazione della sentenza di primo grado, la quale però aveva negato le menzionate attenuanti in ragione dell'erroneo riconoscimento della mai contestata aggravante della violenza sulle cose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. Deve peraltro rilevarsi pregiudizialmente che il reato per cui si procede, pur essendo stato commesso il 4 maggio 2016, non è ancora prescritto, atteso che il relativo termine non maturerà prima del 20 gennaio 2024 tenuto conto dei 77 giorni in cui lo stesso è rimasto sospeso nei gradi di merito.
2. Fondato è anzitutto il primo motivo. 1 2.1 In tal senso va ricordato anzitutto che oggetto di tutela nell'art. 614 c.p. è l'inviolabilità del domicilio sancita dall'art. 14 Cost., ossia dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne (ex multis Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637). Il domicilio, dunque, è oggetto di tutela non tanto nella sua consistenza oggettiva, quanto nel suo essere proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale e, infatti, la fattispecie di cui si tratta è stata configurata nell'art. 614 c.p., ossia tra i reati contro la persona e specificamente tra quelli contro la libertà individuale. E nel medesimo senso lo stesso legislatore non ha limitato la tutela all'abitazione, ma l'ha estesa agli altri luoghi di privata dimora ed alle loro appartenenze, al fine di garantire l'individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell'abitazione stessa, purché si tratti di luoghi che abbiano le medesime caratteristiche di quest'ultima, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza