Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 37091

CASS
Sentenza
19 luglio 2023
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Sentenza
19 luglio 2023

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Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 37091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37091
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3709 1 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2662/2023 STEFANO MOGINI -Presidente - CC 19/07/2023- MICHELE BIANCHI R.G.N. 17294/2023 GIUSEPPE SANTALUCIA Relatore - GAETANO DI GIURO FRANCESCO ALIFFI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/02/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di TI RI conclude riportandosi ai motivi di ricorso. s Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a SA TI la misura della custodia cautelare in carcere per gli addebiti di: far parte dell'associazione di tipo mafioso, in particolare di 'ndrangheta, quale componente della cosca OC operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente di esser soggetto di assoluta fiducia di RA EN PA, di cui eseguiva tutte le disposizioni necessarie al consolidamento del sodalizio (capo 1); di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, promossa e organizzata da ER OC cl. 83 e RA EN PA, con il compito di eseguire le direttive dei capi in riferimento alla ricerca di canali di approvvigionamento dello stupefacente e di potenziali acquirenti, con l'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolare la 'ndrina OC, in Rosarno dal 2019 con condotta permanente (capo 68); della commissione di reati-fine consistenti: in un tentativo di violenza privata ai danni di CH TI, commesso in concorso con RA EN PA e AN PA cl. 96, per costringerlo a restituire gli automezzi provento di furto alla persona offesa del reato, NC PU, fatto aggravato anche dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in Rosarno il 16 marzo 2020 (capo 16); in tentativi di estorsione in danno di diversi soggetti, commessi in concorso con RA EN PA ed uno anche con AN PA cl. 74, fatti tutti aggravati anche dall'impiego del cd. metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione mafiosa, in Rosarno nel febbraio e marzo 2020 (capi 34, 35 e 36); nella detenzione illegale di un fucile a pompa, in concorso con NT DI e AN PA cl. 2000, fatto aggravato in Rosarno in data anteriore al 18 maggio 2020 (capo 65), nell'acquisto per la successiva vendita di 2 kg di hashish e di 2 kg di marijuana, fatto commesso in concorso con NI ND, RA EN PA, AN PA cl. 96 e TO PI, in Rosarno il 26 febbraio 2020 (capo 74).

2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio 1 ды л calabrese in particolare, NC AL, GI AC e GI TI e, in minor misura, TO ET, NI e UL -, di un rilevante complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali, dei risultati di attività di osservazione e delle immagini di videocamere e fotografie. Si è accertato che al vertice della cosca OC vi è ER OC cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, RA EN PA, che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di SA TI, che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il reato di associazione di tipo mafioso, specificamente in ordine alla effettiva messa a disposizione del gruppo. I risultati delle intercettazioni hanno dato prova soltanto di un legame tra il ricorrente e RA EN PA e non con il gruppo associativo. Il Tribunale non ha verificato la credibilità e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia, NC AL e GI AC.

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo 16). Nell'incontro con TI non furono rivolte dal ricorrente parole minacciose. L'unica espressione più decisa fu pronunciata da PA e certo non ne può rispondere il ricorrente per il solo fatto che si trovava accanto a PA nell'occasione della conversazione.

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione dell'aggravante di cui all'art. 339, comma primo, cod. pen. (reato commesso da più persone riunite) in relazione alle condotte di violenza privata ascritte al ricorrente al capo 16), per l'assenza di elementi che confermino la partecipazione del ricorrente alla condotta minacciosa.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per il reato di cui al capo 16). Nulla è stato detto dai giudici del merito cautelare su quale fosse il profilo psicologico del ricorrente e hanno valorizzato soltanto il contesto di commissione del reato, trasformando l'aggravante in una presunzione assoluta. Il metodo mafioso è stato affermato in modo apodittico. 2 SM Sstu 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per i

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