Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2018, n. 14235
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In tema di elettorato passivo, la disciplina delle incompatibilità alle cariche elettive comunali derivanti da cariche elettive regionali, resta riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), Cost., dovendosi escludere una potestà concorrente delle singole regioni, cui compete di stabilire, ex art. 122, comma 1, Cost., soltanto le eventuali cause di incompatibilità alle cariche regionali derivanti da quelle comunali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere la causa di incompatibilità alla carica di sindaco di un comune della Campania, avente popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, in capo al consigliere regionale eletto, in base al disposto dell'art. 65 del d.lgs. n. 367 del 2000, nonostante la legge regionale della Campania avesse escluso l'incompatibilità tra la detta carica e quella di sindaco di comune minore).
Sul provvedimento
Testo completo
14235. 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Exuk PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Contenzioso FRANCESCO TIRELLI Presidente elettorale Consigliere Rel. MAGDA CRISTIANO GIACINTO BISOGNI Consigliere Consigliere MARIA ACIERNO Ud. 30/11/2017 PU Cron. 14235 Consigliere GIULIA IOFRIDA SENTENZA sul ricorso 5021/2017 proposto da: De IT AD, LI NG FF, ID HE, MA GO, ZA IN, nella qualità di cittadini elettori del Comune di Novi Velia (SA), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Cosseria n.2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello G. Feola, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -
contro
HI AR, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taranto n.18, presso lo studio dell'avvocato Antonio Brancaccio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine di controricorso;
-controricorrente -
contro
Comune di Novi Velia, Prefettura di Salerno-Ufficio Territoriale di Governo;
- intimati- e sul ricorso proposto da: 744 17 0 2 Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
-ricorrente successivo -
contro
HI AR, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Taranto n.18, presso lo studio dell'avvocato Antonio Brancaccio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine di controricorso successivo;
-controricorrente successiva-
contro
Comune di Novi Velia, Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale di Governo, De IT AD, LI NG FF, ID HE, MA GO, ZA IN;
- intimati- avverso la sentenza n. 96/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2017 dal cons. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, in subordine per l' accoglimento;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato M.G. Feola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello proposto dai sigg.ri AD De IT, NG FF LI, HE ID, GO MA e IN ZA contro la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania che aveva, a sua volta, respinto il ricorso da costoro proposto, quali cittadini elettori del Comune di Novi Velia, per sentir dichiarare la sindaca AR HI decaduta dalla carica, ai sensi dell'art. 65 d.lgs. n. 267/2000, in quanto eletta consigliere della Regione Campania. La corte del merito ha ritenuto che, stante il disposto dell'art. 122 Cost. ed atteso il principio della corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità e 2 di incompatibilità, più volte enunciato dalla Corte Costituzionale, la materia fosse regolata in via concorrente dalla legge statale e da quella regionale e che pertanto l'art. 65 cit., il quale stabilisce che le cariche di presidente della provincia, di sindaco e di assessore comunale compresi nel territorio di una regione non sono compatibili con la carica di consigliere regionale, andasse interpretato alla luce dell'art. 1, commi 212 lett. i) e 217 lett. d) della l. regionale Campania n. 16 del 2014, che, rispettivamente, prevedono che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale i sindaci dei soli comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e che sono incompatibili con tale carica coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in condizione di ineleggibilità;
ciò premesso, e rilevato che il Comune di Novi Velia contava poco più di 2000 abitanti, ha escluso che HI fosse decaduta dalla carica. La sentenza, pubblicata il 31/1/017, è stata impugnata dai soccombenti e dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno con separati ricorsi per cassazione (il secondo dei quali da qualificare incidentale). AR HI ha replicato con distinti controricorsi. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti principali e la controricorrente hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA