Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2019, n. 25918

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per un reato solo doloso nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c. o ex art. 2049 c.c., può essere fatto valere il diverso elemento soggettivo della colpa, il quale nell'illecito civile, a differenza che per i delitti, è perfettamente fungibile con quello del dolo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. aveva ritenuto sussistente la responsabilità civile di un direttore di banca per non avere vigilato sul dipendente della propria filiale che, delegato dalle vittime, aveva emesso e incassato numerosi assegni circolari e bancari di ingente importo privi di bene fondi e in assenza di provvista sul conto corrente delle deleganti, nonostante il giudice penale ne avesse escluso la responsabilità a titolo di concorso nel reato di appropriazione indebita per assenza del dolo).

Qualora la parte civile abbia infruttuosamente esercitato l'azione civile in sede penale, nel giudizio di rinvio disposto dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 622 c.p.p. in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, il contenuto della domanda della parte civile non può essere ridotto o ampliato, né il giudice del rinvio può ammettere domande nuove volte ad ottenere la liquidazione del danno, ove in sede penale la parte civile abbia chiesto solamente una condanna generica, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 539 c.p.p., riflettente la fattispecie di cui all'art. 278 c.p.c. relativa alla pronuncia non definitiva con riserva al prosieguo per la liquidazione dei danni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2019, n. 25918
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25918
Data del deposito : 15 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o v i t a r g e t ب و n i م م o و ز t وا u و ORIGINALE b a ٠ i ٠ r ٢ e t n t o c i 25918-2019 l h e r w d e t e n r o o c i i r Oggetto e REPUBBLICA ITALIANA R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giudizio di rinvio ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 622 cod. proc.pen. TERZA SEZIONE CIVILE presupposti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: e limiti Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente R. G. N. 11802/2017 Cron. 25918 Dott. DANILO SESTINI Consigliere ☺.!.Dott. M CNA Consigliere Rep. Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere Ud. 18/04/2019 PU ConsigliereDott. E V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11802-2017 proposto da: domiciliato in ROMA, MORANDI SERGIO, elettivamente VIALE BRUNO BUOZZI, 36, presso lo studio dell'avvocato C M, rappresentato e difeso dall'avvocato R V;
- ricorrente dadan contro 2019 NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA in persona del 978 Dott. GIOVANNI CAPITANIO Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 60, presso lo studio dell'avvocato D B, che la rappresenta e difende;
controricorrenti - nonchè

contro

FOSCHI FRANCESCA, BANDINI MAURIZIA, FOSCHI CORRADO, VENTURI LUIGI;

- intimati -

Nonché da: FOSCHI FRANCESCA, BANDINI MAURIZIA, FOSCHI CORRADO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO L. GAUDENZI, STEFANIA GAUDENZI;
ricorrenti incidentali -

contro

MORANDI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 361 10 studio presso dell'avvocato C M, rappresentato e difeso dall'avvocato R V;
controricorrente all'incidentale nonchè

contro

NUOVA CASSA RISPARMIO FERRARA SPA;
- intimata- avverso la sentenza n. 275/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2019 dal Consigliere Dott. 2 FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del 1°, 2° 3° e 4° del ricorso rigettoprincipale, del 3° del ricorso incidentale, per il resto;
udito l'Avvocato R V;
udito l'Avvocato STEFANO GAUDENZI;
udito l'Avvocato D B;
3 RG 11802/2017 Svolgimento in fatto 1. Con ricorso notificato per via telematica il 16/05/2017, Sergio M impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sezione civile, n. 275/2017, pubblicata il 01/02/2017, non notificata, con cui in sede civile è stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili (C F, Bandini Maurizia, Foschi Francesca e Venturi Luigi ), vittime di un reato di appropriazione indebita - così come riqualificato dal reato di truffa dalla Corte d'appello di Bologna in sede di appello penale " commesso con plurime condotte nel primo semestre del 2001 e in concorso con un funzionario di banca, allora dipendente della filiale della banca di cui all'epoca era di direttore (Cassa di risparmio di Ferrara), anch'essa chiamata a risponderne in sede civile.

2. La condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale emessa dalla Corte di merito consegue quindi a un'impugnazione innanzi al giudice di legittimità della sentenza penale di assoluzione del direttore di banca da parte delle sole parti civili, svolta nei confronti del medesimo direttore di banca e della Cassa di risparmio di Ferrara, quest'ultima quale responsabile civile. La Corte di cassazione, sezione penale, in quella sede aveva annullato la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, emessa a conferma della sentenza di primo grado, rinviando il giudizio alla corte d'appello civile per la decisione in merito alle statuizioni civili ex art. 622 cod. proc. civ.. In particolare, la Corte di legittimità aveva annullato la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, nonostante in atti fosse rinvenibile la presenza di indici denotanti quanto meno la presenza di un dolo eventuale del direttore di banca nelle operazioni di copertura bancaria prestate per le operazioni illecite commesse dal funzionario infedele, rinviando pertanto il giudizio alla Corte d'appello in sede civile. 3hy 3. Rilevava in proposito la Corte di legittimità che < il direttore della filiale ha violato, coscientemente tutte le regole della prudente ed oculata gestione degli assegni, perché, come è precisato in motivazione, " il giro di assegni, tanto più quando assume le dimensioni raggiunte dalla vicenda in esame (quasi 4000 assegni nell'ultimo periodo) rappresenta comunque una situazione anomala perché consente all'agente di ottenere delle risorse finanziarie di fatto, superando le linee di credito concordate, esponendo di regola (ma non nel caso di specie perché alcuni di conti movimentati erano affidati) la banca al rischio di andare incontro ad un danno patrimoniale (infatti il meccanismo si basa sulla fiducia della banca che consente un prelievo o comunque una transazione sulla somma portata da un assegno prima di aver avuto conferma della effettiva disponibilità degli importi riportati nel titolo). Ciò nonostante, il sistema di controllo non ha funzionato ed il direttore ha continuato a tollerare lo svolgimento di operazioni anche quando ormai era evidente ictu oculi che qualcosa non funzionava (vedi testimonianza C). Il giudice, tuttavia, pur individuando gli elementi di devianza nella condotta del direttore della filiale, in modo contraddittorio deduce dagli elementi acquisiti , la prova della malafede, neanche a non titolo di dolo eventuale che pure si sostanzia nell'implicito riferimento alla prevedibilità dell'evento (l'ammanco), limitandosi ad esaltare, quale unico elemento ispiratore della condotta, la scelta imprenditoriale di sostenere le imprese commerciali in dissesto, in attesa del finanziamento, ed in altra parte della motivazione, in modo illogico e contraddittorio, ad affermare che attraverso l'istruttoria dibattimentale non è stata acquisita la prova sicura che il direttore dell'agenzia fosse consapevole dell'attività illecita posta in essere dal F, né quindi che lo abbia deliberatamene favorito nella realizzazione del profitto criminoso. Anche la motivazione della sentenza d'appello è viziata, e non solo per l'improvvido rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Invero, la Corte di merito, dopo aver dato atto che il giro di assegni poteva sostenersi solo con il consenso degli operatori bancari ma di tutti e non del solo del M- afferma 4 perentoriameente che ciò non costituisce prova della consapevolezza che, nel corso delle complesse operazioni di giro, il F approfittasse per dirottare una parte dei denari verso se stesso e ciò perché è difficile 11 comprendere perché la condivisione da parte del M della medesime situazione si debba tradurre solo per lui in dolo di concorso >>. *4. La sentenza qui impugnata assumeva che fosse sussistente l'elemento soggettivo in capo al M, sulla base delle argomentazioni indicate dalla Corte di cassazione e delle ricostruzioni fattuali rinvenibili nel giudizio penale, ove il piano dell'elemento oggettivo del reato era stato definitivamente accertato. Sotto il profilo della quantificazione del danno, procedeva alla sua liquidazione sulla base delle allegazioni effettuate in sede penale, senza ammettere ulteriori prove, e quantificava il danno sia patrimoniale che morale (calcolato nella percentuale del 20% del danno patrimoniale), senza riconoscere la compensazione del credito del ricorrente con il credito della banca nei confronti delle parti civili, riconosciuta invece alla banca che in tal senso aveva eccepito.

5. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con controricorso le parti intimate (banca responsabile civile e le parti civili) hanno notificato separati controricorsi. In particolare la banca, quale litisconsorte necessario, svolge considerazioni adesive al ricorso principale;
le parti civili in epigrafe indicate hanno depositato ricorso incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del danno, liquidato in misura di molto minore rispetto alla indicazione espressa nel capo di imputazione. La questione, dopo una discussione in adunanza camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica. Parte ricorrente ha notificato controricorso in replica al ricorso incidentale. Le parti hanno depositato ulteriori memorie. Il P.M. concludeva come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 392 5 cod. proc. civ. e 622 cod. proc. pen., e per violazione delle norme sulla competenza laddove la Corte di appello, eccedendo nella sua competenza di giudice del rinvio, ha ampliato la materia del contendere segnata nel giudizio penale ove dalle parti civili era stata chiesta in appello solo una condanna generica ai sensi dell'art. 539 cod. proc. pen., e si è spinta così a provvedere sul quantum debeatur, mai richiesto nel precedente giudizio penale, ove era stata chiesta una condanna generica, e ciò in violazione anche delle norme sulla competenza del giudizio civile che avrebbe visto il giudice di primo grado come giudice competente, nonostante si trattasse di un giudizio chiuso di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., in seguito a mancata pronuncia del giudice penale sugli effetti civili della sentenza di assoluzione. Le parti civili in replica deducono che sul punto la Corte di legittimità ha fissato il perimetro di competenza del giudizio di rinvio che non potrebbe essere più messo in discussione da quest'ultimo. La banca controricorrente aderisce alle pretese del ricorrente, precisando che in sede di giudizio penale era stata chiesta la condanna dell'imputato - in solido con la banca sua preponente - "ad una - provvisionale immediatamente esecutiva sul maggior danno da liquidarsi in separato giudizio secondo quanto previsto dall'art. 539 cod. proc. civ." e che pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare i fatti alla luce della pretesa civile per come formulata in via generica in sede penale. Il motivo è infondato. 1.1. 1.2. Nel giudizio penale di primo grado il coimputato F W era stato ritenuto responsabile del delitto di truffa aggravata e condannato, oltre che penalmente, anche civilmente a risarcire il danno subito dalle parti civili qui resistenti, da liquidarsi in separata sede, mentre il coimputato Sergio M, direttore della filiale della banca tramite la quale aveva operato W F, era stato assolto perché il fatto non costituisce reato. In sede di appello, nei confronti dell'imputato impugnante F veniva dichiarata l'estinzione del reato, previa derubricazione della fattispecie nel reato di appropriazione indebita, con conferma delle statuizioni civili, mentre veniva confermata la statuizione di assoluzione nei confronti del direttore della filiale di banca Sergio 6 M. Proposto ricorso per cassazione dalle parti civili, la Corte di cassazione con sentenza n. 1321/2011 del 29.11.2011, accoglieva il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di proscioglimento del direttore di banca e annullava la sentenza impugnata ai soli effetti civili con rinvio alla Corte d'appello di Bologna quale giudice competente, per valore, in grado di appello. Con atto di citazione le parti civili chiedevano la condanna di Sergio M e della banca, responsabile civile, al risarcimento danni, quantificandoli partitamente per ogni posizione riferita alle parti civili. La Corte d'appello, con la sentenza qui impugnata rigettava le domande di C F e Luigi Venturi, mentre accoglieva in parte le domande di risarcimento di Francesca Foschi e M B e C F, fi eiussore di entrambe per i debiti bancari contratti dalla tabaccheria gestita dalle due vittime del reato 1.3. L'articolo 622 c.p.p. consente alla parte civile che ottiene l'annullamento della sentenza nei suoi confronti una piena translatio del procedimento avviato in sede penale sulla pretesa civile, rimasta pretermessa o non accolta nel giudizio penale, posto che in tali casi "fermi gli effetti penali della sentenza" il giudice di legittimità "annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato", e quindi anche laddove, come nel caso in esame, ha accertato l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato. Tutto quello che occorre decidere in ordine all'azione civile

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi