Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39202

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/11/2021, n. 39202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39202
Data del deposito : 2 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

ASSOCIAZIONI CULTURALI

0.N.D.O. CENTRO STUDI ALEX avverso l'ordinanza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata in data 15 gennaio 2020, la Corte d'Appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione avanzata avverso l'ordinanza emessa dalla medesima Corte di appello, depositata in data 22 dicembre 2017, che aveva rigettato l'istanza di dissequestro e restituzione delle automobili modello Porsche targato

BY

911 GM di proprietà dell'Associazione "Centro Studi Alex" e modello Porsche Cayenne targato

CS

193 VB, di proprietà dell'Associazione culturale 0.N.D.O., in relazione al reato di cui all'ad 11 del D.L.vo nr 74/2000, nei confronti di B S, dichiarato estinto per prescrizione, con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 26 settembre 2016. 2. Propongono ricorso per cassazione le Associazioni Culturali 0.N.D.O. ed il Centro Studi Alex, in persona dei loro rappresentanti legali pro tempore, articolando due motivi di doglianza, "avverso l'ordinanza n.6/2018 SIGE della Corte di appello di Venezia, Prima Sezione penale, proc. N. 353/2017 depositata in data 22.12.2017", con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro.

2.1. Con il primo motivo si censura inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla applicabilità della confisca in presenza di cause estintive del reato, quale la prescrizione. In particolare, si lamenta che, nel caso di specie, la confisca per equivalente non potrebbe essere disposta a seguito dell'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato contestato, avendo la stessa natura sanzionatoria ed accessoria, non compatibile con la sentenza che dichiara l'intervenuta prescrizione e, con essa, implicitamente esclude la colpevolezza dell'imputato. Si richiamano precedenti della giurisprudenza di legittimità al fine di rilevare l'incompatibilità con il principio di legalità dell'applicazione di una pena accessoria, quale la confisca per equivalente, in caso di reato dichiarato prescritto. Inoltre, si evidenzia la estraneità delle associazioni ricorrenti, proprietarie delle automobili di cui si tratta, rispetto al procedimento penale conclusosi senza un accertamento in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, associazioni che vedono leso il loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito.

2.2. Con il secondo motivo si deduce illogicità, contraddittorietà ed insufficienza manifesta della motivazione dell'ordinanza impugnata. In primo luogo, sarebbe del tutto illogica e sprovvista di prova la conclusione cui perviene la Corte territoriale nella parte in cui sostiene che le automobili sarebbero state acquistate dal B e poi intestate alle associazioni a lui riferibili, con i proventi della presunta attività illecita. Invero, i veicoli erano stati acquistati con il ricavato di una vendita di auto usate in possesso delle predette associazioni e con la contribuzione di denaro proveniente da alcuni associati, tra i quali non figurava B. Pertanto si sostiene che tali beni non possono costituire il profitto del reato contestato, e peraltro non accertato, posto in essere da B, in mancanza di un nesso di pertinenzialità delle stesse con le condotte a lui attribuite. Nel caso di specie la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato la misura come una confisca diretta del prezzo del reato, motivando in maniera apodittica sul punto, mentre si tratta di una confisca per equivalente, che non può essere disposta a fronte di una intervenuta declaratoria di prescrizione. Si lamenta poi un cattivo impiego dei principi illustrati dalla Corte di legittimità in merito all'istituto della motivazione per relationem da parte della Corte di appello, laddove si sarebbe limitata a richiamare le valutazioni espresse dai giudici di primo grado in ordine alla intestazione fittizia delle autovetture in capo alle associazioni ricorrenti, senza dare prova di averle effettivamente fatte proprie.
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