Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2019, n. 16085

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2019, n. 16085
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16085
Data del deposito : 12 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C G nato a NAPOLI il 08/02/1961 DE M G nato a ACERRA il 07/02/1962 avverso la sentenza del 28/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A C che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore avv. A T che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 28/09/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ASCOLI PICENO in data 10/07/2014, confermava la condanna di C G e DE M G alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all' art. 629 cod.pen. per fatti commessi ai danni di B Oscar.

1.1 Secondo l'uniforme ricostruzione della vicenda accolta nelle due sentenze di merito, gli imputati hanno estorto al B la consegna di assegni in pagamento di un debito derivante dall'acquisto di droga.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, tramite difensore, deducendo i seguenti motivi:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale, affermata sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, non credibile perché soggettivamente inaffidabile (trattandosi di persona pluripregiudicata) e comunque perché dettate dall'intenzione di non adempiere una obbligazione assunta verso gli imputati;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale, difettando gli elementi costitutivi dell'estorsione, quali la minaccia, concretamente inesistente, nonché il profitto ingiusto degli imputati e il corrispondente danno per la persona offesa, avendo questa consegnato titoli che non potevano essere riscossi perché denunciati smarriti e recanti firma apocrifa nonché un assegno privo di fondi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi