Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2008, n. 20581
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L'accordo di interpretazione autentica del 12 luglio 2002 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, benchè estraneo al comparto sanità e non avendo espressamente ad oggetto la nozione contrattuale di "esperienza professionale" dei periodi di lavoro svolti in regime di convenzione anteriormente alla costituzione del rapporto di pubblico impiego, fornisce utili elementi interpretativi - autonomamente e direttamente interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 ancorchè non abbiano formato oggetto di censure da parte del ricorrente - per ricomprendervi le attività maturate nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato atteso che, ai fini della corresponsione dell'indennità di esclusività (regolata dagli artt. 5 e 12 del citato contratto collettivo), considera valida esclusivamente l'esperienza professionale acquisita in qualità di dirigente del servizio sanitario nazionale, senza soluzioni di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità di cui al c.c.n.l. 2 giugno 1998. Conseguentemente, il riferimento all'anzianità "con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato" va riferito esclusivamente al lavoro subordinato, tanto più che il lavoro autonomo convenzionato, pur comportando una esperienza professionale nel settore della sanità, non è compreso nella nozione di "comparto", che riguarda i contratti collettivi stipulati per la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato.
In materia di medici convenzionati, va escluso che nell'ordinamento sia rinvenibile un principio generale, ancorché settoriale, di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, ex art. 48 legge n. 833 del 1978, a quelle rientranti nell'ambito del rapporto di pubblico impiego, attesa l'assenza nei rapporti d'opera professionale (pur caratterizzati da collaborazione coordinata e continuativa) del requisito della subordinazione, dovendosi ritenere che le disposizioni che estendono l'applicabilità della normativa del pubblico impiego con equiparazione alle prestazioni subordinate abbiano carattere speciale ed eccezionale e siano insuscettibili di essere applicate al di fuori dei casi considerati. Conseguentemente, il d.p.c.m. 8 marzo 2001 - che individua i criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali - nel trovare la sua fonte primaria nell'art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché nel successivo atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997, può trovare applicazione esclusivamente per il personale convenzionato inquadrato nella qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 34 della legge n. 449 del 1997, e non essere estesa ai dirigenti sanitari in genere, già a rapporto di impiego, che vantino servizi convenzionali anteriormente all'assunzione.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M S - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. P P - rel. Consigliere -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. I A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B M, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 6714, presso lo studio dell'Avvocato D G, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUSL/8 A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PALAZZO IV SCALA B, presso lo studio dell'avvocato G G M, rappresentata e difesa dall'avvocato B A, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 819/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 09/07/04 R.G.N. 1495/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/08 dal Consigliere Dott. P P;
udito l'Avvocato D G per delega CORTELLESSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza di cui si chiede la cassazione accoglie l'appello dell'Azienda sanitaria locale n. 8 di Arezzo, e, in riforma della decisione del Tribunale di Arezzo 1.10.2002, n. 391, rigetta la domanda proposta da Mauro Bernardini, dirigente medico assunto in servizio il 1 marzo 1999, per il pagamento dell'indennità "di esclusività" ragguagliata a oltre quindici anni di "esperienza professionale".
2. La sentenza premette che il Bernardini pretendeva di considerare utili, ai fini dell'indennità in questione, gli anni 1979 - 1992 nei quali era stato dipendente dell'Usi n. 8, nonché gli anni 1992 - 1999 nei quali aveva esercitato attività di specialista ambulatoriale con rapporto convenzionale con la Asl n. 2 di Perugia;
rileva che il CCNL dirigenza medica e veterinaria, biennio economico 2000 - 2001, precisava la nozione di "esperienza professionale" in termini di "anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturato alle date previste dalle norme senza soluzioni di continuità anche in, aziende e enti diversi del comparto";che, con accordo di interpretazione autentica tra ARAN e organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, sottoscritto il 12.7.2002, in ordine agli artt. 5 e 12 del CCNL 8.6.2000. Il biennio economico 2000 - 2001, era stato chiarito che si poteva considerare utile solo il servizio prestato come lavoratore subordinato dirigente medico;pertanto, dovevano considerarsi esclusi i rapporti di lavoro autonomo professionale costituiti mediante "convenzione" e quelli prestati con soluzione di continuità, ne' poteva trovare applicazione analogica la particolare disposizione di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2001, concernente gli specialisti ambulatoriali divenuti
dipendenti di Asl ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 34, e dovendosi comunque attribuire rilievo esclusivo alla fonte contrattuale, recante la disciplina dell'indennità. 3. Il ricorso di Mauro Bernardini è articolato in tre motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.;resiste con controricorso l'Azienda unità sanitaria locale
n. 8 di Arezzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 5 maggio 2001, art. 1, unitamente a vizio della motivazione, normativa che, ad avviso del ricorrente, andrebbe letta nel senso dell'applicabilità a tutti i rapporti di lavoro subordinato dei dirigenti medici costituiti con specialisti a rapporto convenzionale, indipendentemente dalle modalità di assunzione (concorso o procedura di "riassorbimento" prevista dalla L. n. 449 del 1997), non essendo sorretta da valida motivazione la lettura restrittiva operata dalla Corte di appello, in violazione altresì dell'art. 12 preleggi, anche sotto il profilo del complessivo quadro normativo che nella sostanza assimila lo specialista ambulatoriale in regime di esclusività (nel suo caso, 38 ore settimanali) al pubblico impiegato e senza considerare che il ricorrente avrebbe avuto diritto all'assunzione automatica di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 34, procedura che non si era perfezionata solo perché, nelle more, era risultato vincitore del concorso.
2. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della stessa norma, nonché vizio di motivazione, in relazione al rilievo esclusivo attribuito alla disciplina contrattuale ai fini dell'attribuzione del diritto rivendicato, atteso che il DPCM regolamentava proprio l'esperienza professionale, nozione introdotta dalla fonte normativa, e ripresa da quella contrattuale, con specifico riferimento ad un'ipotesi particolare, come tale non prevista dal CCNL, quale l'anzianità da riconoscere al lavoro prestato come specialista ambulatoriale interno a rapporto convenzionale.