Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/10/2006, n. 22658
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Nei ricorsi proposti al Tribunale superiore delle acque pubbliche "ex" art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, in sede di cognizione diretta avverso gli atti dei Comitati istituzionali delle Autorità di bacino che abbiano deliberato misure di salvaguardia, sul presupposto degli adottati piani di bacino, comportanti vincoli e divieti, imposti su aree di proprietà privata, l'interesse processuale ad una decisione sul ricorso non viene meno per effetto dell'approvazione del piano stesso, la quale conclude il procedimento e conferma atti e vincoli impugnati. Solo quando, con l'approvazione, si siano modificati i vincoli adottati con il piano presupposto e con le misure ad esso accessorie di salvaguardia, viene meno l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che incida su atti i cui effetti possono in tal caso ritenersi cessati a seguito della detta approvazione. Pertanto, qualora questa abbia riformato le misure di salvaguardia in senso conforme alle istanze del ricorso stesso, si determina la cessazione della materia del contendere; ma se l'approvazione non comporti il venir meno degli effetti degli atti impugnati e da essa confermati, il ricorso non può dichiararsi improcedibile.
Sul provvedimento
Testo completo
22658 /06 RE P U B B L ICA I TAL IANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO oggetto Interesse a ricorrere e LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE procedimenti di deliberaSEZIONI UNITE CIVILI composta dai Magistrati: dei piani di bacino. Primo Pres. f.f. R.G.N.11460/04 dr. Rafaele Corona Presidente di sezione dr. Salvatore Senese dr. Francesco Cristarella Orestano Pres.di sezione dr. Fabrizio Miani Canevari Consigliere Cron.2/2658 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Rep. 5359 dr. Giulio Graziadei Consigliere dr. Pasquale Picone Consigliere dr. Mario Finocchiaro Consigliere Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Ud. 21.09.2006 ha pronunciato la seguente: SENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 11460 del Ruolo Generale degli affari civili del 2004 proposto DA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI MEDIO TAGLIAMENTO, in persona del legale rappresentante, RN OM IM, MI EL, DO DD e CE MAURO, DE ZI GUIDO, IN IR E VITTORINO, DEL FABBRO BRUNO, -1- 2070 DEL FABBRO GIOVANNI FABIO, DEL FABBRO MARIA CRISTINA, DEL BIANCO LEONARDO, LA ROMANO, AR GIOBATTA e DI TI OM, tutti elettivamente domiciliati in Roma al Viale Parioli n. 180, presso l'avv. Mario Sanino che, con gli avv.ti Andrea Pavanini e Stefano Milillo, li rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTI
CONTRO
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, in persona del LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE, legale rappresentante, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona dei rispettivi Ministri in carica, ex lege domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentati e difesi. CONTRORICORRENTI NONCHE' REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e REGIONE VENETO, in persona dei rispettivi Presidenti delle Giunte regionali, ex lege domiciliati in Roma alla Via -2- dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. INTIMATE avversO la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche n. 37 del 3 - 22 marzo 2004. Udita, alla pubblica udienza del 21 settembre 2006, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Pavanini per i ricorrenti, l'avvocato dello Stato Maiello per i controricorrenti, e il P.M. dr. Marcello Matera, che conclude per l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo e cassazione della sentenza impugnata. Svolgimento del processo Con sentenza del 22 marzo 2004, il Tribunale superiore delle acque pubbliche (da ora T.S.A.P.) in sede di cognizione diretta di legittimità, ha dichiarato improcedibile il ricorso dei soggetti indicati in epigrafe come ricorrenti contro due delibere del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- antecedente, Bacchiglione e ogni altro atto presupposto, concomitante e susseguente. Oggetto dell'azione è stato l'annullamento della delibera n. 2, del 15 aprile 1998 relativa alle misure -3- di salvaguardia attuative del piano di bacino adottato e non ancora approvato e di quella n. 1, del 10 febbraio 1997, di adozione del progetto di piano, in base al quale si erano disposte le dette misure con vincoli d'inedificabilità dei terreni degli istanti siti nella c.d. "area di salvaguardia" e divieto di espressamente coltivazioni arboree, dichiarati definitivi negli atti impugnati. Il ricorso, ex art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (da ora T.U. Acque), ha impugnato le citate due delibere per violazione dell'art. 17, comma 6 bis e 3, lett. f ed m, della legge 18 maggio 1989 n. 183 sulla difesa del suolo e per eccesso di potere desumibile dalla loro motivazione illogica e perplessa, dalle dalla omessa valutazione dei carenze istruttorie e contrapposti interessi violativo dell'art. 42 della Cost., per la limiti temporali dei deimancanza vincoli imposti, che per la legge citata del 1989, devono essere invece transitori e interinali. Inoltre la violazione del terzo comma, lett. a, dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, è stata dedotta anche per il travisamento dei fatti emergente dalla esistenza, nelle aree vincolate, di colture diversificate e non limitate al "prato naturale", come -4- ritenuto erroneamente negli atti oggetto di ricorso. L'Autorità di bacino intimata si è costituita con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'Ambiente, di adottare le misure di la necessità deducendo salvaguardia, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1994 n. 493, che hanno inserito il comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183 del 1989 e del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sui poteri di polizia delle acque pubbliche. resistenti hanno poi eccepito sopravvenuta la I carenza d'interesse delle controparti per il D.P.C.M. 28 agosto 2000 di approvazione del piano di bacino con le misure impugnate, superate da tale decreto che ha conferito, all'esito della conferenza Stato-Regioni, efficacia definitiva alle stesse misure già di natura provvisoria. L'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dalla indicata stata dichiarata interesse è di 4 e 5), per essersi "impugnati (pagg. sentenza recanti misure di salvaguardia, provvedimenti riconducibili ad un piano-stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento, attualmente superato dal D.P.C.M. 28 agosto 2000, recante un nuovo -5- e definitivo proiettato piano-stralcio verso medesimi scopi". carenza di Ad avviso del T.S.A.P. la sopravvenuta interesse a una pronuncia del giudice adito, si deduce anche dal fatto che nel passato è stata respinta analoga impugnativa di una società contro gli stessi (si richiama la provvedimenti oggetto di ricorso decisione del T.S.A.P. n. 137/2000). Le spese di causa sono state compensate, ad esclusione di quelle anticipate al c.t.u., poste a carico dei ricorrenti per la loro soccombenza virtuale emersa dal contenuto della citata sentenza del T.S.A.P. del 2000. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso, ai sensi degli artt. 201 del T.U. Acque e 111 Cost. con tre motivi i ricorrenti indicati in epigrafe 1'Autorità di sono difesi, con controricorso, e si Bacino e le Amministrazioni statali intimate, mentre la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 26 del R.D. 26 giugno 1924 n. e1054 113 -6- lett C, 17 e 18cpv. Cost e degli artt. 4, 1° comma, della legge 18 maggio 1989 n. 183, in relazione all'art. 360, 1° comma, n. ri 3 e 4 c.p.c.. Erroneamente il T.S.A.P. ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti alla pronuncia sul loro ricorso contro provvedimenti recanti misure di salvaguardia, riconducibili a un piano stralcio adottato per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento, dichiarandole superate dal D.P.C.M. 28 agosto 2000, di approvazione del piano di bacino. La legge n. 183 del 1989 rileva la stretta connessione tra i provvedimenti di adozione del progetto e del piano di bacino, ambedue funzionali a quello di approvazione del piano stesso (art. 4 comma 1, lett. c), concorrendo gli ultimi due di tali atti, pur se autonomamente impugnabili, a determinare i vincoli oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che 1'annullamento della delibera che adotta il piano non provvedimento finale che può non incidere anche sul lo approva. amministrativa e la migliore La giurisprudenza dottrina hanno rilevato, nei procedimenti di pianificazione territoriale del tipo di quello oggetto di ricorso, l'esistenza di un atto complesso, al cui -7- perfezionamento concorre la delibera di adozione. Nella fattispecie, con il provvedimento che ha deliberato le misure di salvaguardia, integrativo di quello di adozione del piano, si sono costituiti vincoli a regime o divieti definitivi sui terreni dei ricorrenti, che non sono venuti meno per l'approvazione del Presidente del Consiglio. Pertanto avversO il delD.P.C.M. 2000 non doveva proporsi ricorso, una volta impugnati vincoli e limiti già imposti "a regime" e in via definitiva con le misure di cui alla delibera delsalvaguardia di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 di quella di del 1998, attuativa e integrativa adozione del piano (delibera n. 1 del 1998) e del progetto, n. del1 1997, provvedimenti tutti propedeutici al decreto di approvazione richiamato. Inoltre il ricorso al T.S.A.P. rileva non solo per l'annullamento degli atti impugnati ma anche per la tutela risarcitoria delle posizioni soggettive lese dai provvedimenti impugnati e, per tale profilo, non è mai venuto meno l'interesse alla decisione. Il sopravvenuto difetto di interesse può infatti verificarsi solo per un mutamento della situazione o fatti nuovi, di natura tale da rendere inutile ogni -8- pronuncia sul ricorso, e tale circostanza non si è verificata nella fattispecie. L'approvazione del piano già adottato con i medesimi dimisure salvaguardia vincoli previsti dalle