Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 18244
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Milano nonché da 2.PAROLO GI n. a Torre di S. Maria il 19/11/1951 3.CASAGRANDE STEFANO n. a Genova il 5/9/1954 4.FARMACEUTICA VALTELLINESE s.r.l. avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 22/3/2021 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del P.G., Dott. M.G.Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento in relazione alle condotte consumate fino al 10/11/2011 in quanto estinte per prescrizione, con rinvio alla Corte d'Appello per la rideterminazione delle pene. Rigetto nel resto dei ricorsi.uditi i difensori, Avv. Raffaele Della Valle, Donatella Rapetti e Filippo Fontana, i quali hanno illustrato i motivi chiedendone l'accoglimento;
lette le note integrative d'udienza fatte pervenire dai difensori di Paolo CO
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza resa dal Tribunale di Monza in data 19/6/2017 RO CO, quale presidente e legale rappresentante della società di distribuzione di farmaci MA LT RL con sede in Sondrio, e RA FA, quale addetto all'ufficio acquisti della società di distribuzione farmaci PH s.r.l. con sede in Genova, venivano riconosciuti colpevoli di partecipazione, con ruolo di promotori ed organizzatori, ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione e riciclaggio di farmaci, commercio di medicinali guasti, emissione ed annotazione di fatture per operazioni inesistenti nonché di plurimi reati-fine di riciclaggio, aggravato ai sensi dell'art. 4 L. 146/2006, commercio di medicinali guasti o imperfetti, riportando condanna alla pena ritenuta di giustizia. Il primo giudice dichiarava, altresì, la MA LT responsabile degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui agli artt. 24 ter e 25 octies D. leg.vo n. 231/2001 e dall'art. 10 della L. 146/2006;
ordinava nei confronti della predetta società e degli imputati la confisca di beni e somme di danaro meglio indicate in dispositivo;
condannava in solido RO CO e la MA LT quale responsabile civile al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili con assegnazione di provvisionali immediatamente esecutive in favore di JA IL, AR MA, YM RL , PS HC RL. Condannava, infine, il RA al risarcimento del danno in favore della p.c. AR MA con assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva.
1.1 Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva gli imputati dall'addebito associativo per non aver commesso il fatto e dalle imputazioni ex art. 443 cod.pen. perché il fatto non sussiste;
riqualificava gli addebiti di riciclaggio in ricettazione, escludendo l'aggravante della transnazionalità, rideterminando la pena, in concorso di attenuanti generiche, in anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa per RO CO e in anni tre,mesi sette di reclusione ed euro 2.700,00 di multa per RA, con conferma nel resto.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, deducendo:
2.1 la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo agli indizi a sostegno della consapevolezza degli imputati RO e RA circa la provenienza furtiva dei farmaci dai medesimi acquistati e commercializzati. 2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 192 comma 2 e 533, comma 1, cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata desunto la consapevolezza degli imputati da elementi indiziari contraddittori che lasciano spazio a plausibili motivazioni alternative e che, quindi, non rispondono a criteri di gravità, precisione e concordanza, risolvendosi nella violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il P.g. impugnante, dopo aver richiamato le conclusioni assolutorie rassegnate in esito al processo d'appello, evidenzia come la Corte di merito abbia esattamente individuato nella consapevolezza degli imputati circa l'origine delittuosa dei farmaci acquistati il thema decidendum dell'intero processo ed abbia riconosciuto come per ciascuno dei sei indici di anomalia valorizzati a sostegno della prova sul dolo la difesa abbia proposto una tesi alternativa. Confutando la riconosciuta capacità indiziante di ciascuno dei sei fattori individuati dalla sentenza impugnata, il ricorrente segnala -che con riguardo al prezzo dei farmaci la Corte territoriale ha parametrato il proprio ragionamento esclusivamente sul prezzo ex factory determinato dall'AIFA, senza considerare che tale prezzo riguarda esclusivamente il rapporto tra le aziende farmaceutiche e il settore sanitario pubblico, non anche il settore privato assoggettato al libero mercato, con possibilità di ottenere prezzi migliori. Sul punto i giudici d'appello hanno accordato preferenza, rispetto alle osservazioni del consulente dell'imputato RO, alle dichiarazioni del Dott. Di IO, funzionario AIFA, sebbene il medesimo abbia asserito di non avere specifica competenza in materia di prezzo dei farmaci;
- che non può riconoscersi valenza indiziante alla circostanza che Equifarma, ovvero la società che aveva ai vertici i fratelli Massimo e RI GA, responsabili dell'ideazione dei furti di farmaci poi rivenduti alla MA LT e alla PH, avesse nei precedenti rapporti commerciali con il RO fornito solo farmaci veterinario o ad uso umano da banco, risultando tutt'altro che inusuale per un commerciante di farmaci quale l'imputato la ricerca di nuovi mercati e nuovi prodotti, anche attraverso canali già sperimentati;
-che analogamente fragile è la ritenuta capacità rivelatrice della documentazione fiscale alterata concernente alcune transazioni, trattandosi di argomento che non tiene conto della grande mole di operazioni regolarmente contabilizzate con emissione di fatture pagate tramite bonifico bancario e puntuale adempimento degli obblighi informativi in tema di tracciabilità (cd. tracciafarmaco). Aggiunge il P.g. che, a fronte di una contabilità altrimenti corretta, la non perfetta corrispondenza temporale tra alcuni documenti ovvero una richiesta di duplicazione deve essere valutata a favore dell'imputato, quale frutto di errore o disguido e non quale necessario indice di malafede;- né, secondo il P.g., può essere qualificato quale indice di anomalia la provenienza dall'estero dei farmaci, atteso il contesto globalizzato in cui si svolgevano anche all'epoca dei fatti le transazioni commerciali, sicché la provenienza dall'estero non collide con l'esistenza di etichettature e informazioni in lingua italiana sulle confezioni e non costituiva elemento che potesse indurre in sospetto sulla provenienza delittuosa dei farmaci;
-analogamente non possono trarsi elementi a sostegno del dolo dalla circostanza che i farmaci fossero destinati alle strutture ospedaliere giacché plurime fonti di prova acquisite, quali la circolare Federfarma, la testimonianza del Lgt ST e del consulente Prof. TA, danno conto della possibilità che i grossisti di farmaci possano commercializzare anche quelli riservati agli ospedali;
- che la Corte territoriale ha tratto elementi a sostegno del dolo da un'asserita "serie considerevole di telefonate" intercorse tra il RO e Massimo GA sebbene si tratti in realtà di una sola conversazione intercettata, ovvero la 1824 del 27/4/2012, più volte richiamata e trascritta per stralci, dalla quale emerge il risentimento dell'imputato per le conseguenze giudiziarie cui si trovava esposto a causa dei farmaci da lui acquistati. Con riguardo ai rapporti tra il RO e il RA le nove conversazioni intercettate tra il 2 aprile e 9 maggio 2012 non autorizzano la conclusione della sentenza impugnata in ordine ad un rapporto esclusivo e privilegiato tra i due. Aggiunge il ricorrente che la Corte di merito ha del tutto trascurato elementi emersi nel corso del processo idonei ad attestare l'assenza di consapevolezza dei due imputati circa la provenienza illecita dei farmaci. In particolare, segnala il P.g. che, nonostante le indagini effettuate anche all'estero, non sono stati rinvenuti conti, ricavi o profitti sospetti da cui trarre elementi sintomatici di un improvviso ed inspiegabile arricchimento sebbene il fine di profitto sia elemento qualificante del dolo della fattispecie di ricettazione ritenuta. Inoltre, risulta in via logica implausibile che il GA abbia inteso coinvolgere nella sua illecita attività di approvvigionamento dei medicinali rubati coloro che da anni erano suoi abituali clienti, esponendosi, da un lato, ad un rischio di rifiuto, dall'altro, alla decurtazione dei proventi dell'attività illecita.
2.3 La contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'assoluzione degli imputati dall'addebito associativo e dalle fattispecie ex art. 443 cod.pen. con formula dubitativa invece che ai sensi dell'art. 530,comma 1, cod.proc.pen. Assume il P.G. che la Corte di merito ha ritenuto insufficiente la prova circa la partecipazione degli imputati all'associazione per delinquere e sul ruolo apicale asseritamente ricoperto senza, tuttavia, spiegare quali elementi di prova di segno contrario giustifichino la formula adottata. Quanto al commercio di medicinali guasti lamenta che non vi sia riferimento in sede di dispositivo al primo comma dell'art. 530 cod.proc.pen. sebbene in motivazione si dia conto dell'assoluto difetto di prova circa la sussistenza del reato. Gli Avv.ti Raffaele Della Valle e Filippo Fontana nell'interesse di RO CO 3.La violazione di legge con riguardo all'omessa dichiarazione di inammissibilità della lista del P.m. (impugnazione dell'ordinanza dibattimentale del Tribunale di Monza del 24/2/2016) e conseguente inutilizzabilità delle testimonianze ST e Verde. I difensori censurano la motivazione della Corte di merito nella parte in cui ha disatteso l'eccepita inammissibilità della lista testi del P.m. Precisa che l'organo dell'accusa aveva depositato una prima lista da ritenersi invalida in quanto priva dell'indicazione delle circostanze su cui doveva