Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07248
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: P F nato a MODICA il 08/09/1968 P S nato a SCICLI il 23/12/1956 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L I;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore delle parti civili, avvocato P S, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese del grado Ricorso trattato con contraddittorio scritto ali sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 .

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 21/10/2016, assolveva P F e P S dal delitto, loro contestato in concorso, di usura ai danni dei coniugi S G e B R, per avere ricevuto cinque assegni bancari dell'importo complessivo di euro 24.800 in cambio della somma in contanti di euro 12.000,00 con interessi usurari al tasso nominale del 1200,00%. Nella valutazione del Tribunale, dalle prove orali assunte in dibattimento e dalla documentazione acquisita agli atti non era emersa con sufficiente certezza la prova della dazione o promessa di interessi o vantaggi usurari, non potendosi escludere che i titoli consegnati fossero imputabili non ai soli prestiti riferiti dalle persone offese in dibattimento, ma anche a più complessi rapporti contabili tra le parti, eventualmente anche a carattere novativo.

2. Decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, come da sollecitazione delle parti civili, la Corte di Appello di Catania, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'esame delle persone offese e il conferimento di incarico di redazione di perizia contabile, e successivo esame del perito, in riforma della pronuncia di primo grado ha riconosciuto la penale colpevolezza di entrambi gli imputati, condannandoli alle pene ritenute di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, disponendo altresì, la confisca diretta o per equivalente dei beni costituenti il prezzo o profitto del reato o delle somme di denaro o beni per importo pari agli interessi e vantaggi usurari.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

4. P S ha articolato quattordici motivi di impugnazione:

4.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 516 comma 1, 521 comma 2 e 522 comma 1 cod. proc. pen. per essere stato condannato il ricorrente per fatto diverso da quello contestato, sia per essersi fondato il giudizio di colpevolezza su di una scrittura datata 20/4/2009 ed ulteriori tre assegni nuovi e non contestati, sia per essersi ritenuto il fatto consumato il 3/5/2013, data diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così escludendo la prescrizione.

4.2. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero perché generico e non rispondente ai criteri di specificità di cui agli artt. 581 e 591 cod,. proc. pen.

4.3. Vizio di motivazione per essere stato ribaltato il giudizio assolutorio in mancanza di motivazione rafforzata, fondandosi la sentenza sull'espletata perizia senza confrontare questa con le consulenze tecniche acquisite in primo grado.

4.4. Violazione di legge, in particolare dell'art. 178 lett. C) cod. proc. pen., per essersi proceduto all'esame diretto delle persone offese con violazione sostanziale del diritto di difesa e del regolare contraddittorio.

4.5. Violazione di legge ed omessa assunzione di prova decisiva, per essersi proceduto alla rinnovazione solo degli esami delle persone offese e non anche del consulente tecnico. della difesa, dr. L, unica prova a discarico, sulla quale anche si fondava la sentenza assolutoria.

4.6. Vizio della motivazione e travisamento della prova per non essere state riconosciute le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni delle persone offese, pur evidenziate dalla difesa, e per l'assoluta mancanza di valutazione della consulenza tecnica del dr. L.

4.7. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 644 cod. pen., atteso che, non sussistendo certezza dell'integrale pagamento del pattuito, non vi sarebbe certezza dell'adempimento dell'obbligazione usuraria e, quindi, del momento consumativo del reato ed altresì perché, se il reato si fosse consumato il 3/5/2013, i calcoli degli interessi avrebbero dovuto essere effettuati sino a tale data. Inoltre perché i rapporti intercorrevano tra le persone offese ed il Polara, i cui scambi di denaro ed assegni non erano noti al P.
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